XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3874
Onorevoli Colleghi! - Il fermo amministrativo
"classico" è una misura cautelare del credito dello Stato
previsto dall'articolo 69 della legge sulla contabilità
generale dello Stato, di cui al regio decreto n. 2440 del
1923.
Quello previsto dall'articolo 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è
invece un fermo amministrativo particolare, introdotto
dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46.
Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602
del 1973, riferendosi al "fermo amministrativo" previsto dal
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada) come sanzione accessoria per alcune importanti
violazioni del codice stesso, lo inserisce nelle norme sulla
riscossione come strumento di garanzia, a disposizione della
direzione regionale delle entrate, nelle ipotesi in cui in
sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non
sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il
pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di
proprietà del contribuente.
Nel tempo il legislatore ha modificato questa misura
attribuendo il potere di fermo non più a un organo periferico
del Ministero delle finanze, come la direzione regionale delle
entrate, ma direttamente a dei privati, ovvero ai
concessionari della riscossione, e non subordinandolo più al
tentativo di pignoramento infruttuoso, ma semplicemente alla
notifica di una cartella esattoriale, senza altro
adempimento.
Il fermo si è così trasformato in un vero strumento di
garanzia cautelare, teso ad impedire l'alienazione del bene in
vista di una procedura esecutiva (decreto legislativo 27
aprile 2001, n. 193).
Vi è da aggiungere che lo stesso articolo 86 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 prevede come
norma attuativa l'emanazione di un regolamento
interministeriale, regolamento che non è stato mai emanato
dopo la riformulazione e la trasformazione del fermo, con il
risultato di un uso vessatorio e fuori da ogni limite
dell'istituto. Basti pensare che le recenti cronache riportano
di interi parchi macchine bloccati a fronte di un credito di
poche centinaia di euro, senza preavviso, a tempo
indeterminato e senza che sia prevista una impugnazione o
sospensione. Da un'inchiesta di "Radio 24-Il Sole 24 Ore" è
risultato che lo scorso anno nella sola Milano sono state
sottoposte a fermo amministrativo 30 mila auto, che si
aggiungono alle 40 mila sottoposte a fermo nelle restanti
province della Lombardia, mentre si ha notizia di oltre 7.000
fermi a Roma e di 6.000 fermi nella provincia di Torino.
In ogni caso, il fermo, dopo la sua riformulazione, si
configura come uno strumento di garanzia del credito teso ad
impedire l'alienabilità del bene in quanto con la sua
trascrizione diventa opponibile al terzo acquirente; pertanto
non si comprende perché debba essere inibito al cittadino di
poter utilizzare il veicolo, quando anche i beni formalmente
pignorati possono esser utilizzati dal proprietario custode
degli stessi, ciò nel rispetto del diritto di proprietà
considerato inviolabile e uno dei pilastri della nostra
Costituzione.
Il comma 3 del citato articolo 86, del quale si propone
l'abrogazione, non fa altro che applicare tout court
anche a questa fattispecie di fermo le sanzioni previste
dall'articolo 214 del decreto legislativo n. 285 del 1992
(Nuovo codice della strada) per il "fermo amministrativo"
quale sanzione accessoria per gravi violazioni dello stesso. E
cioè divieto di circolazione, custodia in un deposito
autorizzato sanzioni pecuniarie fino a 1.300 euro.
L'abrogazione del comma in oggetto abolisce la
sanzionabilità della circolazione del veicolo, nulla togliendo
all'efficacia del fermo, ma riportandolo alla sua effettiva
natura, depurandolo da quei connotati estorsivi e vessatori
inammissibili in uno Stato di diritto, tanto più se informato
a quei criteri liberali e di rispetto dei princìpi
fondamentali peculiari alla Casa delle Libertà.