XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3875
Onorevoli Deputati! - L'accordo italo-francese del 29
gennaio 2001 in materia di cooperazione sull'osservazione
della Terra, di cui si chiede la ratifica, manifesta il comune
interesse della Repubblica italiana e della Repubblica
francese di conseguire una più elevata capacità di
osservazione della Terra mediante l'utilizzazione duale,
civile e militare, sia di sensori ottici sia di sensori
radar.
L'Accordo fa seguito alla Dichiarazione di intenti del 23
marzo 2000 tra i Ministeri della ricerca e della difesa
italiani e francesi e costituisce il coronamento di una
intensa azione volta all'istituzionalizzazione di livelli di
collaborazione, sviluppatisi prima a livello interno,
principalmente tra il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, il Ministero della difesa e
l'Agenzia spaziale italiana (ASI), e poi proseguiti a livello
esterno con gli omologhi Ministeri francesi e con il Centre
National d'Etudes Spatiales (CNES).
Successivamente all'Accordo intergovernativo del 29
gennaio 2001 gli stessi enti spaziali dei due Paesi, l'ASI e
il CNES, il 22 giugno 2001, hanno siglato un ulteriore
specifico Accordo per definire lo sviluppo del sistema duale
di osservazione della Terra.
La cooperazione che si intende instaurare tra i due Paesi,
da cui si attendono apprezzabili ricadute sui rispettivi
sistemi economico-industriali, con riferimento non soltanto al
comparto aerospaziale, ma anche a tutti i settori che
sviluppano e utilizzano alta tecnologia, si basa sui programmi
francese e italiano di piccoli satelliti, segnatamente
Pléiades e COSMO-SkyMed, e contempla un sistema duale di
osservazione della Terra, per soddisfare esigenze provenienti
dal settore civile e commerciale e per assolvere a rilevanti
necessità di sicurezza e difesa nazionale.
Le direttrici lungo le quali si intende sviluppare la
collaborazione riguardano:
lo sviluppo di un sistema duale basato su una
costellazione di 6 satelliti, di cui 4 radar affidati alla
responsabilità italiana e 2 ottici ad alta risoluzione sotto
la responsabilità francese, nonchè da un segmento di terra
realizzato congiuntamente;
un accordo tra le Difese dei due Paesi per l'utilizzo da
parte italiana del sistema francese HELIOS 2 e da parte
francese della modalità militare (submetrica) di
COSMO-SkyMed;
l'accordo tra le due Agenzie spaziali (ASI e CNES) per
l'utilizzo da parte italiana del sistema francese SPOT 5;
l'eventuale accordo italo-francese per lo sviluppo di un
satellite ottico iperspettrale e di un satellite successore
SPOT 5, con iniziative da confermare dopo che sarà stato
svolto uno studio congiunto.
Si tratta dunque di un programma complesso che vede
l'impegno di mezzi e risorse consistenti in vista della
realizzazione di un sistema che consentirà ai due Paesi di
poter disporre di notevoli potenzialità sia nel campo militare
sia in quello civile, con ampie possibilità di accesso, in
termini di capacità operativa complessiva, ai dati acquisiti
ed elaborati e con rapida disponibilità di immagini di elevata
qualità e ad alta risoluzione. Oltre a significative
applicazioni di carattere istituzionale (protezione civile,
tutela ambientale, censimento delle risorse agricole,
mappatura del territorio, eccetera), militare e commerciale,
il programma contribuirà a realizzare un salto qualitativo in
materia di sperimentazione e impiego di alta tecnologia, con
sensibili riflessi positivi sul sistema economico-produttivo
di ciascun Paese.
La collaborazione si baserà sull'esperienza acquisita sia
dalla Francia sia dall'Italia attraverso i programmi esistenti
di osservazione della Terra e si esplicherà, innanzitutto,
nella fase di definizione del sistema, condotta congiuntamente
dalle Parti, per preparare lo sviluppo del sistema duale.
Gli obiettivi che dovranno essere raggiunti durante la
cennata fase preliminare riguardano:
a) il consolidamento dei requisiti della missione
del sistema duale;
b) la definizione del Programma preparatorio per
gli utenti civili;
c) la definizione, l'architettura, le prestazioni
e le regole operative del sistema duale;
d) il completamento della definizione delle
componenti ottica e radar;
e) il completamento della definizione del segmento
Terra, compiendo i pre-sviluppi necessari per soddisfare i
requisiti di pianificazione;
f) la definizione delle potenziali sinergie tra le
principali componenti del sistema duale e le organizzazioni
industriali che saranno associate;
g) la formazione del quadro generale del programma
relativo al sistema duale.
Per l'esperimento delle complesse attività appena elencate
sarà necessario elaborare congiuntamente con la controparte
francese un documento concernente i "Requisiti della missione
e le prestazioni tecniche" che includa tutti gli aspetti del
sistema duale, per le componenti ottica e radar. Sarà
predisposto, altresì, un "Programma preparatorio per gli
utenti civili" volto a sviluppare e convalidare metodologie e
strumenti ed a stabilire legami con gli utenti. Sarà
elaborato, altresì, un "Piano di gestione per il sistema
duale", contenente l'indicazione degli enti partecipanti,
delle responsabilità associate, le condivisioni di compiti ed
i rapporti tra enti. In questo quadro verrà definita anche una
serie di regole di gestione strettamente necessarie alle
Parti, volte ad assicurare l'analisi, la struttura della
suddivisione del lavoro, la documentazione, la qualità, la
convalida e le procedure operative.
