XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3872
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è
volta a sanare una grossa ingiustizia determinatasi per molti
diplomati in ragioneria che, con l'entrata in vigore della
legge 13 maggio 1997, n. 132, recante "Nuove norme in materia
di revisori contabili", si sono visti respingere la domanda di
iscrizione al registro dei revisori contabili nonostante il
superamento dell'esame di abilitazione espletato nell'ultima
sessione utile, quella del 1996-1997, conclusasi in diversi
collegi dei ragionieri successivamente al 22 maggio 1997, data
di entrata in vigore della legge n. 132 del 1997.
I diplomati in ragioneria, infatti, che secondo la
normativa allora vigente hanno partecipato alla sessione di
esame per l'abilitazione relativa all'anno 1996-1997 indetta
nei rispettivi collegi e hanno concluso le prove d'esame prima
dell'entrata in vigore della legge n. 132 del 1997 hanno
potuto iscriversi nel registro dei revisori contabili; altri,
invece, pur avendo partecipato alla stessa sessione di esame
di abilitazione ed essendo stati giudicati idonei non hanno
potuto accedere all'iscrizione al registro dei revisori
contabili soltanto perché gli esami nei loro collegi, si sono
conclusi, per cause indipendenti dalla loro volontà, dopo la
data di entrata in vigore della legge n. 132 del 1997, né
potranno partecipare ai nuovi esami previsti dalla legge
medesima, perché l'accesso a detti esami è concesso soltanto a
coloro che abbiano conseguito diplomi di laurea in materie
economiche, aziendali o giuridiche oppure in possesso di
diploma di laurea breve.
E' evidente che tutto ciò ha determinato un'ingiustizia e
una discriminazione tra coloro che, con il superamento
dell'esame di abilitazione previsto dalla legge hanno
acquisito il medesimo diritto all'iscrizione al registro dei
revisori contabili. Molti di coloro che si sono visti
respingere l'iscrizione al registro dei revisori contabili,
infatti, si sono rivolti a tribunali civili e diversi giudici
hanno rimesso gli atti alla Corte costituzionale avendo
ritenuto rilevante e non infondata la questione di
costituzionalità relativa alla norma di cui al comma 2
dell'articolo 6 della legge n. 132 del 1997 dagli stessi
sollevata, in quanto essa non prevedeva che l'iscrizione al
registro dei revisori contabili potesse essere ottenuta, con
esonero dal relativo esame, anche per coloro che avessero
conseguito il diritto ad essere iscritti all'albo
professionale dei ragionieri e periti commerciali all'esito
della sessione d'esame ancora in corso alla data di entrata in
vigore della legge n. 132 del 1997.
E' proprio in questa direzione che va la presente proposta
di legge. Introducendo il comma 2-bis dell'articolo 6
della legge n. 132 del 1997 si intende, infatti, sanare la
potenziale incostituzionalità della citata norma prevista al
comma 2 dell'articolo 6 dovuta alla conclusione in diversi
collegi dei ragionieri dell'esame di abilitazione relativo
all'anno 1996-1997 dopo l'entrata in vigore della legge;
ipotesi che il legislatore di allora non aveva previsto.