XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3887




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 2 del decreto legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, posticipa fino al 31 dicembre 2003 la piena attuazione della legge n. 68 del 1999 sul collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili. Infatti, la possibilità di conteggiare nella quota obbligatoria del 7 per cento le categorie di orfani e di vedove sottrae ai disabili migliaia di posti di lavoro.
        La legge n. 68 è stata votata nel 1999 dal Parlamento all'unanimità ed è una legge nella quale erano previste una serie di scadenze al fine da consentire alle regioni di organizzare gli uffici competenti, di attivare gli strumenti per il collocamento mirato e, inoltre, essendo una legge fortemente innovativa, le proroghe previste davano la possibilità alle aziende di prendere conoscenza delle disposizioni della legge stessa e poter così esercitare in maniera efficace le responsabilita ad esse attribuite.
        Per questo motivo sia la legge n. 68 del 1999, sia i successivi regolamenti scadenzavano i tempi di attuazione della stessa legge. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000 prevedeva, infatti, all'articolo 11, ventiquattro mesi di tempo per computare la quota del 7 per cento al fine di agevolare le imprese consentendo loro una graduale attuazione della legge n. 68 del 1999.
        A distanza di tre anni l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2003 non ha più alcuna giustificazione, sia perché i servizi di collocamento sono stati organizzati dalle regioni, sia perché le aziende ormai dispongono di tutti gli elementi necessari per rispondere adeguatamente all'obbligo del collocamento obbligatorio, avvalendosi dei diversi meccanismi di flessibilità, tra i quali la chiamata nominativa per il 60 per cento dei disabili da collocare, le convenzioni e le diverse disposizioni di graduazione del collocamento stesso.
        A seguito di quanto esposto in relazione, la proposta di legge, che consta di un unico articolo, prevede l'abrogazione dell'articolo 2 del citato decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236.




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