XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3875




        Onorevoli Deputati! - L'accordo italo-francese del 29 gennaio 2001 in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra, di cui si chiede la ratifica, manifesta il comune interesse della Repubblica italiana e della Repubblica francese di conseguire una più elevata capacità di osservazione della Terra mediante l'utilizzazione duale, civile e militare, sia di sensori ottici sia di sensori radar.
        L'Accordo fa seguito alla Dichiarazione di intenti del 23 marzo 2000 tra i Ministeri della ricerca e della difesa italiani e francesi e costituisce il coronamento di una intensa azione volta all'istituzionalizzazione di livelli di collaborazione, sviluppatisi prima a livello interno, principalmente tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della difesa e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), e poi proseguiti a livello esterno con gli omologhi Ministeri francesi e con il Centre National d'Etudes Spatiales (CNES).
        Successivamente all'Accordo intergovernativo del 29 gennaio 2001 gli stessi enti spaziali dei due Paesi, l'ASI e il CNES, il 22 giugno 2001, hanno siglato un ulteriore specifico Accordo per definire lo sviluppo del sistema duale di osservazione della Terra.
        La cooperazione che si intende instaurare tra i due Paesi, da cui si attendono apprezzabili ricadute sui rispettivi sistemi economico-industriali, con riferimento non soltanto al comparto aerospaziale, ma anche a tutti i settori che sviluppano e utilizzano alta tecnologia, si basa sui programmi francese e italiano di piccoli satelliti, segnatamente Pléiades e COSMO-SkyMed, e contempla un sistema duale di osservazione della Terra, per soddisfare esigenze provenienti dal settore civile e commerciale e per assolvere a rilevanti necessità di sicurezza e difesa nazionale.
        Le direttrici lungo le quali si intende sviluppare la collaborazione riguardano:

            lo sviluppo di un sistema duale basato su una costellazione di 6 satelliti, di cui 4 radar affidati alla responsabilità italiana e 2 ottici ad alta risoluzione sotto la responsabilità francese, nonchè da un segmento di terra realizzato congiuntamente;

            un accordo tra le Difese dei due Paesi per l'utilizzo da parte italiana del sistema francese HELIOS 2 e da parte francese della modalità militare (submetrica) di COSMO-SkyMed;

            l'accordo tra le due Agenzie spaziali (ASI e CNES) per l'utilizzo da parte italiana del sistema francese SPOT 5;

            l'eventuale accordo italo-francese per lo sviluppo di un satellite ottico iperspettrale e di un satellite successore SPOT 5, con iniziative da confermare dopo che sarà stato svolto uno studio congiunto.

        Si tratta dunque di un programma complesso che vede l'impegno di mezzi e risorse consistenti in vista della realizzazione di un sistema che consentirà ai due Paesi di poter disporre di notevoli potenzialità sia nel campo militare sia in quello civile, con ampie possibilità di accesso, in termini di capacità operativa complessiva, ai dati acquisiti ed elaborati e con rapida disponibilità di immagini di elevata qualità e ad alta risoluzione. Oltre a significative applicazioni di carattere istituzionale (protezione civile, tutela ambientale, censimento delle risorse agricole, mappatura del territorio, eccetera), militare e commerciale, il programma contribuirà a realizzare un salto qualitativo in materia di sperimentazione e impiego di alta tecnologia, con sensibili riflessi positivi sul sistema economico-produttivo di ciascun Paese.
        La collaborazione si baserà sull'esperienza acquisita sia dalla Francia sia dall'Italia attraverso i programmi esistenti di osservazione della Terra e si esplicherà, innanzitutto, nella fase di definizione del sistema, condotta congiuntamente dalle Parti, per preparare lo sviluppo del sistema duale.
        Gli obiettivi che dovranno essere raggiunti durante la cennata fase preliminare riguardano:

            a) il consolidamento dei requisiti della missione del sistema duale;

            b) la definizione del Programma preparatorio per gli utenti civili;

            c) la definizione, l'architettura, le prestazioni e le regole operative del sistema duale;

            d) il completamento della definizione delle componenti ottica e radar;

            e) il completamento della definizione del segmento Terra, compiendo i pre-sviluppi necessari per soddisfare i requisiti di pianificazione;

            f) la definizione delle potenziali sinergie tra le principali componenti del sistema duale e le organizzazioni industriali che saranno associate;

