XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3876




      Onorevoli Deputati! - L'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO) riconoscendo l'importante contributo della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, ha ravvisato la necessità di ammodernare e consolidare tale strumento internazionale riaffermando l'interesse di assicurare uno sviluppo ordinato del trasporto aereo.
        A tale fine ha convocato a Montreal, dal 10 al 28 maggio 1999, una Conferenza diplomatica sul consolidamento e l'ammodernamento del sistema di Varsavia.
        La Conferenza si è conclusa in maniera positiva avendo raggiunto il consenso su un pacchetto che risolve la criticità del diritto internazionale privato in materia di trasporto aereo con l'adozione della nuova "Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale".
        La nuova regolamentazione, che si applica a tutto il trasporto aereo internazionale passeggeri, bagagli, merci, prevede:

            1) un regime di responsabilità illimitata per il vettore aereo che, nei confronti del passeggero, si applica ai casi di morte e lesioni corporali, nonché ai danni causati ai bagagli (Capitolo III, articolo 17);

            2) che le lesioni corporali possono includere le lesioni mentali;

            3) due diversi tipi di responsabilità del vettore per morte o lesioni al passeggero:

                a) responsabilità oggettiva fino a 100.000 diritti speciali di prelievo (DSP);

                b) responsabilità, per colpa senza limiti e con l'onere per il vettore di provare: 1) che il danno non è imputabile a dolo, colpa, negligenza od omissione da parte sua o dei suoi preposti o agenti; 2) che il danno non è imputabile esclusivamente a dolo, colpa, negligenza o omissioni di una terza parte;

            4) la responsabilità del vettore per danni causati da ritardi, per danni causati al bagaglio ed alle merci (4.150 DSP per il ritardo; 1.000 DSP per il bagaglio; 17 DSP per chilogrammo di merce). Tali limiti non sussistono per quanto riguarda i ritardi ed i danni al bagaglio se il passeggero prova la responsabilità del vettore. Non è previsto, invece, di elevare tali limiti con riferimento a danni causati alle merci (articoli 18, 19, 20, 21);

            5) il pagamento anticipato di una somma, da parte del vettore, per fare fronte a bisogni economici immediati in caso di morte o lesioni del passeggero è prevista come obbligatoria se richiesta dalle leggi nazionali (articolo 28). Tale somma, che non costituisce riconoscimento di responsabilità, può essere detratta dalle somme versate dal trasportatore a titolo di indennizzo;

            6) la possibilità di adire la Corte del Paese della vittima (la cosiddetta quinta giurisdizione) in caso di morte o lesioni del passeggero, circoscritta, però, alle seguenti condizioni:

                a) che il passeggero, al momento dell'incidente, doveva avere la residenza principale e permanente in quel Paese (il requisito della nazionalità non rappresenta un elemento determinante in materia);

                b) che il vettore aereo operi sia direttamente sia utilizzando aeromobili in base ad accordi commerciali da/verso quello Stato ed abbia, in detto Stato, la sede principale dei propri affari.

        La nuova disciplina è sostanzialmente compatibile con la normativa comunitaria in materia di responsabilità del vettore per morte o lesioni causate al passeggero nell'ambito dell'esecuzione del contratto di trasporto (Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997).
        Inoltre, grazie alla proposta di inserire nelle clausole finali della Convenzione il principio che le Organizzazioni economiche internazionali regionali hanno competenza in materia disciplinate dalla Convenzione stessa, è stata risolta la questione dell'adesione dell'Unione europea al nuovo atto internazionale.
        I Paesi dell'Unione europea, con riferimento alla nota del Consiglio dei Ministri dei trasporti dell'Unione europea sull'argomento del 29 marzo 1999, hanno, pertanto, messo a punto una dichiarazione che ciascun Paese ha depositato al momento della firma della Convenzione per fare stato del fatto che in base al Trattato istitutivo della Comunità europea alcune competenze, da definire al momento della ratifica, sono passate alla Comunità stessa.
        Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