Lo scenario di impiego del sistema duale richiede che la
missione sia in grado di realizzare armonicamente una varietà
di differenti forme di utilizzo, caratterizzate da diverse
priorità, in modo da soddisfare simultaneamente obiettivi
militari e civili e di assicurare l'efficienza operativa del
sistema a vantaggio delle due componenti appena ricordate. Più
specificamente, le esigenze di difesa mirano ad acquisire una
autonoma capacità in un contesto internazionale. Essa si
esplica nella possibilità di disporre di un sistema di
acquisizione di immagini ognitempo, di giorno e di notte e su
tutto il globo, con specifica attenzione alla fascia compresa
tra i 30^ e gli 80^ di latitudine nord e tra i 25^ di
longitudine ovest e gli 80^ di longitudine est. Costituisce
inoltre priorità, da parte italiana, l'acquisizione delle
immagini ottiche che possono essere soddisfatte grazie al
sistema militare francese HELIOS, fino al 2012.
Le esigenze civili che possono essere soddisfatte
riguardano un ampio spettro di applicazioni nel campo della
cartografia, dell'agricoltura e della silvicoltura, della
geologia e dell'idrografia, delle applicazioni marine, come il
monitoraggio delle zone costiere ed il controllo
dell'inquinamento marino, della scienza della Terra, della
gestione delle risorse, dell'utilizzo del territorio, a favore
di utenti scientifici, istituzionali e commerciali.
Una caratteristica peculiare del sistema è rappresentata
dall'utilizzo di sensori multipli attraverso i quali è
possibile assicurare la continuità del servizio ad un costo
più contenuto rispetto alle capacità in atto esistenti, con un
sensibile miglioramento delle prestazioni (risoluzione,
capacità stereoscopica, qualità delle immagini, tempi di
acquisizione, quantità di dati disponibili).
Sempre in materia di gestione del programma saranno
predisposti un Piano di approvvigionamento, la definizione di
parametri per la suddivisione delle risorse del sistema per
assolvere alle esigenze istituzionali e commerciali del
sistema duale e quelle più specificamente militari, elaborando
una politica comune sull'utilizzo dei dati del sistema,
articolato su norme concernenti l'utilizzazione, la
riproduzione, la distribuzione, l'archiviazione,
l'eliminazione dei dati, ed elaborando, altresì, regole comuni
in materia di sicurezza.
L'Accordo (articolo IV) prevede che l'elaborazione dei
cennati atti sia affidata ad uno specifico organo congiunto
(Comitato direttivo - C.D.) nell'ambito del quale saranno
rappresentate le due componenti, civile e militare, delle due
Parti coinvolte nella realizzazione del programma stesso. Il
C.D. - composto da un massimo di cinque membri, di cui almeno
un rappresentante del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e un rappresentante del
Ministero della difesa - può costituire inoltre appositi
gruppi di lavoro, ricorrendo, anche, ove necessario,
all'apporto di esperti nazionali per la risoluzione di
questioni specifiche.
Dallo sviluppo e dalla realizzazione congiunta, secondo
forme di collaborazione coordinata e istituzionalizzata tra i
due Paesi, nelle due componenti civile e militare, possono
essere acquisiti apprezzabili vantaggi da parte del nostro
Paese, sia in materia di sviluppi tecnologici, sia in fatto di
sviluppo di sistemi che possano migliorare la capacità
complessiva dei sistemi di osservazione della Terra dallo
spazio, con possibilità di utilizzo di un sistema autonomo.
Più in particolare:
in materia di sviluppi tecnologici, occorre ricordare
che, sin dal 1999, sono stati attivati sviluppi associati e
coordinati con il programma, quali quello della tecnologia e
del modello di qualifica di un radar ad apertura sintetica
(SAR), ad alta risoluzione, in banda X che comporta la
costruzione e la qualifica a terra dello strumento. E' stato
previsto inoltre lo sviluppo di una piattaforma satellitare
standard (denominata "PRIMA"), con successiva qualifica
e realizzazione delle unità di volo. Associate allo sviluppo
di tali sistemi è previsto l'impiego di tecnologie critiche
relative al "payload", radar del sistema COSMO-SkyMed. La
formalizzazione di un Accordo come quello che si propone per
la ratifica consentirà all'Italia di continuare lo sviluppo
della componente radar (SAR) e, nel contempo, di acquisire dai
francesi l'accesso alle risorse complessive del sistema HELIOS
2, che risulta di particolare interesse per esigenze di difesa
nazionale, in cambio dell'accesso della Difesa francese alla
modalità sub-metrica, di esclusivo uso militare, di
COSMO-SkyMed;
con riferimento alla promozione dell'utenza ed alla
definizione e promozione di prodotti e di servizi è stata
svolta un'azione diretta alla definizione di una serie di
accordi con altri enti e amministrazioni pubblici, i quali
prevedono la definizione di progetti pilota relativi ad
applicazioni di gestione dei rischi. Si citano, per ricordare
le forme di collaborazione più significative, gli accordi già
sottoscritti tra l'ASI e l'AIPA per la gestione di dati,
prodotti e servizi di telerilevamento, tra ASI e Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, concernente la
realizzazione di un servizio per l'individuazione di macchie
di petrolio in mare; tra ASI e Ministero
dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, per la
gestione satellitare di servizi di sicurezza nazionale, tra
ASI e Dipartimento della Protezione civile, per gli aspetti
concernenti la gestione delle emergenze mediante l'utilizzo di
tecniche spaziali di telerilevamento.
