XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3837
Onorevoli Colleghi! - A dieci anni dalla prima grande
riforma, quella dell'elezione diretta dei sindaci e dei
presidenti delle province, che ha riavvicinato i cittadini
agli enti locali rafforzati nella loro capacità decisionale e
nella loro responsabilità di fronte ai cittadini stessi,
riteniamo di dover confermare in linea generale anche il
divieto del doppio mandato. Esso infatti garantisce che la
concentrazione dei poteri in chi è eletto direttamente,
necessaria per far valere il principio di responsabilità, sia
bilanciata da una limitazione temporale. Va altresì tenuto
conto che la durata dei mandati è stata dal 1999 estesa da
quattro a cinque anni e quindi il limite si estende oggi a
dieci anni complessivi e non più a otto.
Sono tuttavia emerse, nei piccoli comuni, alcune
difficoltà rispetto alla formazione di una classe dirigente
locale in grado di subentrare senza grandi difficoltà alla
guida delle amministrazioni. Almeno per una certa fase, prima
che le forze politiche riescano a riattivare la loro funzione
tradizionale di stimolo alla formazione di una classe
dirigente locale anche su tale delicata dimensione di scala,
solo per tali comuni ci è apparso opportuno derogare al
divieto del doppio mandato. Fermo restando che sono poi gli
elettori, premiando o punendo i candidati, a determinare
l'effettivo risultato. Vogliamo infine ribadirlo: non
intendiamo con questo in alcun modo aprire il varco a una più
complessiva revisione di tale limite che consideriamo, come
già segnalato, ampiamente positivo e motivato per i restanti
comuni, per le province e anche da estendere ai presidenti
delle regioni. Su questo tema, anzi, sarà opportuno aprire in
Parlamento un serio confronto tra tutte le forze politiche.