XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3881




        Onorevoli Colleghi! - Il Consiglio di Stato, nella seduta dell'11 aprile 2002, nell'emettere il parere n. 67 del 2002, relativamente allo schema di regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'odontotecnico, ha rilevato che "le disposizioni attributive della potestà regolamentare al Ministro della salute debbono ritenersi venute meno a seguito dell'emanazione del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione che, iscrivendo la materia delle professioni e della salute tra quelle di legislazione concorrente, esclude che lo Stato possa disciplinare le materie predette nella loro intera estensione e, per giunta, a livello regolamentare. Nel nuovo sistema di legislazione concorrente spetta, invero, allo Stato solo il potere di determinare i tratti della disciplina che richiedono, per gli interessi indivisibili da realizzare, un assetto unitario (i cosiddetti principi fondamentali).
        In relazione a ciò, va riconosciuto alla legge regionale (legittimata, nel nuovo sistema, ad avvalersi, per i tratti della disciplina di sua spettanza, anche di regolamenti regionali di attuazione) il compito di dare vita a discipline diversificate che si innestino nel tronco unitario espresso a livello di principi fondamentali. Alla luce delle nuove disposizioni costituzionali rientrano, pertanto, nell'ambito statale i tratti concernenti l'individuazione delle varie professioni, dei loro contenuti (rilevanti per definire la fattispecie dell'esercizio abusivo della professione), i titoli richiesti per l'accesso all'attività professionale.
        Il potere statale di intervento, in relazione alle professioni sanitarie, va pertanto esercitato non più con regolamento, ma in via legislativa, essendo questo livello prescritto dal riformato articolo 117 della Costituzione. Né possono ritenersi consentiti, fino alla emanazione dei princìpi fondamentali, interventi nella normazione regionale, fondati sul presupposto dell'esistenza di una professione che non è stata ancora istituita dalla legislazione statale.
        Pertanto si pone la necessità di rendere attuale il profilo professionale della professione sanitaria del tecnico ortopedico, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità n. 665 del 1994, di seguito denominato "decreto n. 665".
        Alla luce di quanto rilevato nel citato parere del Consiglio di Stato non è più possibile intervenire sulla materia con decreti o con regolamenti dello Stato, ma occorre intervenire con una legge, che fissi i princìpi fondamentali.
        Il profilo professionale del tecnico ortopedico prevede che lo stesso, su prescrizione medica e successivo collaudo, opera la costruzione, l'applicazione e l'adattamento di protesi, di ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l'energia esterna o l'energia mista corporea ed esterna mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e di modelli.
        Il tecnico ortopedico, nell'ambito delle proprie competenze:

                a) addestra il disabile all'uso delle protesi e delle ortesi applicate. Svolge, in collaborazione con il medico, assistenza tecnica per la fornitura, la sostituzione e la riparazione delle protesi e delle ortesi applicate;

                b) collabora con altre figure professionali al trattamento multidisciplinare previsto nel piano di riabilitazione;

                c) è responsabile dell'organizzazione, della pianificazione e della qualità degli atti professionali svolti nell'ambito delle proprie mansioni.

        Il tecnico ortopedico esercita la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
        Non v'è dubbio che alla moderna figura del tecnico ortopedico competa il rango universitario e che il bagaglio culturale occorrente debba essere costituito da quelle conoscenze tecnico-medico-ingegneristiche occorrenti ad avvalersi, nell'interesse primario del paziente, delle più moderne e sofisticate tecniche messe a disposizione da sempre più evolute tecnologie; tanto è vero che il tecnico ortopedico già ora si avvale di sofisticate metodiche computerizzate tra le quali i sistemi Computer Aided Design (CAD), Computer Aided Manufacture (CAM). Tali metodiche consentono al tecnico ortopedico, a fronte di una richiesta medica, che stabilisca i requisiti tecnici ovvero quegli elementi minimi atti ad individuare la classe di appartenenza del dispositivo e la sua funzione, di progettare e di realizzare tutori, ortesi e protesi per il tronco, per l'arto superiore, calzature ortopediche e comunque tutti quegli apparecchi ortopedici e ortesi di sostegno, di correzione e di prevenzione di tutte le patologie dell'apparato locomotore. Non a caso il tecnico ortopedico svolge, in collaborazione con il medico, assistenza tecnica e atti professionali che si concretizzano anche in una cessione di bene e, in forma autonoma, cura l'assistenza post immissione in commercio dei dispositivi medici. La modifica proposta integra le suddette competenze per gli operatori sanitari abilitati.
        Di conseguenza una revisione del profilo professionale che lo adegui alle conoscenze acquisite nel corso di laurea universitaria appare opportuna, anche perché si avrebbe un professionista che direttamente potrebbe fornire all'utenza una prestazione sanitaria compiuta.
        L'evoluzione del profilo professionale tracciato dal decreto n. 665 favorirebbe quindi una migliore professionalità della tecnica ortopedica italiana, ponendola in quel ruolo ed a quel livello che compete ad una antica arte affermatasi a livello internazionale e vanto dell'inventiva e della capacità tramandata nei secoli dai maestri-artigiani.




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