Non vanno sottaciuti, inoltre, gli sviluppi che
dall'iniziativa possono derivare in campo europeo. Si deve
considerare infatti che nell'ambito dell'ESA, si sta
delineando un programma, denominato "Earth Watch", di natura
applicativa, formato da un certo numero di elementi sviluppati
in diversi contesti che dovrebbero formare un'infrastruttura
armonizzata e non duplicata, idonea a fornire un ventaglio
assai esteso di servizi. In questo programma il sistema
italo-francese disciplinato dall'Accordo di cui si propone la
ratifica risulta in grado di coprire taluni servizi richiesti
da tale infrastruttura cosicchè il sistema COSMO-SkyMed è
passibile di inserimento nell'ambito di un programma europeo
armonizzato.
Si evidenzia infine che la costellazione COSMO-SkyMed, di
completa progettazione e realizzazione italiana e sotto il
controllo nazionale, quando sarà operativa (a partire dal
2004) consentirà di avere un sistema sofisticato per
l'osservazione della Terra con caratteristiche molto spinte
sia per le applicazioni civili che militari. Esso rappresenta
il contributo nazionale, in campo europeo, a tale esigenza e
permetterà all'Italia di avere un ruolo di primaria importanza
nelle relazioni internazionali, in tempo di crisi e non, tale
da porla al pari livello delle nazioni tecnologicamente più
avanzate del settore.
L'Accordo propriamente detto consta di un preambolo e di
15 articoli, contraddistinti da numerazione romana, di cui si
riferisce sinteticamente il contenuto, precisandone il
significato in un quadro di illustrazione sistematica del
testo.
Art. I.
(Definizioni).
Contiene l'esatta definizione dei singoli termini
utilizzati nell'Accordo, con finalità di escludere che possano
sorgere divergenze interpretative. La previsione di specifiche
definizioni è apparsa particolarmente opportuna anche per
consentire il successivo utilizzo, nel testo, di sigle o di
terminologie tecniche che richiedono una chiarificazione. In
questo articolo trovano spiegazione pertanto le sigle GMES
(Global Monitoring Environment and Security -
Monitoraggio Globale per l'Ambiente e la Sicurezza), HELIOS
(che si riferisce al sistema militare francese di osservazione
della Terra basato su satelliti di osservazione ottica), SPOT
(un sistema civile di osservazione spaziale, basato su
satelliti ottici), eccetera.
Art. II.
(Finalità dell'Accordo).
In questo articolo si definisce lo scopo dell'Accordo, che
è quello di realizzare una cooperazione volta a conseguire una
capacità di osservazione della Terra mediante un sistema che
si avvalga di sensori ottici e di sensori radar, ad utilizzo
duale, ossia civile e militare, definendo gli ambiti della
cooperazione stessa. Al riguardo la complessità del sistema,
connessa sia ad aspetti tecnici sia alla previsione di
collaborazioni tra due Paesi e, all'interno di questi, tra due
differenti interlocutori (Agenzie spaziali e Ministeri della
difesa) ha suggerito di demandare allo scambio di lettere tra
le due Parti la definizione delle specifiche operative del
programma. La norma ha stabilito tuttavia alcuni parametri cui
le Parti stesse si devono attenere, che contemplano lo
sviluppo delle due componenti (radar e ottica), l'utilizzo dei
satelliti militari e civili attualmente in servizio o in fase
di sviluppo, oltre alla possibilità di utilizzo di altri
sensori a capacità ottica a largo raggio.
Lo stesso articolo II definisce, inoltre, la composizione
del sistema duale (due satelliti ottici, quattro radar, una
componente di terra sviluppata congiuntamente tra le due
Parti). La necessità di scendere nel dettaglio riguardante
aspetti tecnici ha suggerito di demandare allo scambio di
lettere tra le Parti la fissazione dello scenario nell'ambito
del quale viene realizzato il sistema duale.
In proposito si precisa che le richieste di missione
provenienti dai Ministeri della difesa assumono carattere
prioritario rispetto alle altre.
Le regole per l'utilizzo del sistema civile e militare in
servizio ed in fase di sviluppo, relativi alle famiglie HELIOS
e SPOT saranno pertanto oggetto di specifici accordi o intese
definiti nell'ambito del programma di cooperazione che si
intende instaurare tra i due Paesi.
Art. III.
(Fasi della cooperazione).