            g) la formazione del quadro generale del programma relativo al sistema duale.
        Per l'esperimento delle complesse attività appena elencate sarà necessario elaborare congiuntamente con la controparte francese un documento concernente i "Requisiti della missione e le prestazioni tecniche" che includa tutti gli aspetti del sistema duale, per le componenti ottica e radar. Sarà predisposto, altresì, un "Programma preparatorio per gli utenti civili" volto a sviluppare e convalidare metodologie e strumenti ed a stabilire legami con gli utenti. Sarà elaborato, altresì, un "Piano di gestione per il sistema duale", contenente l'indicazione degli enti partecipanti, delle responsabilità associate, le condivisioni di compiti ed i rapporti tra enti. In questo quadro verrà definita anche una serie di regole di gestione strettamente necessarie alle Parti, volte ad assicurare l'analisi, la struttura della suddivisione del lavoro, la documentazione, la qualità, la convalida e le procedure operative.
        Lo scenario di impiego del sistema duale richiede che la missione sia in grado di realizzare armonicamente una varietà di differenti forme di utilizzo, caratterizzate da diverse priorità, in modo da soddisfare simultaneamente obiettivi militari e civili e di assicurare l'efficienza operativa del sistema a vantaggio delle due componenti appena ricordate. Più specificamente, le esigenze di difesa mirano ad acquisire una autonoma capacità in un contesto internazionale. Essa si esplica nella possibilità di disporre di un sistema di acquisizione di immagini ognitempo, di giorno e di notte e su tutto il globo, con specifica attenzione alla fascia compresa tra i 30^ e gli 80^ di latitudine nord e tra i 25^ di longitudine ovest e gli 80^ di longitudine est. Costituisce inoltre priorità, da parte italiana, l'acquisizione delle immagini ottiche che possono essere soddisfatte grazie al sistema militare francese HELIOS, fino al 2012.
        Le esigenze civili che possono essere soddisfatte riguardano un ampio spettro di applicazioni nel campo della cartografia, dell'agricoltura e della silvicoltura, della geologia e dell'idrografia, delle applicazioni marine, come il monitoraggio delle zone costiere ed il controllo dell'inquinamento marino, della scienza della Terra, della gestione delle risorse, dell'utilizzo del territorio, a favore di utenti scientifici, istituzionali e commerciali.
        Una caratteristica peculiare del sistema è rappresentata dall'utilizzo di sensori multipli attraverso i quali è possibile assicurare la continuità del servizio ad un costo più contenuto rispetto alle capacità in atto esistenti, con un sensibile miglioramento delle prestazioni (risoluzione, capacità stereoscopica, qualità delle immagini, tempi di acquisizione, quantità di dati disponibili).
        Sempre in materia di gestione del programma saranno predisposti un Piano di approvvigionamento, la definizione di parametri per la suddivisione delle risorse del sistema per assolvere alle esigenze istituzionali e commerciali del sistema duale e quelle più specificamente militari, elaborando una politica comune sull'utilizzo dei dati del sistema, articolato su norme concernenti l'utilizzazione, la riproduzione, la distribuzione, l'archiviazione, l'eliminazione dei dati, ed elaborando, altresì, regole comuni in materia di sicurezza.
        L'Accordo (articolo IV) prevede che l'elaborazione dei cennati atti sia affidata ad uno specifico organo congiunto (Comitato direttivo - C.D.) nell'ambito del quale saranno rappresentate le due componenti, civile e militare, delle due Parti coinvolte nella realizzazione del programma stesso. Il C.D. - composto da un massimo di cinque membri, di cui almeno un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e un rappresentante del Ministero della difesa - può costituire inoltre appositi gruppi di lavoro, ricorrendo, anche, ove necessario, all'apporto di esperti nazionali per la risoluzione di questioni specifiche.
        Dallo sviluppo e dalla realizzazione congiunta, secondo forme di collaborazione coordinata e istituzionalizzata tra i due Paesi, nelle due componenti civile e militare, possono essere acquisiti apprezzabili vantaggi da parte del nostro Paese, sia in materia di sviluppi tecnologici, sia in fatto di sviluppo di sistemi che possano migliorare la capacità complessiva dei sistemi di osservazione della Terra dallo spazio, con possibilità di utilizzo di un sistema autonomo. Più in particolare:

            in materia di sviluppi tecnologici, occorre ricordare che, sin dal 1999, sono stati attivati sviluppi associati e coordinati con il programma, quali quello della tecnologia e del modello di qualifica di un radar ad apertura sintetica (SAR), ad alta risoluzione, in banda X che comporta la costruzione e la qualifica a terra dello strumento. E' stato previsto inoltre lo sviluppo di una piattaforma satellitare standard (denominata "PRIMA"), con successiva qualifica e realizzazione delle unità di volo. Associate allo sviluppo di tali sistemi è previsto l'impiego di tecnologie critiche relative al "payload", radar del sistema COSMO-SkyMed. La formalizzazione di un Accordo come quello che si propone per la ratifica consentirà all'Italia di continuare lo sviluppo della componente radar (SAR) e, nel contempo, di acquisire dai francesi l'accesso alle risorse complessive del sistema HELIOS 2, che risulta di particolare interesse per esigenze di difesa nazionale, in cambio dell'accesso della Difesa francese alla modalità sub-metrica, di esclusivo uso militare, di COSMO-SkyMed;

            con riferimento alla promozione dell'utenza ed alla definizione e promozione di prodotti e di servizi è stata svolta un'azione diretta alla definizione di una serie di accordi con altri enti e amministrazioni pubblici, i quali prevedono la definizione di progetti pilota relativi ad applicazioni di gestione dei rischi. Si citano, per ricordare le forme di collaborazione più significative, gli accordi già sottoscritti tra l'ASI e l'AIPA per la gestione di dati, prodotti e servizi di telerilevamento, tra ASI e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, concernente la realizzazione di un servizio per l'individuazione di macchie di petrolio in mare; tra ASI e Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, per la gestione satellitare di servizi di sicurezza nazionale, tra ASI e Dipartimento della Protezione civile, per gli aspetti concernenti la gestione delle emergenze mediante l'utilizzo di tecniche spaziali di telerilevamento.

