XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3887
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 2 del decreto legge 25
ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2002, n. 284, posticipa fino al 31 dicembre
2003 la piena attuazione della legge n. 68 del 1999 sul
collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili. Infatti, la
possibilità di conteggiare nella quota obbligatoria del 7 per
cento le categorie di orfani e di vedove sottrae ai disabili
migliaia di posti di lavoro.
La legge n. 68 è stata votata nel 1999 dal Parlamento
all'unanimità ed è una legge nella quale erano previste una
serie di scadenze al fine da consentire alle regioni di
organizzare gli uffici competenti, di attivare gli strumenti
per il collocamento mirato e, inoltre, essendo una legge
fortemente innovativa, le proroghe previste davano la
possibilità alle aziende di prendere conoscenza delle
disposizioni della legge stessa e poter così esercitare in
maniera efficace le responsabilita ad esse attribuite.
Per questo motivo sia la legge n. 68 del 1999, sia i
successivi regolamenti scadenzavano i tempi di attuazione
della stessa legge. Il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 333 del 2000 prevedeva,
infatti, all'articolo 11, ventiquattro mesi di tempo per
computare la quota del 7 per cento al fine di agevolare le
imprese consentendo loro una graduale attuazione della legge
n. 68 del 1999.
A distanza di tre anni l'ulteriore proroga al 31 dicembre
2003 non ha più alcuna giustificazione, sia perché i servizi
di collocamento sono stati organizzati dalle regioni, sia
perché le aziende ormai dispongono di tutti gli elementi
necessari per rispondere adeguatamente all'obbligo del
collocamento obbligatorio, avvalendosi dei diversi meccanismi
di flessibilità, tra i quali la chiamata nominativa per il 60
per cento dei disabili da collocare, le convenzioni e le
diverse disposizioni di graduazione del collocamento
stesso.
A seguito di quanto esposto in relazione, la proposta di
legge, che consta di un unico articolo, prevede l'abrogazione
dell'articolo 2 del citato decreto-legge 25 ottobre 2002, n.
236.