XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3881
Onorevoli Colleghi! - Il Consiglio di Stato, nella
seduta dell'11 aprile 2002, nell'emettere il parere n. 67 del
2002, relativamente allo schema di regolamento concernente
l'individuazione della figura e del relativo profilo
professionale dell'odontotecnico, ha rilevato che "le
disposizioni attributive della potestà regolamentare al
Ministro della salute debbono ritenersi venute meno a seguito
dell'emanazione del nuovo titolo V della parte seconda della
Costituzione che, iscrivendo la materia delle professioni e
della salute tra quelle di legislazione concorrente, esclude
che lo Stato possa disciplinare le materie predette nella loro
intera estensione e, per giunta, a livello regolamentare. Nel
nuovo sistema di legislazione concorrente spetta, invero, allo
Stato solo il potere di determinare i tratti della disciplina
che richiedono, per gli interessi indivisibili da realizzare,
un assetto unitario (i cosiddetti principi fondamentali).
In relazione a ciò, va riconosciuto alla legge regionale
(legittimata, nel nuovo sistema, ad avvalersi, per i tratti
della disciplina di sua spettanza, anche di regolamenti
regionali di attuazione) il compito di dare vita a discipline
diversificate che si innestino nel tronco unitario espresso a
livello di principi fondamentali. Alla luce delle nuove
disposizioni costituzionali rientrano, pertanto, nell'ambito
statale i tratti concernenti l'individuazione delle varie
professioni, dei loro contenuti (rilevanti per definire la
fattispecie dell'esercizio abusivo della professione), i
titoli richiesti per l'accesso all'attività professionale.
Il potere statale di intervento, in relazione alle
professioni sanitarie, va pertanto esercitato non più con
regolamento, ma in via legislativa, essendo questo livello
prescritto dal riformato articolo 117 della Costituzione. Né
possono ritenersi consentiti, fino alla emanazione dei
princìpi fondamentali, interventi nella normazione regionale,
fondati sul presupposto dell'esistenza di una professione che
non è stata ancora istituita dalla legislazione statale.
Pertanto si pone la necessità di rendere attuale il
profilo professionale della professione sanitaria del tecnico
ortopedico, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del
Ministro della sanità n. 665 del 1994, di seguito denominato
"decreto n. 665".
Alla luce di quanto rilevato nel citato parere del
Consiglio di Stato non è più possibile intervenire sulla
materia con decreti o con regolamenti dello Stato, ma occorre
intervenire con una legge, che fissi i princìpi
fondamentali.
Il profilo professionale del tecnico ortopedico prevede
che lo stesso, su prescrizione medica e successivo collaudo,
opera la costruzione, l'applicazione e l'adattamento di
protesi, di ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di
sostegno dell'apparato locomotore di natura funzionale ed
estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l'energia esterna
o l'energia mista corporea ed esterna mediante rilevamento
diretto sul paziente di misure e di modelli.
Il tecnico ortopedico, nell'ambito delle proprie
competenze:
a) addestra il disabile all'uso delle protesi e
delle ortesi applicate. Svolge, in collaborazione con il
medico, assistenza tecnica per la fornitura, la sostituzione e
la riparazione delle protesi e delle ortesi applicate;
b) collabora con altre figure professionali al
trattamento multidisciplinare previsto nel piano di
riabilitazione;
c) è responsabile dell'organizzazione, della
pianificazione e della qualità degli atti professionali svolti
nell'ambito delle proprie mansioni.
Il tecnico ortopedico esercita la sua attività
professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in
regime di dipendenza o libero-professionale.
Non v'è dubbio che alla moderna figura del tecnico
ortopedico competa il rango universitario e che il bagaglio
culturale occorrente debba essere costituito da quelle
conoscenze tecnico-medico-ingegneristiche occorrenti ad
avvalersi, nell'interesse primario del paziente, delle più
moderne e sofisticate tecniche messe a disposizione da sempre
più evolute tecnologie; tanto è vero che il tecnico ortopedico
già ora si avvale di sofisticate metodiche computerizzate tra
le quali i sistemi Computer Aided Design (CAD),
Computer Aided Manufacture (CAM). Tali metodiche
consentono al tecnico ortopedico, a fronte di una richiesta
medica, che stabilisca i requisiti tecnici ovvero quegli
elementi minimi atti ad individuare la classe di appartenenza
del dispositivo e la sua funzione, di progettare e di
realizzare tutori, ortesi e protesi per il tronco, per l'arto
superiore, calzature ortopediche e comunque tutti quegli
apparecchi ortopedici e ortesi di sostegno, di correzione e di
prevenzione di tutte le patologie dell'apparato locomotore.
Non a caso il tecnico ortopedico svolge, in collaborazione con
il medico, assistenza tecnica e atti professionali che si
concretizzano anche in una cessione di bene e, in forma
autonoma, cura l'assistenza post immissione in commercio dei
dispositivi medici. La modifica proposta integra le suddette
competenze per gli operatori sanitari abilitati.
Di conseguenza una revisione del profilo professionale che
lo adegui alle conoscenze acquisite nel corso di laurea
universitaria appare opportuna, anche perché si avrebbe un
professionista che direttamente potrebbe fornire all'utenza
una prestazione sanitaria compiuta.
L'evoluzione del profilo professionale tracciato dal
decreto n. 665 favorirebbe quindi una migliore professionalità
della tecnica ortopedica italiana, ponendola in quel ruolo ed
a quel livello che compete ad una antica arte affermatasi a
livello internazionale e vanto dell'inventiva e della capacità
tramandata nei secoli dai maestri-artigiani.