        Non vanno sottaciuti, inoltre, gli sviluppi che dall'iniziativa possono derivare in campo europeo. Si deve considerare infatti che nell'ambito dell'ESA, si sta delineando un programma, denominato "Earth Watch", di natura applicativa, formato da un certo numero di elementi sviluppati in diversi contesti che dovrebbero formare un'infrastruttura armonizzata e non duplicata, idonea a fornire un ventaglio assai esteso di servizi. In questo programma il sistema italo-francese disciplinato dall'Accordo di cui si propone la ratifica risulta in grado di coprire taluni servizi richiesti da tale infrastruttura cosicchè il sistema COSMO-SkyMed è passibile di inserimento nell'ambito di un programma europeo armonizzato.
        Si evidenzia infine che la costellazione COSMO-SkyMed, di completa progettazione e realizzazione italiana e sotto il controllo nazionale, quando sarà operativa (a partire dal 2004) consentirà di avere un sistema sofisticato per l'osservazione della Terra con caratteristiche molto spinte sia per le applicazioni civili che militari. Esso rappresenta il contributo nazionale, in campo europeo, a tale esigenza e permetterà all'Italia di avere un ruolo di primaria importanza nelle relazioni internazionali, in tempo di crisi e non, tale da porla al pari livello delle nazioni tecnologicamente più avanzate del settore.
        L'Accordo propriamente detto consta di un preambolo e di 15 articoli, contraddistinti da numerazione romana, di cui si riferisce sinteticamente il contenuto, precisandone il significato in un quadro di illustrazione sistematica del testo.


Art. I.

(Definizioni).

        Contiene l'esatta definizione dei singoli termini utilizzati nell'Accordo, con finalità di escludere che possano sorgere divergenze interpretative. La previsione di specifiche definizioni è apparsa particolarmente opportuna anche per consentire il successivo utilizzo, nel testo, di sigle o di terminologie tecniche che richiedono una chiarificazione. In questo articolo trovano spiegazione pertanto le sigle GMES (Global Monitoring Environment and Security - Monitoraggio Globale per l'Ambiente e la Sicurezza), HELIOS (che si riferisce al sistema militare francese di osservazione della Terra basato su satelliti di osservazione ottica), SPOT (un sistema civile di osservazione spaziale, basato su satelliti ottici), eccetera.


Art. II.

(Finalità dell'Accordo).

        In questo articolo si definisce lo scopo dell'Accordo, che è quello di realizzare una cooperazione volta a conseguire una capacità di osservazione della Terra mediante un sistema che si avvalga di sensori ottici e di sensori radar, ad utilizzo duale, ossia civile e militare, definendo gli ambiti della cooperazione stessa. Al riguardo la complessità del sistema, connessa sia ad aspetti tecnici sia alla previsione di collaborazioni tra due Paesi e, all'interno di questi, tra due differenti interlocutori (Agenzie spaziali e Ministeri della difesa) ha suggerito di demandare allo scambio di lettere tra le due Parti la definizione delle specifiche operative del programma. La norma ha stabilito tuttavia alcuni parametri cui le Parti stesse si devono attenere, che contemplano lo sviluppo delle due componenti (radar e ottica), l'utilizzo dei satelliti militari e civili attualmente in servizio o in fase di sviluppo, oltre alla possibilità di utilizzo di altri sensori a capacità ottica a largo raggio.
        Lo stesso articolo II definisce, inoltre, la composizione del sistema duale (due satelliti ottici, quattro radar, una componente di terra sviluppata congiuntamente tra le due Parti). La necessità di scendere nel dettaglio riguardante aspetti tecnici ha suggerito di demandare allo scambio di lettere tra le Parti la fissazione dello scenario nell'ambito del quale viene realizzato il sistema duale.
        In proposito si precisa che le richieste di missione provenienti dai Ministeri della difesa assumono carattere prioritario rispetto alle altre.
        Le regole per l'utilizzo del sistema civile e militare in servizio ed in fase di sviluppo, relativi alle famiglie HELIOS e SPOT saranno pertanto oggetto di specifici accordi o intese definiti nell'ambito del programma di cooperazione che si intende instaurare tra i due Paesi.


Art. III.

(Fasi della cooperazione).

