XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3849
Onorevoli Deputati! - L'Accordo sull'organizzazione
internazionale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti
(INTELSAT) risale al 1971 ed ha risposto fino ad oggi
all'esigenza di assicurare una connessione globale e la
copertura di tutti gli Stati e territori su una base non
discriminatoria. L'Accordo definisce le funzioni degli Stati e
dei cosiddetti "Firmatari", vale a dire gli operatori di
telecomunicazioni dei singoli Paesi che detengono le quote di
partecipazione e determinano le linee commerciali. Per
l'Italia questa posizione è oggi occupata da Telecom
Italia.
Il recente sviluppo del mercato satellitare e l'ingresso
di operatori commerciali sempre più competitivi hanno tuttavia
reso difficili le prospettive di mercato dell'organizzazione
internazionale INTELSAT nel lungo periodo e si prevede che nel
2005 la sua quota di mercato si riduca al 10 per cento del
mercato globale nel settore. I problemi maggiori, causati dal
fatto di essere un organismo internazionale in un ambito
competitivo, sono la mancanza di flessibilità dei prezzi, la
limitata possibilità di scambio delle azioni, l'impossibilità
di accesso al mercato dei capitali, la lentezza delle
decisioni dovuta alla necessità del consenso degli Stati
partecipanti. Inoltre, i canali di distribuzione sono
determinati dai Governi e non rispondono necessariamente a
strategie commerciali. Si può quindi affermare che la scelta
sia tra un lento declino di INTELSAT, dove anche gli Stati
industrializzati investono sempre meno, o una sua piena
integrazione tra gli altri operatori come società puramente
commerciale, in modo da poter fronteggiare ad armi pari la
concorrenza dei privati e poter investire in nuove tecnologie.
La privatizzazione di INTELSAT è stata dunque scelta come
mezzo per garantire la sopravvivenza della struttura
consolidata durante tutti questi anni e permettere in tal modo
di continuare a perseguire gli stessi obiettivi iniziali di
connessione e copertura globali senza discriminazioni.
A seguito del processo di privatizzazione in corso,
INTELSAT, si trasformerà in una società per azioni
internazionale, senza privilegi o immunità. La sede operativa
della società per azioni sarà mantenuta a Washington. Al
momento della privatizzazione tutte le attività e i beni di
INTELSAT saranno trasferiti alla società Intelsat
privatizzata, ed i firmatari, che attualmente possiedono le
quote INTELSAT, riceveranno un ammontare proporzionale di
azioni. Il firmatario italiano Telecom riceverà quindi una
quota azionaria che si prevede attorno al 2,8 per cento.
Tuttavia, una limitata organizzazione intergovernativa,
l'International Telecommunications Satellite
Organization (ITSO) rimarrà comunque in esistenza per
almeno dodici anni. In tal modo saranno infatti assicurati un
certo controllo ed il rispetto, da parte della nuova società
Intelsat privatizzata, di alcuni princìpi fondamentali, e
cioé:
1) permanenza dei collegamenti di importanza vitale a
condizioni vantaggiose per i Paesi in via di sviluppo
(clausola della "Lifeline Connectivity Obligation");
2) accesso non discriminatorio al sistema della
compagnia privata INTELSAT.
I mezzi utilizzati per perseguire gli obiettivi menzionati
saranno i seguenti:
1) contratti di obbligo di collegamento di importanza
vitale tra Paesi in via di sviluppo e la nuova Intelsat
privatizzata;
2) accordo per i servizi pubblici tra la società
INTELSAT privatizzata e la nuova organizzazione internazionale
ITSO;
3) ruolo di supervisione dell'organizzazione
internazionale ITSO sulla società Intelsat privatizzata.
A conclusione della 25^ Assemblea delle Parti di INTELSAT
a Washington si è stabilito che la nascente organizzazione
ITSO conserverà la titolarità delle registrazioni orbitali
fino a che le "amministrazioni notificatrici" selezionate,
cioé USA e Regno Unito, avranno approvato, accettato o
ratificato gli emendamenti all'Accordo Intelsat sulla
privatizzazione. In seguito, tali amministrazioni
notificatrici dovranno consegnare al direttore generale di
ITSO un rapporto almeno annuale sul trattamento riservato alla
compagnia.