Si prevede che la cooperazione sia articolata nelle
seguenti fasi:
fase 1: studi congiunti. In questa fase si definiscono
le caratteristiche tecniche e le prestazioni del sistema.
Vengono elaborate la definizione e l'architettura del sistema
duale, della componente ottica, della componente radar e del
segmento di terra. Specifici accordi tra ASI e CNES
definiscono nei dettagli questi aspetti precisando che tali
attività saranno soggette a una revisione intermedia e a una
revisione del progetto sistema, con l'indicazione delle
specifiche tecniche, della documentazione di definizione e
della documentazione di giustificazione con dettaglio delle
prestazioni e dell'architettura del sistema duale. Sono
individuate anche le prestazioni in termini di qualità
dell'immagine, capacità della missione, bilancio di
collegamento terra-orbita, piani di qualifica a livello
sistema e componenti, piano preliminare di verifica del
sistema, identificazione dei punti critici, identificazione di
sinergie ed elementi comuni, eccetera. E' contemplata,
inoltre, una precisa calendarizzazione dell'attività. Tali
aspetti sono definiti nell'accordo specifico tra ASI e CNES,
nell'ambito del quale è prevista una pianificazione
dell'attività;
fase 2: sviluppo, produzione e lancio. Le parti si
impegnano, sulla base delle specifiche risultanti dagli studi
e dalle elaborazioni proprie della fase di studi congiunti e
di definizione, a sviluppare e produrre tutti i satelliti,
oltre alle funzioni di terra correlate, compreso il segmento
comune. Verranno inoltre effettuati i lanci e si procederà
alla verifica in volo del sistema;
fase 3: utilizzazione del sistema. Una volta eseguita la
verifica in volo della funzionalità del sistema si darà corso
all'utilizzo del sistema stesso secondo le disposizioni
contenute nell'articolo V.
Art. IV.
(Organi congiunti per la gestione
della cooperazione).
La gestione di un sistema così complesso e articolato
richiede, sia nella fase degli studi congiunti, che in quella
della produzione e dello sviluppo, la previsione di un organo
congiunto che si pronunci sugli aspetti fondamentali relativi
alla gestione dell'Accordo in esame, proponendo progetti di
accordi o intese specifici. A tal fine è contemplata
l'istituzione, di un Comitato Direttivo (C.D.) composto da un
massimo di cinque membri, di cui almeno un rappresentate del
Ministero della difesa ed un rappresentante del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Si prevede
che il C.D., per l'analisi e lo studio di determinati
argomenti, possa costituire appositi gruppi di lavoro.
Art. V.
(Utilizzo del sistema).
L'articolo in esame ripartisce le risorse in termini di
utilizzo del sistema, tenendo conto che esso deve assolvere ad
esigenze civili e militari. A tal fine vengono definite le
priorità, prevedendo che, nell'ambito di una pianificazione
giornaliera, sulla base di specifiche tecniche definite nello
scambio di lettere tra le Parti, le esigenze riguardanti la
Difesa siano soddisfatte su base prioritaria. Inoltre in caso
di crisi le richieste delle Parti vengono definite come molto
urgenti cosicchè si contempla la riprogrammazione della
missione, con possibilità di trattare i dati generati dal
satellite nel più breve tempo possibile, incluse quelle
provenienti dai Ministeri della difesa delle Parti. Tale
sistema consente di far fronte a necessità riferite
specialmente a situazioni di catastrofi naturali (terremoti,
inondazioni, eruzioni, eccetera).
Il carattere duale del sistema richiede necessariamente
l'adozione di misure di protezione delle informazioni
trattate, attinenti sia alla pianificazione delle missioni sia
ai prodotti immagine generati per esigenze dei Ministeri della
difesa delle Parti.
Per assicurare l'osservanza delle disposizioni in materia
di tutela della riservatezza delle missioni e dei dati è
previsto che siano utilizzati sistemi appropriati di
collegamenti protetti tra le varie componenti del sistema. I
prodotti immagine realizzati dal sistema sono utilizzati per
esigenze civili e commerciali, fermo restando che in caso di
richieste che possano compromettere la sicurezza nazionale
ciascun Paese attraverso gli organismi preposti, può
esercitare diritto di veto su tali richieste. Infine le Parti
collaborano per studiare procedure che consentano la
degradazione di immagini classificate.
Art. VI.
(Oneri complessivi relativi alle fasi 1 e 2 e ripartizione
della contribuzione finanziaria delle Parti).
Viene espresso il principio della contribuzione
equilibrata delle Parti rappresentato dal sostegno finanziario
all'attività congiunta e dalle risorse messe a disposizione
per la realizzazione della cooperazione. Al riguardo, tenuto
conto che la Francia procederà allo sviluppo e alla
realizzazione della componente ottica, mentre all'Italia
compete la responsabilità dello sviluppo e produzione della
componente radar, l'Accordo definisce il valore delle
rispettive produzioni delle due Parti.
In particolare, gli oneri complessivi relativi alla
realizzazione e al lancio del sistema sono così
sintetizzati:
... (omissis) ...
Ciascuna Parte si impegna inoltre a finanziare i costi
della gestione operativa della componente di rispettiva
responsabilità e a ripartire i costi di gestione delle
infrastrutture comuni (parte della fase 3).