        Si prevede che la cooperazione sia articolata nelle seguenti fasi:

            fase 1: studi congiunti. In questa fase si definiscono le caratteristiche tecniche e le prestazioni del sistema. Vengono elaborate la definizione e l'architettura del sistema duale, della componente ottica, della componente radar e del segmento di terra. Specifici accordi tra ASI e CNES definiscono nei dettagli questi aspetti precisando che tali attività saranno soggette a una revisione intermedia e a una revisione del progetto sistema, con l'indicazione delle specifiche tecniche, della documentazione di definizione e della documentazione di giustificazione con dettaglio delle prestazioni e dell'architettura del sistema duale. Sono individuate anche le prestazioni in termini di qualità dell'immagine, capacità della missione, bilancio di collegamento terra-orbita, piani di qualifica a livello sistema e componenti, piano preliminare di verifica del sistema, identificazione dei punti critici, identificazione di sinergie ed elementi comuni, eccetera. E' contemplata, inoltre, una precisa calendarizzazione dell'attività. Tali aspetti sono definiti nell'accordo specifico tra ASI e CNES, nell'ambito del quale è prevista una pianificazione dell'attività;
            fase 2: sviluppo, produzione e lancio. Le parti si impegnano, sulla base delle specifiche risultanti dagli studi e dalle elaborazioni proprie della fase di studi congiunti e di definizione, a sviluppare e produrre tutti i satelliti, oltre alle funzioni di terra correlate, compreso il segmento comune. Verranno inoltre effettuati i lanci e si procederà alla verifica in volo del sistema;

            fase 3: utilizzazione del sistema. Una volta eseguita la verifica in volo della funzionalità del sistema si darà corso all'utilizzo del sistema stesso secondo le disposizioni contenute nell'articolo V.


Art. IV.

(Organi congiunti per la gestione
della cooperazione).

        La gestione di un sistema così complesso e articolato richiede, sia nella fase degli studi congiunti, che in quella della produzione e dello sviluppo, la previsione di un organo congiunto che si pronunci sugli aspetti fondamentali relativi alla gestione dell'Accordo in esame, proponendo progetti di accordi o intese specifici. A tal fine è contemplata l'istituzione, di un Comitato Direttivo (C.D.) composto da un massimo di cinque membri, di cui almeno un rappresentate del Ministero della difesa ed un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Si prevede che il C.D., per l'analisi e lo studio di determinati argomenti, possa costituire appositi gruppi di lavoro.


Art. V.

(Utilizzo del sistema).

        L'articolo in esame ripartisce le risorse in termini di utilizzo del sistema, tenendo conto che esso deve assolvere ad esigenze civili e militari. A tal fine vengono definite le priorità, prevedendo che, nell'ambito di una pianificazione giornaliera, sulla base di specifiche tecniche definite nello scambio di lettere tra le Parti, le esigenze riguardanti la Difesa siano soddisfatte su base prioritaria. Inoltre in caso di crisi le richieste delle Parti vengono definite come molto urgenti cosicchè si contempla la riprogrammazione della missione, con possibilità di trattare i dati generati dal satellite nel più breve tempo possibile, incluse quelle provenienti dai Ministeri della difesa delle Parti. Tale sistema consente di far fronte a necessità riferite specialmente a situazioni di catastrofi naturali (terremoti, inondazioni, eruzioni, eccetera).
        Il carattere duale del sistema richiede necessariamente l'adozione di misure di protezione delle informazioni trattate, attinenti sia alla pianificazione delle missioni sia ai prodotti immagine generati per esigenze dei Ministeri della difesa delle Parti.
        Per assicurare l'osservanza delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza delle missioni e dei dati è previsto che siano utilizzati sistemi appropriati di collegamenti protetti tra le varie componenti del sistema. I prodotti immagine realizzati dal sistema sono utilizzati per esigenze civili e commerciali, fermo restando che in caso di richieste che possano compromettere la sicurezza nazionale ciascun Paese attraverso gli organismi preposti, può esercitare diritto di veto su tali richieste. Infine le Parti collaborano per studiare procedure che consentano la degradazione di immagini classificate.


Art. VI.

(Oneri complessivi relativi alle fasi 1 e 2 e ripartizione
della contribuzione finanziaria delle Parti).

        Viene espresso il principio della contribuzione equilibrata delle Parti rappresentato dal sostegno finanziario all'attività congiunta e dalle risorse messe a disposizione per la realizzazione della cooperazione. Al riguardo, tenuto conto che la Francia procederà allo sviluppo e alla realizzazione della componente ottica, mentre all'Italia compete la responsabilità dello sviluppo e produzione della componente radar, l'Accordo definisce il valore delle rispettive produzioni delle due Parti.
        In particolare, gli oneri complessivi relativi alla realizzazione e al lancio del sistema sono così sintetizzati:


... (omissis) ...


