XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3883
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
propone di attuare il diritto di asilo, cosi come previsto
dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, che
stabilisce che lo straniero, al quale sia impedito nel suo
Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, "ha diritto d'asilo nel
territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite
dalla legge".
A tutt'oggi, fatta eccezione per talune norme introdotte
recentemente con la legge n. 189 del 2002 che regola
l'immigrazione nel nostro Paese, manca nel nostro ordinamento
una legislazione organica sul diritto d'asilo prevista dal
citato articolo 10, terzo comma, della Costituzione.
La legge 24 luglio 1954, n. 722, di esecuzione della
Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo
statuto dei rifugiati, ha introdotto nell'ordinamento italiano
le prime norme in materia di attuazione del diritto di
asilo.
Nel 1990 con la "legge Martelli" (cioè con il
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39), in
considerazione dei profondi cambiamenti avvenuti nella parte
orientale del continente europeo e della sostanziale
trasformazione dell'Italia da Paese di transito di esuli a
nazione ove gli stessi possono stabilire permanentemente la
loro dimora, si è pervenuti a una ridefinizione dell'istituto
dell'asilo per adeguarlo alle nuove circostanze di carattere
interno e internazionale. Tuttavia, le modalità con cui queste
ultime norme furono introdotte - compendiate in un unico
articolo di un decreto-legge - non permisero di realizzare una
completa disciplina dell'istituto. L'esperienza finora
acquisita ha rivelato l'inadeguatezza dello stesso concetto
tradizionale di asilo di fronte a fenomeni di grave emergenza
che si possono verificare in Paesi confinanti con il nostro
Paese, come nel caso della ex Jugoslavia, ovvero in Paesi più
lontani, che per la particolare gravità degli eventi, hanno
determinato la necessità di apprestare misure umanitarie.
Il testo presentato ripropone quasi integralmente il testo
approvato alla Camera dei deputati, nella scorsa legislatura,
il 7 marzo 2001 (atto Senato n. 203-5442425-B).
Nell'elaborazione della proposta di legge sono state
tenute presenti le proposte di iniziativa parlamentare
presentate nell'attuale legislatura nonché quelle formulate
nella scorsa legislatura dal Consiglio italiano per i
rifugiati. Sono state, altresì, recepite talune indicazioni
dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e
le Raccomandazioni presentate da Amnesty International,
dal Consorzio italiano di solidarietà e dall'associazione
Medici senza frontiere.
L'iniziativa si propone di conferire una disciplina
organica all'istituto dell'asilo che, sviluppandosi secondo i
principi dettati dall'articolo 10, terzo comma, della
Costituzione, assicuri la protezione della persona in aderenza
agli obblighi derivanti dalle convenzioni e dagli accordi
internazionali sottoscritti dall'Italia.
In particolare, non si è mancato di considerare gli
obblighi di carattere internazionale che vincolano l'Italia a
svolgere una politica in questo ambito in armonia con quelle
proprie dei Paesi dell'Unione europea.
Le principali innovazioni contenute nel provvedimento sono
inoltre ispirate a obiettivi di razionalizzazione e di
miglioramento del livello di efficienza delle strutture anche
mediante opportuni interventi di semplificazione della
procedura di riconoscimento dello status di
rifugiato.
La proposta di legge si articola in quattro capi.
L'articolo 1, contenuto nel capo I, reca una disposizione di
carattere generale, con la quale sono riconosciuti, oltre al
diritto di asilo, il principio della protezione umanitaria in
conformità alle norme costituzionali e delle convenzioni
internazionali a cui l'Italia aderisce e che vincolano il
nostro Paese.
Il capo II disciplina: il diritto di asilo, individuandone
i titolari (articolo 2); la costituzione della Commissione
centrale per il riconoscimento del diritto di asilo e la sua
articolazione in sezioni, rimettendo ad apposito regolamento,
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, la determinazione delle relative modalità
di organizzazione e di funzionamento (articolo 3); il
procedimento per la presentazione della domanda di asilo che
l'interessato può produrre sia al posto di frontiera che in
questura, fruendo dell'assistenza dell'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati o di un'organizzazione non
governativa di protezione dei diritti civili e dei diritti
umani fondamentali.
Il capo III contiene le disposizioni relative alle misure
di assistenza e di integrazione dei titolari del diritto di
asilo e dei richiedenti lo status di rifugiato
finalizzate alla piena realizzazione dei diritti della persona
e delle sue capacità lavorative (articolo 14).
L'interessato ha infatti diritto al ricongiungimento
familiare nei medesimi casi e modi previsti per il
ricongiungimento del cittadino italiano con familiari
stranieri; può effettuare i propri studi in Italia ovvero
veder riconosciuti i titoli di studio o professionali
acquisiti in patria; può svolgere attività lavorativa ed
ottenere lo stesso trattamento del cittadino italiano in
materia di previdenza ed assistenza sociali nonché
sanitaria.
Per favorire l'integrazione del rifugiato e della sua
famiglia sono previste misure di immediata assistenza, in caso
di bisogno, per il primo periodo di permanenza nel nostro
Paese, nonché la predisposizione di piani di accoglienza
concernenti, in particolare, le iniziative dirette a favorire
l'integrazione lavorativa dei rifugiati. Questi ultimi sono
inoltre equiparati ai profughi italiani per quanto riguarda
l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di
alloggi di edilizia economica e popolare.
Il capo IV, infine, contiene disposizioni transitorie per
la definizione dei procedimenti amministrativi pendenti alla
data di entrata in vigore della legge e norme di carattere
tecnico-finanziario.
L'auspicio è che il Parlamento voglia esaminare ed
approvare la proposta di legge in oggetto e dare corpo
finalmente a quella riserva di legge in materia di diritto
d'asilo prevista dall'articolo 10, terzo comma, della
Costituzione.