Gli emendamenti all'Accordo INTELSAT non comportano oneri
finanziari a carico del bilancio dello Stato. I costi
amministrativi dell'organizzazione internazionale ITSO saranno
sostenuti dalla compagnia Intelsat privatizzata, per cui non
ci sono costi per gli Stati membri. I firmatari, tra cui
Telecom Italia, si sono anche impegnati formalmente a farsi
carico degli eventuali debiti esistenti al momento della
privatizzazione.
Frequenze radio come patrimonio comune.
La 25^ Assemblea delle Parti di INTELSAT nel novembre 2000
ha approvato una definizione di patrimonio comune con
riferimento alle assegnazioni di frequenza associate con le
posizioni orbitali registrate per conto delle Parti presso
l'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Tale
approccio era stato anche utilizzato da alcuni Paesi membri di
INTELSAT per cercare di mantenere la titolarità delle
frequenze radio in capo alla costituenda organizzazione
internazionale ITSO. In tale modo, le frequenze, se non
utilizzate da Intelsat società privatizzata, avrebbero potuto
essere utilizzate dall'insieme degli Stati aderenti all'ITSO.
Tale orientamento non è tuttavia stato accolto dall'Assemblea,
in quanto contrastante con il processo di privatizzazione in
corso. Inoltre, bisogna ricordare che le stesse norme
dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni prevedono
che le assegnazioni di frequenza con le posizioni orbitali
siano finalizzate ad un'utilizzazione effettiva di tali
risorse (l'articolo 12 della Convenzione dell'Unione
internazionale delle telecomunicazioni stabilisce che il
Comitato per i Regolamento Radio esamina le iscrizioni nel
registro internazionale delle frequenze in modo da emendare o
eliminare come opportuno quelle che non riflettono
un'effettiva utilizzazione, in accordo con l'amministrazione
coinvolta. Gli articoli 12 e 13 dei Regolamenti Radio della
stessa Unione confermano più dettagliatamente il criterio
della effettività della utilizzazione delle risorse, sebbene
siano previste alcune eccezioni per particolari tipi di
servizi). Infatti, le assegnazioni di frequenze non utilizzate
o abbandonate possono essere registrate presso l'Unione
internazionale delle telecomunicazioni a favore di altri Stati
che ne facciano richiesta per un uso effettivo.
Pertanto, giuridicamente è difficile configurare un pieno
possesso o diritto alle assegnazioni di frequenza da parte di
uno Stato o gruppo di Stati, qualora manchi il presupposto di
un'utilizzazione effettiva delle risorse. Alla luce dei
regolamenti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni
e, in particolare, della possibilità di riassegnare le
frequenze non effettivamente utilizzate, si può invece parlare
delle risorse in questione come patrimonio dell'intera umanità
e non di un più ristretto numero di Stati (resta il problema
pratico del rischio di monopolio da parte delle aziende
statunitensi, in quanto ad oggi sono queste ultime quelle che
effettivamente possono utilizzare la maggior parte delle
risorse in questione. Questo problema è stato evidenziato
nell'ultima Assemblea delle Parti del novembre 2000 e sarà
portato all'attenzione dell'Unione internazionale delle
telecomunicazioni).
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro
normativo.
Il nuovo Accordo emendato cambia il nome e lo scopo
dell'organizzazione intergovernativa. Tutti i riferimenti ad
obiettivi commerciali sono stati esclusi, mentre sono stati
aggiunti gli obiettivi di controllo del rispetto dei princìpi
di base sui servizi pubblici di telecomunicazioni
internazionali. Al momento della privatizzazione,
l'organizzazione internazionale ITSO firmerà un accordo sui
servizi pubblici con la società per azioni Intelsat, in modo
che quest'ultima assicuri il rispetto dei princìpi di base.
Gli emendamenti all'Accordo INTELSAT non modificano la
normativa interna italiana.
Preambolo.
Il nuovo Preambolo è stato modificato in modo da indicare
la necessità di trasferire il segmento spaziale ad una
compagnia privatizzata a causa della crescente competizione
nel settore. Si introduce il concetto dei princìpi di base,
che la compagnia dovrà rispettare tramite la produzione di
servizi ad alta affidabilità e qualità, e la necessità di
un'organizzazione intergovernativa per assicurare la
supervisione di tali princìpi. Ogni Stato che sia membro
dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni oppure
delle Nazioni Unite può diventare parte di tale organizzazione
intergovernativa.