L'impegno complessivo per la realizzazione del sistema a
carico dell'Italia ammonta pertanto a 600 milioni di euro.
Art. VII.
(Ripartizione delle risorse ai fini
dell'utilizzo del sistema duale).
L'articolo contiene l'affermazione del principio generale
di equilibrata ripartizione delle risorse del sistema duale
che trova una correlazione con i livelli di contribuzione
assicurati dalle Parti. All'atto della stipula dell'Accordo
non potevano evidentemente essere stabilite nel dettaglio la
ripartizione e la condivisione delle risorse, ma è stato fatto
opportuno rinvio sia allo scambio di lettere tra le stesse
Parti, sia ad una successiva definizione che sarà possibile
soltanto al termine della fase degli studi congiunti.
Il comma 2 dell'articolo VII costituisce il nucleo
centrale dell'intero Accordo nel senso che esplicita le
ragioni che inducono ad attuare la collaborazione tra i due
Paesi. La Francia, infatti, consente l'accesso all'Italia ad
una percentuale delle risorse dei satelliti civili e militari
attualmente in suo possesso o in fase di sviluppo (SPOT 5 e
HELIOS 2), in cambio dell'accesso a risorse della componente
radar (SAR) sviluppata dall'Italia. Sono contenute inoltre
ulteriori specificazioni prevedendo, in particolare, che
l'accesso alla gamma completa delle prestazioni HELIOS 2 sia
concessa esclusivamente per soddisfare le esigenze della
difesa, in cambio dell'accesso della Difesa francese alle
prestazioni del SAR, con particolare riferimento alle capacità
sub-metriche.
In una ottica di stretta corrispondenza tra contribuzioni
e prestazioni il comma 3 contempla inoltre una revisione
periodica della condivisione delle risorse.
Un'ultima disposizione dell'articolo in esame disciplina
le modalità di utilizzo di dati grezzi acquisiti dal sistema
per esigenze civili i quali possono essere ceduti ai Ministeri
della difesa delle Parti su loro richiesta e previo pagamento
di un contributo, senza spese aggiuntive, da determinare in
relazione ai costi di utilizzazione e di mantenimento degli
archivi.
Art. VIII.
(Proprietà dei dati e princìpi in materia di distribuzione
civile e commercializzazione).
La suddivisione della proprietà dei dati è in rapporto
alla responsabilità per la realizzazione delle specifiche
componenti del sistema. In tal senso alla Francia è attribuita
la proprietà dei dati generati dalla componente ottica, mentre
l'Italia è proprietaria dei dati tratti dalla componente
radar.
Lo stesso articolo definisce al comma 2 le linee cui le
Parti si atterranno per la distribuzione dei dati per esigenze
civili e commerciali. A tal fine verrà definita al termine
della fase I, una politica comune di distribuzione, designando
un organismo incaricato di assicurare l'interfaccia con gli
operatori civili e commerciali.
Art. IX.
(Princìpi generali in materia di scambio, utilizzo e
divulgazione di informazioni).
Viene affermato il principio secondo cui lo scambio
tempestivo di informazioni tra le Parti costituisce uno degli
elementi che concorrono al successo della collaborazione. A
tal fine viene operato un espresso richiamo al principio della
"necessità di conoscere". Tale principio vale anche per le
informazioni per le quali siano state apprestate forme di
tutela attraverso la classificazione. L'utilizzo di
informazioni di base dovrà avvenire a condizioni ragionevoli,
sempreché il proprietario dei dati non svolga direttamente
tale attività. L'utilizzazione delle informazioni ricevute è
gratuita soltanto se è riferita ad esigenze di natura
governativa, ossia per l'assolvimento di esigenze
istituzionali. Per quanto concerne la sicurezza delle
informazioni è stato stabilito un richiamo, da parte
dell'Accordo, alle disposizioni contenute nell'Accordo NATO
sulla comunicazione delle informazioni tecniche ai fini di
difesa.
Art. X.
(Norme in materia di cessioni, licenze, trasferimenti ed
esportazioni di materiali e tecnologia).
L'Accordo demanda alle normative nazionali che
disciplinano l'esportazione di materiale e tecnologie di
armamento. Per l'Italia trovano applicazione pertanto le
disposizioni contenute nella legge 9 luglio 1990, n. 185,
recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione,
importazione e transito dei materiali di armamento" e nella
legge 27 febbraio 1992, n. 222, recante "Norme sul controllo
dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta
tecnologia".
L'Accordo prevede comunque che nessuna delle Parti possa
vendere, cedere, divulgare o trasferire ad un terzo, ad
eccezione delle Agenzie spaziali francese e italiana, le
informazioni prodotte o apparati che le contengono nonché
apparati acquisiti o prodotti congiuntamente per l'attuazione
della cooperazione senza che intervenga uno specifico consenso
scritto. La cessione, divulgazione o trasferimento non possono
avvenire nemmeno con riferimento alle informazioni di base, a
meno che non intervenga un consenso scritto dell'altra Parte,
intesa, rispettivamente, come risulta dalle premesse
dell'Accordo, come Governo della Repubblica francese o della
Repubblica italiana. Sarà pertanto l'Autorità governativa di
ciascun Paese ad autorizzare il trasferimento di informazioni
di base e competente a indicare, se necessario, le modalità e
le condizioni.