        Ciascuna Parte si impegna inoltre a finanziare i costi della gestione operativa della componente di rispettiva responsabilità e a ripartire i costi di gestione delle infrastrutture comuni (parte della fase 3).
        L'impegno complessivo per la realizzazione del sistema a carico dell'Italia ammonta pertanto a 600 milioni di euro.


Art. VII.

(Ripartizione delle risorse ai fini
dell'utilizzo del sistema duale).

        L'articolo contiene l'affermazione del principio generale di equilibrata ripartizione delle risorse del sistema duale che trova una correlazione con i livelli di contribuzione assicurati dalle Parti. All'atto della stipula dell'Accordo non potevano evidentemente essere stabilite nel dettaglio la ripartizione e la condivisione delle risorse, ma è stato fatto opportuno rinvio sia allo scambio di lettere tra le stesse Parti, sia ad una successiva definizione che sarà possibile soltanto al termine della fase degli studi congiunti.
        Il comma 2 dell'articolo VII costituisce il nucleo centrale dell'intero Accordo nel senso che esplicita le ragioni che inducono ad attuare la collaborazione tra i due Paesi. La Francia, infatti, consente l'accesso all'Italia ad una percentuale delle risorse dei satelliti civili e militari attualmente in suo possesso o in fase di sviluppo (SPOT 5 e HELIOS 2), in cambio dell'accesso a risorse della componente radar (SAR) sviluppata dall'Italia. Sono contenute inoltre ulteriori specificazioni prevedendo, in particolare, che l'accesso alla gamma completa delle prestazioni HELIOS 2 sia concessa esclusivamente per soddisfare le esigenze della difesa, in cambio dell'accesso della Difesa francese alle prestazioni del SAR, con particolare riferimento alle capacità sub-metriche.
        In una ottica di stretta corrispondenza tra contribuzioni e prestazioni il comma 3 contempla inoltre una revisione periodica della condivisione delle risorse.
        Un'ultima disposizione dell'articolo in esame disciplina le modalità di utilizzo di dati grezzi acquisiti dal sistema per esigenze civili i quali possono essere ceduti ai Ministeri della difesa delle Parti su loro richiesta e previo pagamento di un contributo, senza spese aggiuntive, da determinare in relazione ai costi di utilizzazione e di mantenimento degli archivi.


Art. VIII.

(Proprietà dei dati e princìpi in materia di distribuzione
civile e commercializzazione).

        La suddivisione della proprietà dei dati è in rapporto alla responsabilità per la realizzazione delle specifiche componenti del sistema. In tal senso alla Francia è attribuita la proprietà dei dati generati dalla componente ottica, mentre l'Italia è proprietaria dei dati tratti dalla componente radar.
        Lo stesso articolo definisce al comma 2 le linee cui le Parti si atterranno per la distribuzione dei dati per esigenze civili e commerciali. A tal fine verrà definita al termine della fase I, una politica comune di distribuzione, designando un organismo incaricato di assicurare l'interfaccia con gli operatori civili e commerciali.


Art. IX.

(Princìpi generali in materia di scambio, utilizzo e
divulgazione di informazioni).

        Viene affermato il principio secondo cui lo scambio tempestivo di informazioni tra le Parti costituisce uno degli elementi che concorrono al successo della collaborazione. A tal fine viene operato un espresso richiamo al principio della "necessità di conoscere". Tale principio vale anche per le informazioni per le quali siano state apprestate forme di tutela attraverso la classificazione. L'utilizzo di informazioni di base dovrà avvenire a condizioni ragionevoli, sempreché il proprietario dei dati non svolga direttamente tale attività. L'utilizzazione delle informazioni ricevute è gratuita soltanto se è riferita ad esigenze di natura governativa, ossia per l'assolvimento di esigenze istituzionali. Per quanto concerne la sicurezza delle informazioni è stato stabilito un richiamo, da parte dell'Accordo, alle disposizioni contenute nell'Accordo NATO sulla comunicazione delle informazioni tecniche ai fini di difesa.


Art. X.

(Norme in materia di cessioni, licenze, trasferimenti ed
esportazioni di materiali e tecnologia).

        L'Accordo demanda alle normative nazionali che disciplinano l'esportazione di materiale e tecnologie di armamento. Per l'Italia trovano applicazione pertanto le disposizioni contenute nella legge 9 luglio 1990, n. 185, recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento" e nella legge 27 febbraio 1992, n. 222, recante "Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia".
        L'Accordo prevede comunque che nessuna delle Parti possa vendere, cedere, divulgare o trasferire ad un terzo, ad eccezione delle Agenzie spaziali francese e italiana, le informazioni prodotte o apparati che le contengono nonché apparati acquisiti o prodotti congiuntamente per l'attuazione della cooperazione senza che intervenga uno specifico consenso scritto. La cessione, divulgazione o trasferimento non possono avvenire nemmeno con riferimento alle informazioni di base, a meno che non intervenga un consenso scritto dell'altra Parte, intesa, rispettivamente, come risulta dalle premesse dell'Accordo, come Governo della Repubblica francese o della Repubblica italiana. Sarà pertanto l'Autorità governativa di ciascun Paese ad autorizzare il trasferimento di informazioni di base e competente a indicare, se necessario, le modalità e le condizioni.