Articolo I.
(Definizioni).
L'articolo è stato modificato cancellando i seguenti
paragrafi:
b) contenente il riferimento all'accordo
operativo, dato che questo sarà cancellato una volta entrati
in vigore gli emendamenti;
e) che definisce la commissione provvisoria sui
satelliti;
g) che definisce i "Firmatari" che hanno firmato
l'Accordo operativo, vale a dire le aziende di
telecomunicazioni dei vari Stati partecipanti;
i) segmento spaziale di INTELSAT;
l) servizi specializzati di telecomunicazioni;
n) definizioni di disegno e sviluppo.
Sono invece aggiunte, come paragrafi rinumerati, le nuove
definizioni di:
d) compagnia;
e) carattere commerciale;
h) obbligo di collegamento di importanza
vitale;
j) accordo sui servizi pubblici;
k) princìpi fondamentali;
l) patrimonio comune, costituito dalle
assegnazioni di frequenza associate con le posizioni orbitali
registrate presso l'Unione internazionale delle
telecomunicazioni;
m) copertura globale;
n) connessione globale;
o) accesso non discriminatorio;
r) clienti che possono usufruire dell'obbligo di
collegamento di importanza vitale;
s) amministrazione.
Articolo II.
(Creazione di ITSO).
Il nuovo articolo riporta come nome dell'organizzazione
internazionale ITSO (International Telecommunications
Satellite Organization) al posto di INTELSAT. Si vuole
sottolineare anche con un nome diverso la differenza di
obiettivi dell'organismo internazionale e si evita ogni
possibile confusione con la compagni Intelsat privatizzata che
viene a costituirsi. Sono quindi cancellati i riferimenti agli
operatori di telecomunicazioni e all'Accordo operativo.
Articolo III.
(Scopo principale e princìpi fondamentali
dell'ITSO).
Questo articolo è stato riscritto, cancellando tutti i
riferimenti agli obiettivi commerciali di INTELSAT. Si
specifica che l'obiettivo principale dell'ITSO è di assicurare
che la compagnia Intelsat privatizzata, tramite l'Accordo sui
servizi pubblici, fornisca su base commerciale i servizi
pubblici di telecomunicazioni internazionali nel rispetto dei
seguenti princìpi fondamentali:
1) mantenere una connessione ed una copertura a livello
mondiale;
2) servire i propri clienti con diritto ai collegamenti
di importanza fondamentale;
3) fornire un accesso non discriminatorio al sistema
della compagnia.
Articolo IV.
(Servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali
coperte).
Questo articolo è nuovo e specifica quali sono i servizi
interni di telecomunicazioni che devono essere considerati
alla pari dei servizi pubblici internazionali di
telecomunicazioni e devono, quindi, essere garantiti allo
stesso modo. Essi sono:
1) i servizi pubblici interni di telecomunicazioni tra
aree separate da aree non di giurisdizione dello Stato in
questione, o tra aree separate dall'alto mare;
2) i servizi pubblici interni tra aree non collegate da
alcune strutture terrestri di banda larga e che sono separate
da barriere naturali di natura eccezionale.
Articolo V.
(Supervisione).
Questo nuovo articolo stabilisce che ITSO prenderà le
apposite misure, inclusa l'adesione all'Accordo sui servizi
pubblici con la società Intelsat privatizzata, per sorvegliare
il rispetto dei princìpi di base e in particolare il principio
di accesso non discriminatorio ai servizi di telecomunicazioni
offerti dalla compagnia su base commerciale.
Articolo VI.
(Personalità giuridica).
Si tratta dell'articolo IV secondo la vecchia
numerazione. Cambia solo il riferimento all'ITSO al posto di
INTELSAT.
Articolo VII.
(Princìpi finanziari).
