XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3874




        Onorevoli Colleghi! - Il fermo amministrativo "classico" è una misura cautelare del credito dello Stato previsto dall'articolo 69 della legge sulla contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto n. 2440 del 1923.
        Quello previsto dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è invece un fermo amministrativo particolare, introdotto dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
        Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, riferendosi al "fermo amministrativo" previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) come sanzione accessoria per alcune importanti violazioni del codice stesso, lo inserisce nelle norme sulla riscossione come strumento di garanzia, a disposizione della direzione regionale delle entrate, nelle ipotesi in cui in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprietà del contribuente.
        Nel tempo il legislatore ha modificato questa misura attribuendo il potere di fermo non più a un organo periferico del Ministero delle finanze, come la direzione regionale delle entrate, ma direttamente a dei privati, ovvero ai concessionari della riscossione, e non subordinandolo più al tentativo di pignoramento infruttuoso, ma semplicemente alla notifica di una cartella esattoriale, senza altro adempimento.
        Il fermo si è così trasformato in un vero strumento di garanzia cautelare, teso ad impedire l'alienazione del bene in vista di una procedura esecutiva (decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193).
        Vi è da aggiungere che lo stesso articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 prevede come norma attuativa l'emanazione di un regolamento interministeriale, regolamento che non è stato mai emanato dopo la riformulazione e la trasformazione del fermo, con il risultato di un uso vessatorio e fuori da ogni limite dell'istituto. Basti pensare che le recenti cronache riportano di interi parchi macchine bloccati a fronte di un credito di poche centinaia di euro, senza preavviso, a tempo indeterminato e senza che sia prevista una impugnazione o sospensione. Da un'inchiesta di "Radio 24-Il Sole 24 Ore" è risultato che lo scorso anno nella sola Milano sono state sottoposte a fermo amministrativo 30 mila auto, che si aggiungono alle 40 mila sottoposte a fermo nelle restanti province della Lombardia, mentre si ha notizia di oltre 7.000 fermi a Roma e di 6.000 fermi nella provincia di Torino.
        In ogni caso, il fermo, dopo la sua riformulazione, si configura come uno strumento di garanzia del credito teso ad impedire l'alienabilità del bene in quanto con la sua trascrizione diventa opponibile al terzo acquirente; pertanto non si comprende perché debba essere inibito al cittadino di poter utilizzare il veicolo, quando anche i beni formalmente pignorati possono esser utilizzati dal proprietario custode degli stessi, ciò nel rispetto del diritto di proprietà considerato inviolabile e uno dei pilastri della nostra Costituzione.
        Il comma 3 del citato articolo 86, del quale si propone l'abrogazione, non fa altro che applicare tout court anche a questa fattispecie di fermo le sanzioni previste dall'articolo 214 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada) per il "fermo amministrativo" quale sanzione accessoria per gravi violazioni dello stesso. E cioè divieto di circolazione, custodia in un deposito autorizzato sanzioni pecuniarie fino a 1.300 euro.
        L'abrogazione del comma in oggetto abolisce la sanzionabilità della circolazione del veicolo, nulla togliendo all'efficacia del fermo, ma riportandolo alla sua effettiva natura, depurandolo da quei connotati estorsivi e vessatori inammissibili in uno Stato di diritto, tanto più se informato a quei criteri liberali e di rispetto dei princìpi fondamentali peculiari alla Casa delle Libertà.




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