Art. XI.

(Disciplina delle responsabilità per danni e richieste di
risarcimento).

        L'articolo contiene le disposizioni che regolamentano le responsabilità in caso di danni o di perdite causati da personale civile o militare di ciascuna delle due Parti. In tale evenienza è prevista un'espressa rinuncia di ciascuno alla richiesta di risarcimento, salvo che si tratti di danno o di perdita prodotti da contraenti. E' comunque contemplata la responsabilità di ciascun Paese per i danni o le perdite dovuti a dolo o a colpa grave di una Parte, di proprio personale o di propri agenti. In tal caso, nell'ordinamento italiano, infatti, è previsto l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa nei riguardi del personale che ha agito dolosamente o con colpa grave.
        E' considerata in modo distinto invece la responsabilità in dipendenza di richieste di risarcimento da parte di terzi che abbiano subìto danni o perdite di qualsiasi natura causati da personale o da agenti delle Parti. In tal caso le richieste stesse sono trattate sul territorio dello Stato nel quale il danno o la perdita è stato prodotto e i costi sono equamente divisi tra le Parti, fermo restando che se i danni o le perdite sono il risultato di dolo o di colpa grave l'onere del risarcimento è posto a carico della Parte cui appartiene il personale che ha generato tali danni o perdite.
        In caso di danni o di perdite prodotti sui beni di proprietà comuni i cui costi non possano essere recuperati da terzi il relativo risarcimento viene accollato da ciascuna delle Parti in misura paritetica.


Art. XII.

(Informazioni classificate).

        Il carattere duale del sistema che scaturisce dall'Accordo rende necessario assicurare la protezione, ai fini della sicurezza dei rispettivi Stati, di una parte delle informazioni prodotte rappresentate da documenti, materiali, software, hardware, eccetera. A tale proposito, come sempre avviene in materia di collaborazione che comporti lo scambio di tecnologie sensibili che possano determinare un impatto sulla difesa e sulla sicurezza nazionale, si è previsto il riferimento a princìpi e a norme di dettaglio comuni con riguardo all'utilizzo, alla trasmissione, all'archiviazione e alla gestione delle informazioni. A tal fine si è fatto riferimento all'Accordo generale di sicurezza stipulato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese firmato il 1^ febbraio 1978. Si è ritenuto opportuno precisare inoltre che alle informazioni scambiate tra i due Paesi sia attribuita una classifica non superiore a "Segreto", per la Parte italiana e a "Secret Defense", per la Parte francese.


Art. XIII.

(Apertura dell'Accordo ad altri Stati dell'Unione europea
ed a organizzazioni multilaterali europee).

        Come è stato ricordato nelle premesse l'Accordo non è stato concepito come uno strumento chiuso, bensì come mezzo per l'instaurazione di successive collaborazioni con altri Paesi membri dell'Unione europea o con organismi multilaterali europei (ad esempio l'Agenzia spaziale europea, cui partecipano Stati anche non appartenenti all'Unione). Questo principio viene esplicitato nell'articolo in esame.


Art. XIV.

(Risoluzione in via diplomatica delle controversie
concernenti l'interpretazione dell'Accordo).

        Si afferma che tutte le controversie che dovessero insorgere per l'interpretazione dell'Accordo o per la sua attuazione sono risolte esclusivamente in via diplomatica.


Art. XV.

(Procedure di ratifica).

        L'Accordo stabilisce che ciascuna delle Parti notifichi all'altra l'avvenuto completamento delle procedure costituzionali previste per l'entrata in vigore dell'Accordo, il quale entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello di ricezione della seconda notifica.
        Specifiche disposizioni disciplinano secondo la prassi consueta le procedure per l'eventuale denuncia dell'Accordo prevedendo comunque che in tal caso non siano rimessi in causa gli impegni assunti dalle parti in materia di sicurezza e di proprietà intellettuale.
        Non si provvede a redigere la relazione tecnica in quanto dall'attuazione dell'Accordo in esame non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, poiché i medesimi risultano coperti dalle disponibilità degli appositi fondi dell'ASI e dalle risorse del Ministero della difesa che risultano già iscritte in bilancio, in coerenza con le linee guida per la politica scientifica e tecnologica deliberate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