Art. XI.
(Disciplina delle responsabilità per danni e richieste di
risarcimento).
L'articolo contiene le disposizioni che regolamentano le
responsabilità in caso di danni o di perdite causati da
personale civile o militare di ciascuna delle due Parti. In
tale evenienza è prevista un'espressa rinuncia di ciascuno
alla richiesta di risarcimento, salvo che si tratti di danno o
di perdita prodotti da contraenti. E' comunque contemplata la
responsabilità di ciascun Paese per i danni o le perdite
dovuti a dolo o a colpa grave di una Parte, di proprio
personale o di propri agenti. In tal caso, nell'ordinamento
italiano, infatti, è previsto l'esercizio dell'azione di
responsabilità amministrativa nei riguardi del personale che
ha agito dolosamente o con colpa grave.
E' considerata in modo distinto invece la responsabilità
in dipendenza di richieste di risarcimento da parte di terzi
che abbiano subìto danni o perdite di qualsiasi natura causati
da personale o da agenti delle Parti. In tal caso le richieste
stesse sono trattate sul territorio dello Stato nel quale il
danno o la perdita è stato prodotto e i costi sono equamente
divisi tra le Parti, fermo restando che se i danni o le
perdite sono il risultato di dolo o di colpa grave l'onere del
risarcimento è posto a carico della Parte cui appartiene il
personale che ha generato tali danni o perdite.
In caso di danni o di perdite prodotti sui beni di
proprietà comuni i cui costi non possano essere recuperati da
terzi il relativo risarcimento viene accollato da ciascuna
delle Parti in misura paritetica.
Art. XII.
(Informazioni classificate).
Il carattere duale del sistema che scaturisce dall'Accordo
rende necessario assicurare la protezione, ai fini della
sicurezza dei rispettivi Stati, di una parte delle
informazioni prodotte rappresentate da documenti, materiali,
software, hardware, eccetera. A tale proposito, come
sempre avviene in materia di collaborazione che comporti lo
scambio di tecnologie sensibili che possano determinare un
impatto sulla difesa e sulla sicurezza nazionale, si è
previsto il riferimento a princìpi e a norme di dettaglio
comuni con riguardo all'utilizzo, alla trasmissione,
all'archiviazione e alla gestione delle informazioni. A tal
fine si è fatto riferimento all'Accordo generale di sicurezza
stipulato tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica francese firmato il 1^ febbraio 1978.
Si è ritenuto opportuno precisare inoltre che alle
informazioni scambiate tra i due Paesi sia attribuita una
classifica non superiore a "Segreto", per la Parte italiana e
a "Secret Defense", per la Parte francese.
Art. XIII.
(Apertura dell'Accordo ad altri Stati dell'Unione europea
ed a organizzazioni multilaterali europee).
Come è stato ricordato nelle premesse l'Accordo non è
stato concepito come uno strumento chiuso, bensì come mezzo
per l'instaurazione di successive collaborazioni con altri
Paesi membri dell'Unione europea o con organismi multilaterali
europei (ad esempio l'Agenzia spaziale europea, cui
partecipano Stati anche non appartenenti all'Unione). Questo
principio viene esplicitato nell'articolo in esame.
Art. XIV.
(Risoluzione in via diplomatica delle controversie
concernenti l'interpretazione dell'Accordo).
Si afferma che tutte le controversie che dovessero
insorgere per l'interpretazione dell'Accordo o per la sua
attuazione sono risolte esclusivamente in via diplomatica.
Art. XV.
(Procedure di ratifica).
L'Accordo stabilisce che ciascuna delle Parti notifichi
all'altra l'avvenuto completamento delle procedure
costituzionali previste per l'entrata in vigore dell'Accordo,
il quale entra in vigore il primo giorno del secondo mese
successivo a quello di ricezione della seconda notifica.
Specifiche disposizioni disciplinano secondo la prassi
consueta le procedure per l'eventuale denuncia dell'Accordo
prevedendo comunque che in tal caso non siano rimessi in causa
gli impegni assunti dalle parti in materia di sicurezza e di
proprietà intellettuale.
Non si provvede a redigere la relazione tecnica in quanto
dall'attuazione dell'Accordo in esame non derivano oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, poiché i
medesimi risultano coperti dalle disponibilità degli appositi
fondi dell'ASI e dalle risorse del Ministero della difesa che
risultano già iscritte in bilancio, in coerenza con le linee
guida per la politica scientifica e tecnologica deliberate dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro
normativo.
L'Accordo italo-francese del 29 gennaio 2001 in materia
di cooperazione sull'osservazione della Terra si connota come
Accordo politicamente rilevante, in quanto tra i due Paesi si
stabilisce una collaborazione paritetica e globale in un
settore sensibile e di interesse strategico (che in Europa è
controllato dalla Francia). Tenuto conto che la cooperazione è
destinata a realizzarsi per usi civili e militari in un campo
caratterizzato da elevato livello di complessità
tecnico-scientifica e con l'apporto di differenti
interlocutori, tra i quali i Ministeri della difesa e le
Agenzie spaziali, l'Accordo si prospetta anche come normativa
quadro che definisce i princìpi generali applicabili in tutte
le fasi della collaborazione (studi congiunti, sviluppo,
produzione, lancio, utilizzazione del sistema duale).
