XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3929




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 63 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, riconosce a favore del personale direttivo, docente e assistente educatore delle scuole e delle istituzioni statali aventi particolari finalità, come quelle per i non vedenti e i sordomuti, una maggiorazione di anzianità pari ad un terzo del periodo di servizio effettivamente prestato nelle medesime scuole e istituzioni o sezioni e classi, sino alla data del 13 luglio 1980.
        Nell'emanare detta norma, tuttavia, il legislatore non teneva conto che nel comparto del pubblico impiego non erano solo le istituzioni statali a provvedere in favore dei ciechi e dei sordomuti. Ai sensi della normativa comunale e provinciale, infatti, anche le amministrazioni provinciali erano tenute all'assistenza in favore dei ciechi e dei sordomuti, e per tale finalità alcune province mantenevano istituti nei quali garantivano alle predette categorie di soggetti ogni sorta di assistenza, specie nei confronti dei più bisognosi.
        Sino agli anni settanta in questi istituti sono stati registrati centinaia di ospiti affetti da deficit sensoriali, poi il fenomeno, con l'entrata in vigore della legge 4 agosto 1977, n. 517, relativa all'integrazione scolastica, è andato progressivamente diminuendo.
        Intanto, l'elevato numero di ricoveri nei menzionati istituti, peraltro di fanciulli e di adolescenti in età di obbligo scolastico, impediva che gli ospiti in convitto frequentassero la scuola elementare o media presso le strutture statali funzionanti nelle città in cui sorgevano gli istituti in parola.
        I motivi sono ovvi ove si consideri che la scuola statale, prima della citata legge n. 517 del 1977, non era in grado di garantire un servizio scolastico efficiente ed efficace nemmeno per pochi soggetti, figuriamoci per un numero elevato di portatori di handicap sensoriali, e che, d'altro lato, i medesimi istituti incontravano molte difficoltà nell'accompagnare all'esterno i minori che ospitavano per consentire loro di raggiungere gli edifici scolastici.
        In considerazione di tale stato di cose, alcuni istituti provinciali hanno provveduto ad istituire al proprio interno scuole speciali per l'istruzione elementare e media con personale specializzato nella specifica tipologia di insegnamento. La provincia garantiva, quindi, ai ricoverati non solo vitto ed alloggio ma anche il diritto allo studio in termini qualificati e specialistici, affiancandosi con ciò all'impegno delle istituzioni scolastiche statali. In linea con questa impostazione, infatti, gli stessi provveditorati agli studi stipulavano apposite convenzioni con le province, riconoscendo all'ente locale opportuni contributi economici in base al numero degli alunni e delle classi funzionanti.
        Da quanto sin qui esposto appare evidente che la corresponsione del beneficio di cui all'articolo 63 della legge n. 312 del 1980, avrebbe dovuto riguardare non solo il personale operante in istituti statali ma anche quello in servizio presso gli istituti degli enti locali che svolgevano le identiche mansioni.
        La presente proposta di legge, composta da un unico articolo, intende quindi porre rimedio alla evidenziata anomalia, prevedendo l'estensione del beneficio di cui al citato articolo 63 della legge n. 312 del 1980, anche al personale direttivo, docente e assistente educatore delle scuole materne, elementari e medie per ciechi e sordomuti delle amministrazioni provinciali.




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