          L'Accordo italo-francese del 29 gennaio 2001 in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra si connota come Accordo politicamente rilevante, in quanto tra i due Paesi si stabilisce una collaborazione paritetica e globale in un settore sensibile e di interesse strategico (che in Europa è controllato dalla Francia). Tenuto conto che la cooperazione è destinata a realizzarsi per usi civili e militari in un campo caratterizzato da elevato livello di complessità tecnico-scientifica e con l'apporto di differenti interlocutori, tra i quali i Ministeri della difesa e le Agenzie spaziali, l'Accordo si prospetta anche come normativa quadro che definisce i princìpi generali applicabili in tutte le fasi della collaborazione (studi congiunti, sviluppo, produzione, lancio, utilizzazione del sistema duale).
          Il programma COSMO-SkyMed, per quanto riguarda l'impegno del Ministero della difesa sancito nella Convenzione ASI-Difesa, è già stato approvato dalle Commissioni difesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, rispettivamente in data 15 maggio 2002 e 3 giugno 2002.
          In Italia non esistono norme disciplinanti le attività di osservazione satellitare dallo spazio. La libera osservazione del territorio, salvo espresso divieto da parte delle autorità nazionali di sicurezza, è regolata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 2000, n. 367, che tuttavia si riferisce alle attività di rilevamento da mezzo aereo.
          In materia di osservazione della Terra dallo spazio si segnalano comunque i seguenti provvedimenti:

                a) decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, recante "Interventi urgenti a sostegno dell'economia", con il quale ai sensi dell'articolo 2, commi 8 e 9, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato autorizzato a stipulare contratti di ricerca al fine della realizzazione del programma di ricerca per l'osservazione della Terra dallo spazio;

                b) articolo 7 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante "Disposizioni urgenti per le attività produttive", che autorizza la spesa di 60 miliardi di lire per l'avvio di un programma satellitare di osservazione, telerilevamento e utilizzo dei dati acquisti dalle amministrazioni competenti con affidamento all'ASI della relativa realizzazione;

                c) delibera CIPE n. 31 del 17 marzo 1998, recante approvazione del Piano spaziale nazionale 1998-2002;

                d) programma nazionale per la ricerca approvato con delibera del Cipe n. 150 del 21 dicembre 2000, in particolare la sezione dedicata agli indirizzi per l'aggiornamento del Piano aerospaziale nazionale ove è indicata la possibile sinergia tra il settore civile e quello militare nell'individuazione di tecnologie di interesse comune che consentono sviluppi congiunti nell'area dell'osservazione della Terra;

                e) decreto ministeriale 1^ agosto 2002 recante approvazione del Piano spaziale nazionale 2003-2005.


B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

          In assenza di norme di legge al riguardo, non si pone, ovviamente, il problema dell'impatto sull'ordinamento vigente. Non appare, d'altro canto, necessario introdurre nuove norme per l'applicazione dell'Accordo, in quanto questo assume la fisionomia dell'Accordo-quadro e non dispone pertanto specifiche attività operative, che potrebbero, peraltro, risultare in contrasto con la legislazione vigente. Peraltro, essendo COSMO-SkyMed il primo sistema di osservazione satellitare sotto controllo nazionale ad uso duale, civile e militare, non è disponibile alcuna prassi pregressa cui poter fare riferimento. Sarà presumibilmente necessario definire un'opportuna "convenzione" tra gli enti interessati, quando l'Accordo avrà prodotto i primi risultati e si potrà passare alle attività operative.
          Ad ulteriore precisazione è tuttavia emerso che, al pari di altri Paesi avanzati (USA e Regno Unito), l'Italia dovrà comunque dotarsi al più presto di un'adeguata normativa non solo per la disciplina delle attività spaziali, ma anche per il "data policy" (gestione, diffusione e commercializzazione dei dati), fermo restando che tale esigenza prescinde dall'entrata in vigore dell'Accordo e deve essere valutata nelle sedi opportune, in primo luogo dalle amministrazioni e dagli enti direttamente competenti, tra cui il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della difesa e l'Agenzia spaziale italiana.


C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

          In ambito internazionale si fa riferimento ad un'unica risoluzione dell'ONU (delibera dell'Assemblea Generale dell'ONU n. 41/65 del 3 dicembre 1996) che consente l'osservazione satellitare senza necessità di consenso da parte dello Stato il cui territorio è oggetto dell'attività, a condizione che i dati relativi, anche non elaborati, siano ad esso resi accessibili.
          L'Unione europea non dispone di una normativa regolamentare in materia in quanto le attività spaziali non rientrano ancora nella sua sfera di competenza.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

