XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3929
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 63 della legge 11
luglio 1980, n. 312, in materia di nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare dello
Stato, riconosce a favore del personale direttivo, docente e
assistente educatore delle scuole e delle istituzioni statali
aventi particolari finalità, come quelle per i non vedenti e i
sordomuti, una maggiorazione di anzianità pari ad un terzo del
periodo di servizio effettivamente prestato nelle medesime
scuole e istituzioni o sezioni e classi, sino alla data del 13
luglio 1980.
Nell'emanare detta norma, tuttavia, il legislatore non
teneva conto che nel comparto del pubblico impiego non erano
solo le istituzioni statali a provvedere in favore dei ciechi
e dei sordomuti. Ai sensi della normativa comunale e
provinciale, infatti, anche le amministrazioni provinciali
erano tenute all'assistenza in favore dei ciechi e dei
sordomuti, e per tale finalità alcune province mantenevano
istituti nei quali garantivano alle predette categorie di
soggetti ogni sorta di assistenza, specie nei confronti dei
più bisognosi.
Sino agli anni settanta in questi istituti sono stati
registrati centinaia di ospiti affetti da deficit
sensoriali, poi il fenomeno, con l'entrata in vigore della
legge 4 agosto 1977, n. 517, relativa all'integrazione
scolastica, è andato progressivamente diminuendo.
Intanto, l'elevato numero di ricoveri nei menzionati
istituti, peraltro di fanciulli e di adolescenti in età di
obbligo scolastico, impediva che gli ospiti in convitto
frequentassero la scuola elementare o media presso le
strutture statali funzionanti nelle città in cui sorgevano gli
istituti in parola.
I motivi sono ovvi ove si consideri che la scuola statale,
prima della citata legge n. 517 del 1977, non era in grado di
garantire un servizio scolastico efficiente ed efficace
nemmeno per pochi soggetti, figuriamoci per un numero elevato
di portatori di handicap sensoriali, e che, d'altro
lato, i medesimi istituti incontravano molte difficoltà
nell'accompagnare all'esterno i minori che ospitavano per
consentire loro di raggiungere gli edifici scolastici.
In considerazione di tale stato di cose, alcuni istituti
provinciali hanno provveduto ad istituire al proprio interno
scuole speciali per l'istruzione elementare e media con
personale specializzato nella specifica tipologia di
insegnamento. La provincia garantiva, quindi, ai ricoverati
non solo vitto ed alloggio ma anche il diritto allo studio in
termini qualificati e specialistici, affiancandosi con ciò
all'impegno delle istituzioni scolastiche statali. In linea
con questa impostazione, infatti, gli stessi provveditorati
agli studi stipulavano apposite convenzioni con le province,
riconoscendo all'ente locale opportuni contributi economici in
base al numero degli alunni e delle classi funzionanti.
Da quanto sin qui esposto appare evidente che la
corresponsione del beneficio di cui all'articolo 63 della
legge n. 312 del 1980, avrebbe dovuto riguardare non solo il
personale operante in istituti statali ma anche quello in
servizio presso gli istituti degli enti locali che svolgevano
le identiche mansioni.
La presente proposta di legge, composta da un unico
articolo, intende quindi porre rimedio alla evidenziata
anomalia, prevedendo l'estensione del beneficio di cui al
citato articolo 63 della legge n. 312 del 1980, anche al
personale direttivo, docente e assistente educatore delle
scuole materne, elementari e medie per ciechi e sordomuti
delle amministrazioni provinciali.