XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3943




        Onorevoli Colleghi! - L'ordinamento della professione di avvocato è tuttora regolato dalle norme del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, che - nonostante le integrazioni e le modifiche successivamente intervenute - mantiene sostanzialmente inalterato l'originario impianto, per alcuni versi anacronistico, della disciplina della professione.
        Tra le norme ancora in vigore figura la disposizione che riconosce ad alcune categorie (magistrati, professori universitari, eccetera) il diritto di iscrizione all'albo degli avvocati senza la necessità di sostenere il preventivo esame di Stato.
        In particolare, in base all'articolo 30 del citato decreto-legge n. 1578 del 1933, possono ottenere l'iscrizione all'albo, tra gli altri, coloro che, in possesso della laurea in giurisprudenza, siano stati magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo per almeno otto anni.
        La presente proposta di legge è tesa a sopprimere la suddetta norma che, in assenza di una riforma organica dell'ordinamento giudiziario, e dell'ordinamento della professione di avvocato, non può che apparire ingiustificata.




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