          I destinatari dell'intervento possono essere molteplici in quanto si intende realizzare un sistema di osservazione della Terra a copertura globale, capace cioè di supportare lo sviluppo di applicazioni e la fornitura di servizi ad ampio spettro.
          Il sistema satellitare si pone l'obiettivo di fornire ai cittadini un efficiente sistema di sicurezza e di protezione civile e militare, sia nel settore della prevenzione e gestione delle catastrofi naturali (alluvioni, frane, disastri ambientali, eccetera), sia nel campo della difesa ai fini della prevenzione e della gestione delle crisi internazionali, nonché per far fronte alle nuove sfide e minacce alla sicurezza che vanno emergendo nello scenario internazionale.
          Relativamente ai fini della difesa e della sicurezza nazionale, il sistema consente l'osservazione della Terra attraverso le immagini satellitari. Tali immagini, interpretate correttamente e talvolta integrate da informazioni di altra origine, possono fornire alle autorità politiche e militari mezzi primari d'ausilio ed elementi affidabili di valutazione ai fini delle decisioni politiche e militari di rispettiva competenza. In particolare l'indipendenza di giudizio può essere realizzata con il sistema satellitare COSMO-SkyMed che è posto sotto il controllo nazionale.
          In generale i destinatari sono di quattro tipologie:

                a.1) le amministrazioni centrali e gli enti locali, e le relative Agenzie operative, quali utenti "quasi finali" (quello finale, come sopra descritto, è il cittadino) nell'adempimento degli obblighi di legge e nel miglioramento di tutta una serie di servizi. Esempi sono:

                amministrazioni centrali (ambiente, difesa, Dipartimento della protezione civile, eccetera);

                regioni;

                province;

                comuni;

                agenzie nazionali e regionali per la difesa dell'ambiente e l'utilizzo del territorio (ad esempio Autorità di bacino, eccetera);

                a.2) industria nazionale, sia manifatturiera sia di fornitura di servizi informativi, quale base di pianificazione e di controllo, per le attività relative a:
                realizzazione di sistemi spaziali e centri di terra associati;

                gestione operativa di sistemi complessi;

                sviluppo e fornitura di prodotti e servizi basati (ma non solo) sui dati forniti dal sistema satellitare;

                a.3) enti di ricerca e dipartimenti universitari, per i quali il sistema, essendo basato su tecnologie di avanguardia, potrà costituire una base di riferimento per la ricerca, contribuendo anche a perseguire l'eccellenza delle applicazioni;

                a.4) utenza privata, interessata e attirata da nuovi prodotti e servizi che contribuiscono a incrementare una serie di linee di mercato (ad esempio, assicurazioni, aziende agricole, eccetera).

          Con riferimento a quanto previsto all'articolo II, comma 6, dell'Accordo le amministrazioni e gli organismi nazionali che saranno designati per l'attuazione dell'Accordo medesimo sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e l'Agenzia spaziale italiana.


B) Obiettivi e risultati attesi.

          L'obiettivo è quello di realizzare un Accordo politicamente rilevante con la Francia, che mira a coprire tutte le esigenze dei due Paesi (civili o governative in genere, militari e commerciali) con sensori radar (forniti dall'Italia) e ottici (forniti dalla Francia).
          Tale Accordo stabilisce tra i due Paesi una cooperazione paritetica e globale in un settore sensibile e di interesse strategico (sia per gli aspetti civili che per quelli militari), sino ad oggi controllato sul mercato europeo esclusivamente dalla Francia.
          La costellazione COSMO-SkyMed, di completa progettazione e realizzazione italiana rappresenta un importante contributo nazionale alle iniziative che nel settore dell'osservazione terrestre si stanno sviluppando in campo europeo.
          Per la parte relativa all'utilizzo civile l'obiettivo è quello di sviluppare ed operare un sistema che sia capace, nel medio-lungo termine, di autosostentarsi almeno rispetto ai costi operativi.


C) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

          L'infrastruttura che si propone di realizzare e di rendere operativa ha due tipi di impatto:

              fornisce alla pubblica amministrazione strumenti, dati e servizi che la mettono in grado di espletare al meglio una serie di attività per rispondere alla crescente domanda di pianificazione e di controllo delle risorse ambientali e della prevenzione e gestione di eventi catastrofici;
              richiede un progressivo aggiornamento delle strutture organizzative e gestionali, caratterizzate da un forte contenuto innovativo e una necessaria parallela evoluzione dei sistemi informativi.

          Si ipotizza che i finanziamenti necessari per assorbire tali impatti facciano parte delle dotazioni finanziarie di ciascuna amministrazione interessata.


D) Impatto sui destinatari diretti o indiretti.

          Stima di effetti immediati e differiti della nuova normativa - valutazione costi-benefìci, inerenti agli aspetti di produttività, crescita economica, reddito, concorrenza, occupazione, eccetera.
          Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, oltre a rinviare alle considerazioni di cui alla lettera C), si evidenzia un impatto non "monetizzabile" relativamente al risparmio di vite umane legato sia al maggior controllo delle risorse ambientali sia alla prevenzione e alla gestione di eventi catastrofici.
          Nella valutazione degli impatti di natura complessivamente economica occorre considerare, tra gli altri, i seguenti fattori:

              risparmio di notevoli costi di "ricostruzione";

              maggior livello di soddisfazione del cittadino, in relazione alla possibilità di accedere a servizi nuovi e di elevata qualità;

              creazione di un mercato consolidato nel campo di dati, prodotti e servizi provenienti da osservazione da satellite, con conseguente creazione di valore e di opportunità di business e di spin-offs nelle aree economiche collegate.




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