XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3943
Onorevoli Colleghi! - L'ordinamento della professione
di avvocato è tuttora regolato dalle norme del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, che -
nonostante le integrazioni e le modifiche successivamente
intervenute - mantiene sostanzialmente inalterato l'originario
impianto, per alcuni versi anacronistico, della disciplina
della professione.
Tra le norme ancora in vigore figura la disposizione che
riconosce ad alcune categorie (magistrati, professori
universitari, eccetera) il diritto di iscrizione all'albo
degli avvocati senza la necessità di sostenere il preventivo
esame di Stato.
In particolare, in base all'articolo 30 del citato
decreto-legge n. 1578 del 1933, possono ottenere l'iscrizione
all'albo, tra gli altri, coloro che, in possesso della laurea
in giurisprudenza, siano stati magistrati dell'ordine
giudiziario, militare o amministrativo per almeno otto
anni.
La presente proposta di legge è tesa a sopprimere la
suddetta norma che, in assenza di una riforma organica
dell'ordinamento giudiziario, e dell'ordinamento della
professione di avvocato, non può che apparire
ingiustificata.