XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3924
Onorevoli Colleghi! - Il patrimonio immobiliare
pubblico è formato da beni demaniali e beni patrimoniali. I
beni demaniali a differenza di quelli patrimoniali godono di
un particolare regime che ne vieta l'acquisto o l'usucapione
da parte dei privati. Il demanio è formato dai "beni
marittimi", dai "beni militari" e da taluni beni immobili come
strade, ferrovie e acquedotti, o mobili come le raccolte dei
musei e gli archivi storici. Gli altri beni pubblici (beni
culturali, attrezzature militari, edifici destinati a pubblici
uffici) fanno parte del patrimonio dello Stato o degli enti
locali.
La presente proposta di legge, della quale auspico una
rapida approvazione, intende risolvere l'annoso problema
gravante su l'erario dello Stato e degli enti locali a causa
della possibilità di usucapire i beni patrimoniali.
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà fondato
essenzialmente sul possesso continuato per un tempo
determinato. L'acquisto della proprietà per usucapione dei
beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto
caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del
proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa
da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di
essa. I beni patrimoniali che appartengono agli enti pubblici,
allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, spesso
restano inutilizzati e incustoditi per lunghi periodi di
tempo, essendo soggetti, quindi, ad acquisizione per
usucapione.
La presente proposta di legge tutela i beni patrimoniali
di proprietà degli enti locali, come già avviene per i beni
demaniali, escludendone l'acquisto a mezzo di usucapione.
Sono evidenti le motivazioni che rendono necessario questo
intervento normativo. E' infatti impensabile che gli enti
locali territoriali, a causa degli eccessivi costi e della
difficile realizzazione organizzativa, possano vigilare
costantemente sui beni patrimoniali al fine di scongiurarne la
possibile acquisizione per usucapione da parte dei privati.