Il programma COSMO-SkyMed, per quanto riguarda
l'impegno del Ministero della difesa sancito nella Convenzione
ASI-Difesa, è già stato approvato dalle Commissioni difesa del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
rispettivamente in data 15 maggio 2002 e 3 giugno 2002.
In Italia non esistono norme disciplinanti le attività di
osservazione satellitare dallo spazio. La libera osservazione
del territorio, salvo espresso divieto da parte delle autorità
nazionali di sicurezza, è regolata dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 2000, n.
367, che tuttavia si riferisce alle attività di rilevamento da
mezzo aereo.
In materia di osservazione della Terra dallo spazio si
segnalano comunque i seguenti provvedimenti:
a) decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994,
n. 644, recante "Interventi urgenti a sostegno dell'economia",
con il quale ai sensi dell'articolo 2, commi 8 e 9, il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è
stato autorizzato a stipulare contratti di ricerca al fine
della realizzazione del programma di ricerca per
l'osservazione della Terra dallo spazio;
b) articolo 7 del decreto-legge 17 giugno 1996,
n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 421, recante "Disposizioni urgenti per le attività
produttive", che autorizza la spesa di 60 miliardi di lire per
l'avvio di un programma satellitare di osservazione,
telerilevamento e utilizzo dei dati acquisti dalle
amministrazioni competenti con affidamento all'ASI della
relativa realizzazione;
c) delibera CIPE n. 31 del 17 marzo 1998, recante
approvazione del Piano spaziale nazionale 1998-2002;
d) programma nazionale per la ricerca approvato
con delibera del Cipe n. 150 del 21 dicembre 2000, in
particolare la sezione dedicata agli indirizzi per
l'aggiornamento del Piano aerospaziale nazionale ove è
indicata la possibile sinergia tra il settore civile e quello
militare nell'individuazione di tecnologie di interesse comune
che consentono sviluppi congiunti nell'area dell'osservazione
della Terra;
e) decreto ministeriale 1^ agosto 2002 recante
approvazione del Piano spaziale nazionale 2003-2005.
B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui
regolamenti vigenti.
In assenza di norme di legge al riguardo, non si pone,
ovviamente, il problema dell'impatto sull'ordinamento vigente.
Non appare, d'altro canto, necessario introdurre nuove norme
per l'applicazione dell'Accordo, in quanto questo assume la
fisionomia dell'Accordo-quadro e non dispone pertanto
specifiche attività operative, che potrebbero, peraltro,
risultare in contrasto con la legislazione vigente. Peraltro,
essendo COSMO-SkyMed il primo sistema di osservazione
satellitare sotto controllo nazionale ad uso duale, civile e
militare, non è disponibile alcuna prassi pregressa cui poter
fare riferimento. Sarà presumibilmente necessario definire
un'opportuna "convenzione" tra gli enti interessati, quando
l'Accordo avrà prodotto i primi risultati e si potrà passare
alle attività operative.
Ad ulteriore precisazione è tuttavia emerso che, al pari
di altri Paesi avanzati (USA e Regno Unito), l'Italia dovrà
comunque dotarsi al più presto di un'adeguata normativa non
solo per la disciplina delle attività spaziali, ma anche per
il "data policy" (gestione, diffusione e
commercializzazione dei dati), fermo restando che tale
esigenza prescinde dall'entrata in vigore dell'Accordo e deve
essere valutata nelle sedi opportune, in primo luogo dalle
amministrazioni e dagli enti direttamente competenti, tra cui
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
il Ministero della difesa e l'Agenzia spaziale italiana.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
In ambito internazionale si fa riferimento ad un'unica
risoluzione dell'ONU (delibera dell'Assemblea Generale
dell'ONU n. 41/65 del 3 dicembre 1996) che consente
l'osservazione satellitare senza necessità di consenso da
parte dello Stato il cui territorio è oggetto dell'attività, a
condizione che i dati relativi, anche non elaborati, siano ad
esso resi accessibili.
L'Unione europea non dispone di una normativa
regolamentare in materia in quanto le attività spaziali non
rientrano ancora nella sua sfera di competenza.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e
indiretti.
I destinatari dell'intervento possono essere molteplici
in quanto si intende realizzare un sistema di osservazione
della Terra a copertura globale, capace cioè di supportare lo
sviluppo di applicazioni e la fornitura di servizi ad ampio
spettro.
Il sistema satellitare si pone l'obiettivo di fornire ai
cittadini un efficiente sistema di sicurezza e di protezione
civile e militare, sia nel settore della prevenzione e
gestione delle catastrofi naturali (alluvioni, frane, disastri
ambientali, eccetera), sia nel campo della difesa ai fini
della prevenzione e della gestione delle crisi internazionali,
nonché per far fronte alle nuove sfide e minacce alla
sicurezza che vanno emergendo nello scenario
internazionale.