Questo articolo sostituisce il vecchio articolo V, che
stabiliva che i Firmatari (le imprese di telecomunicazioni)
dovevano avere quote d'investimento corrispondenti alle
percentuali di utilizzazione del segmento spaziale di
INTELSAT. Il nuovo articolo stabilisce che l'organizzazione
internazionale ITSO sarà finanziata per un periodo di dodici
anni tramite il mantenimento di risorse finanziarie al momento
del trasferimento del sistema spaziale di ITSO alla compagnia
privatizzata. Nel caso in cui ITSO continui ad esistere dopo i
dodici anni iniziali, essa sarà finanziata tramite l'Accordo
sui servizi pubblici.
Articolo VIII.
(Struttura dell'ITSO).
Questo articolo sostituisce l'articolo VI sulla struttura
di INTELSAT. Si stabilisce che l'organizzazione internazionale
ITSO sarà composta da un'Assemblea delle Parti e da un organo
esecutivo, con a capo il Direttore generale, il quale è
responsabile nei confronti dell'assemblea.
Articolo IX.
(Assemblea delle Parti).
Questo articolo sostituisce l'articolo VII. L'Assemblea
delle Parti diventa quindi l'organo principale
dell'organizzazione internazionale ITSO e si riunirà in
sessione ordinaria ogni due anni. Essa ha vari compiti, tra
cui quello di assicurarsi che la compagnia privatizzata
rispetti i princìpi fondamentali; inoltre considera i reclami
sottoposti dalle Parti e determina le condizioni alle quali il
direttore generale può iniziare una procedura di arbitrato
contro la compagnia privatizzata Intelsat nel rispetto
dell'Accordo sui servizi pubblici. Ogni parte ha un voto ed è
permesso votare anche per procura.
Articolo X.
(Direttore generale dell'ITSO).
Il nuovo articolo sostituisce l'articolo XI sul Direttore
generale di INTELSAT e sono cancellati i riferimenti al
Consiglio dei Governatori. Si stabilisce che il Direttore
generale dell'organizzazione internazionale ITSO, eletto per
quattro anni, è direttamente responsabile verso l'Assemblea
delle Parti ed agisce secondo le direttive di quest'ultima;
inoltre sorveglia l'applicazione dei princìpi fondamentali da
parte della compagnia Intelsat privatizzata ed assiste i
clienti che usufruiscono dell'obbligo di collegamenti di
importanza vitale nelle loro dispute con la compagnia.
Articolo XI.
(Diritti ed obblighi delle Parti).
Questo articolo sostituisce l'articolo XIV, che fa
riferimento a diritti ed obblighi dei membri, cancellando ogni
riferimenti ai Firmatari.
Articolo XII.
(Assegnazioni di frequenze).
Questo articolo è nuovo e definisce le modalità di
amministrazione delle assegnazioni di frequenza registrate
presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni.
Le parti di ITSO conserveranno le posizioni orbitali e le
assegnazioni di frequenza fino a che le amministrazioni
notificatrici selezionate avranno approvato, accettato o
ratificato il presente Accordo. Nel caso in cui, dopo il
trasferimento delle assegnazioni di frequenza alle
"amministrazioni notificatrici", la compagnia Intelsat
privatizzata dovesse cessare di utilizzare una o più
assegnazioni di frequenze, l'amministrazione notificatrice
dovrà cancellare tali assegnazioni secondo le procedure
dell'Unione Internazionale delle telecomunicazioni. Dopo la
privatizzazione, ogni Stato selezionato come amministrazione
notificatrice dovrà consegnare al Direttore generale di ITSO
un rapporto almeno annuale sul trattamento riservato alla
compagnia e consultarsi con quest'ultimo e con l'Unione
Internazionale delle telecomunicazioni, al fine di garantire
la connessione globale ed i collegamenti di importanza
vitale.
Articolo XIII.
(Sede dell'ITSO, privilegi, esenzioni ed immunità).
Questo articolo ricalca l'articolo XV dell'Accordo
esistente, tranne il riferimento ai Firmatari. Si conferma che
l'organizzazione internazionale ITSO avrà sede in Washington,
salvo non sia deciso diversamente dall'Assemblea delle
Parti.
Articolo XIV.
(Recesso).
L'articolo ricalca lo schema dell'articolo XVI
dell'Accordo esistente e sono cancellati i riferimenti ai
Firmatari. Si aggiunge che un eventuale cambio nello
status di un Paese rispetto alle Nazioni Unite (oltre
che rispetto all'Unione internazionale delle
telecomunicazioni) non comporta una richiesta di recesso
dall'ITSO.