          La Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale è stata stipulata il 12 ottobre del 1929 a Varsavia.
          A questo primo strumento, nel corso degli anni, se ne sono aggiunti diversi altri, alcuni dei quali entrati in vigore a livello internazionale, che hanno emendato in vari punti la originaria Convenzione.
          Con il passare del tempo questo genere di interventi ha portato ad una frammentazione della normativa che regolamentava il settore creando non poche difficoltà interpretative.
          Questa situazione ha portato l'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO) a convocare una conferenza diplomatica che, alla chiusura dei propri lavori, ha elaborato una nuova Convenzione in tema di responsabilità del vettore in caso di incidente.
          La nuova Convenzione è stata, quindi, firmata a Montreal il 28 maggio 1999.
          La Convenzione è stata aperta alla firma in pari data presso la sede dell'ICAO e resterà aperta fino alla data della sua entrata in vigore, conformemente alle disposizioni del paragrafo 6 dell'articolo 53.
          L'articolo 53 prevede, inoltre, che questo Atto normativo entri in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data del deposito, presso il depositario (ICAO), del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. A questi fini non si considera lo strumento depositato dalle Organizzazioni di integrazione economica regionale.
          Al mese di settembre 2001 la Convenzione era stata firmata da sessantasei Paesi (Italia compresa) e ratificata da undici.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


          Per quanto concerne l'impatto sulla regolamentazione comunitaria si fa presente che a Bruxelles, in seno al Gruppo aviazione del Consiglio, è in procinto di essere adottato un regolamento che emenda il Regolamento (CE) 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997 in materia di responsabilità del vettore per morte o lesioni causate al passeggero nell'ambito dell'esecuzione del contratto di trasporto, per renderlo conforme alle norme contenute nella Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, fatta a Montreal il 28 maggio 1999.
          Quanto sopra al fine di rendere pienamente coordinati i due testi anche negli aspetti formali.
          L'Unione europea, pertanto, non avvierà il procedimento di ratifica comunitaria della Convenzione di Montreal se non a seguito della intervenuta modifica del regolamento di cui sopra.
          Tale impostazione comunitaria non pregiudica l'iter di ratifica da parte dei Paesi membri, in quanto il coordinamento ai fini della simultanea entrata in vigore sul territorio comunitario delle nuove norme dettate dalla Convenzione avverrà al momento del deposito da parte degli Stati membri dell'Unione europea di singoli strumenti di ratifica, deposito che dovrà essere contestuale per tutti (Stati membri e Comunità europea).
          Per quanto concerne l'impatto della Convenzione su altri Atti internazionali in vigore, si segnala che la questione viene risolta dalla Convenzione stessa che, all'articolo 55, disciplina i rapporti con gli altri strumenti internazionali facenti parte del cosiddetto "sistema di Varsavia".
          Conseguentemente la nuova Convenzione prevale su:

                a) la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929;

                b) il Protocollo che modifica la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, adottato all'Aja il 28 settembre 1955;

                c) la Convenzione complementare alla Convenzione di Varsavia per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale effettuato da persona diversa dal vettore contrattuale, firmata a Guadalajara il 18 settembre 1961;

                d) il Protocollo che modifica la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929 così come modificata dal Protocollo adottato all'Aja il 28 settembre 1955, firmato a Città del Guatemala l'8 marzo 1971;

                e) i Protocolli aggiuntivi dal n. 1 al n. 3 e il Protocollo n. 4 di Montreal che modificano la Convenzione di Varsavia così come modificata dal Protocollo dell'Aja o la Convenzione di Varsavia così come modificata sia dal Protocollo dell'Aja che dal Protocollo di Città del Guatemala, firmati a Montreal il 25 settembre 1975.

          Si nota, in ultimo, che la Convenzione di Montreal non comporta la necessità di apportare norme di adeguamento alla normativa nazionale vigente in materia, in quanto le misure introdotte sono già nella sostanza previste dalla regolamentazione comunitaria citata in precedenza.




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