Relativamente ai fini della difesa e della sicurezza
nazionale, il sistema consente l'osservazione della Terra
attraverso le immagini satellitari. Tali immagini,
interpretate correttamente e talvolta integrate da
informazioni di altra origine, possono fornire alle autorità
politiche e militari mezzi primari d'ausilio ed elementi
affidabili di valutazione ai fini delle decisioni politiche e
militari di rispettiva competenza. In particolare
l'indipendenza di giudizio può essere realizzata con il
sistema satellitare COSMO-SkyMed che è posto sotto il
controllo nazionale.
In generale i destinatari sono di quattro tipologie:
a.1) le amministrazioni centrali e gli enti
locali, e le relative Agenzie operative, quali utenti "quasi
finali" (quello finale, come sopra descritto, è il cittadino)
nell'adempimento degli obblighi di legge e nel miglioramento
di tutta una serie di servizi. Esempi sono:
amministrazioni centrali (ambiente, difesa,
Dipartimento della protezione civile, eccetera);
regioni;
province;
comuni;
agenzie nazionali e regionali per la difesa
dell'ambiente e l'utilizzo del territorio (ad esempio Autorità
di bacino, eccetera);
a.2) industria nazionale, sia manifatturiera sia
di fornitura di servizi informativi, quale base di
pianificazione e di controllo, per le attività relative a:
realizzazione di sistemi spaziali e centri di terra
associati;
gestione operativa di sistemi complessi;
sviluppo e fornitura di prodotti e servizi basati (ma
non solo) sui dati forniti dal sistema satellitare;
a.3) enti di ricerca e dipartimenti universitari,
per i quali il sistema, essendo basato su tecnologie di
avanguardia, potrà costituire una base di riferimento per la
ricerca, contribuendo anche a perseguire l'eccellenza delle
applicazioni;
a.4) utenza privata, interessata e attirata da
nuovi prodotti e servizi che contribuiscono a incrementare una
serie di linee di mercato (ad esempio, assicurazioni, aziende
agricole, eccetera).
Con riferimento a quanto previsto all'articolo II, comma
6, dell'Accordo le amministrazioni e gli organismi nazionali
che saranno designati per l'attuazione dell'Accordo medesimo
sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, il Ministero della difesa, il Ministero degli affari
esteri e l'Agenzia spaziale italiana.
B) Obiettivi e risultati attesi.
L'obiettivo è quello di realizzare un Accordo
politicamente rilevante con la Francia, che mira a coprire
tutte le esigenze dei due Paesi (civili o governative in
genere, militari e commerciali) con sensori radar (forniti
dall'Italia) e ottici (forniti dalla Francia).
Tale Accordo stabilisce tra i due Paesi una cooperazione
paritetica e globale in un settore sensibile e di interesse
strategico (sia per gli aspetti civili che per quelli
militari), sino ad oggi controllato sul mercato europeo
esclusivamente dalla Francia.
La costellazione COSMO-SkyMed, di completa
progettazione e realizzazione italiana rappresenta un
importante contributo nazionale alle iniziative che nel
settore dell'osservazione terrestre si stanno sviluppando in
campo europeo.
Per la parte relativa all'utilizzo civile l'obiettivo è
quello di sviluppare ed operare un sistema che sia capace, nel
medio-lungo termine, di autosostentarsi almeno rispetto ai
costi operativi.
C) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e
sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di
operatività.
L'infrastruttura che si propone di realizzare e di
rendere operativa ha due tipi di impatto:
fornisce alla pubblica amministrazione strumenti, dati
e servizi che la mettono in grado di espletare al meglio una
serie di attività per rispondere alla crescente domanda di
pianificazione e di controllo delle risorse ambientali e della
prevenzione e gestione di eventi catastrofici;
richiede un progressivo aggiornamento delle strutture
organizzative e gestionali, caratterizzate da un forte
contenuto innovativo e una necessaria parallela evoluzione dei
sistemi informativi.
Si ipotizza che i finanziamenti necessari per assorbire
tali impatti facciano parte delle dotazioni finanziarie di
ciascuna amministrazione interessata.
D) Impatto sui destinatari diretti o indiretti.
Stima di effetti immediati e differiti della nuova
normativa - valutazione costi-benefìci, inerenti agli aspetti
di produttività, crescita economica, reddito, concorrenza,
occupazione, eccetera.
Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche,
centrali e locali, oltre a rinviare alle considerazioni di cui
alla lettera C), si evidenzia un impatto non
"monetizzabile" relativamente al risparmio di vite umane
legato sia al maggior controllo delle risorse ambientali sia
alla prevenzione e alla gestione di eventi catastrofici.
Nella valutazione degli impatti di natura
complessivamente economica occorre considerare, tra gli altri,
i seguenti fattori:
risparmio di notevoli costi di "ricostruzione";
maggior livello di soddisfazione del cittadino, in
relazione alla possibilità di accedere a servizi nuovi e di
elevata qualità;
creazione di un mercato consolidato nel campo di dati,
prodotti e servizi provenienti da osservazione da satellite,
con conseguente creazione di valore e di opportunità di
business e di spin-offs nelle aree economiche
collegate.