Articolo XV.
(Emendamenti).
Questo articolo ricalca l'articolo XVII dell'Accordo. Si
conferma che gli emendamenti approvati dall'Assemblea delle
Parti entrano in vigore se approvati da due terzi degli Stati
partecipanti, mentre è eliminata l'ulteriore condizione che in
detti due terzi siano comprese Parti titolari di almeno due
terzi del totale delle quote d'investimento.
Articolo XVI.
(Soluzioni delle controversie).
Questo articolo ricalca l'articolo XVIII dell'Accordo,
sostituendo ITSO ad INTELSAT e cancellando i riferimento
all'Accordo operativo.
Articolo XVII.
(Firma).
Questo articolo ricalca l'articolo XIX dell'Accordo. Si
aggiunge che possono sottoscrivere l'Accordo, oltre agli Stati
membri dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni,
anche gli Stati membri delle Nazioni Unite.
Articolo XVIII.
(Entrata in vigore).
Questo articolo ricalca l'articolo XX dell'Accordo
esistente, cancellando i riferimenti all'Accordo operativo.
Articolo XIX.
(Disposizioni varie).
Questo articolo ricalca l'articolo XXI dell'Accordo,
sostituendo ITSO ad INTELSAT ed escludendo il riferimento ai
Firmatari.
Articolo XX.
(Depositario).
Questo articolo, corrispondente all'articolo XXII
nell'Accordo esistente, rimane sostanzialmente invariato.
Articolo XXI.
(Durata).
Questo nuovo articolo stabilisce che l'Accordo resterà in
vigore per almeno dodici anni dalla data del trasferimento del
sistema spaziale dell'organismo internazionale ITSO alla
compagnia Intelsat privatizzata. L'Assemblea delle Parti può
terminare l'Accordo dopo dodici anni con voto dei due terzi
delle Parti presenti e votanti.
Articoli cancellati.
Gli articoli cancellati dagli emendamenti, in quanto la
parte commerciale non è più di competenza dell'organismo
internazionale, sono i seguenti:
Articolo VIII - riunione dei Firmatari;
Articolo IX e X - Consiglio dei Governatori;
Articolo XII - gestione nel periodo transitorio e
Segretario generale;
Articolo XIII - conclusione dei contratti.
ALLEGATO A: Disposizioni sulle procedure per la
risoluzione delle dispute.
Questo allegato ricalca l'Allegato C dell'Accordo
esistente sui procedimenti arbitrali per le vertenze. Sono
eliminati i riferimenti ai Firmatari e all'Accordo operativo e
si sostituisce ITSO ad INTELSAT.
Gli Allegati A e B dell'Accordo esistente, che riguardano
rispettivamente le funzioni del Segretario generale di
INTELSAT e la gestione dei servizi, sono cancellati.
Emendamenti all'Accordo operativo.
L'Accordo operativo fu firmato congiuntamente all'Accordo
originario INTELSAT (Washington, 20 agosto 1971) ed entrò in
vigore alla stessa data (12 febbraio 1973), per l'applicazione
provvisoria dell'Accordo base.
L'unico emendamento che riguarda l'Accordo operativo è
quello all'articolo XXIII (Entrata in vigore), mentre le
altre disposizioni rimangono invariate: pertanto, mentre
l'Accordo esistente stabilisce che quello operativo continuerà
fino a che l'Accordo INTELSAT rimane in vigore, l'emendamento
stabilisce che esso terminerà quando gli Emendamenti che ora
si ratificano entreranno in forza. Di conseguenza, al momento
della privatizzazione, l'Accordo operativo sarà terminato.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Analisi dell'intervento: obiettivi e risultati
attesi.
A seguito della privatizzazione ci sarà una quotazione
delle azioni della nuova società INTELSAT privatizzata ed un
ingresso di altri investitori, per cui ci dovrebbe essere un
effetto benefico di liberalizzazione e maggior grado di
concorrenza in tutto il settore. Di ciò potranno sicuramente
beneficiare le imprese ed i consumatori.
B) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e
sull'attività delle pubbliche amministrazioni.
La privatizzazione di INTELSAT non comporta alcuna
modifica sull'organizzazione della pubblica
amministrazione.