XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3837




        Onorevoli Colleghi! - A dieci anni dalla prima grande riforma, quella dell'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti delle province, che ha riavvicinato i cittadini agli enti locali rafforzati nella loro capacità decisionale e nella loro responsabilità di fronte ai cittadini stessi, riteniamo di dover confermare in linea generale anche il divieto del doppio mandato. Esso infatti garantisce che la concentrazione dei poteri in chi è eletto direttamente, necessaria per far valere il principio di responsabilità, sia bilanciata da una limitazione temporale. Va altresì tenuto conto che la durata dei mandati è stata dal 1999 estesa da quattro a cinque anni e quindi il limite si estende oggi a dieci anni complessivi e non più a otto.
        Sono tuttavia emerse, nei piccoli comuni, alcune difficoltà rispetto alla formazione di una classe dirigente locale in grado di subentrare senza grandi difficoltà alla guida delle amministrazioni. Almeno per una certa fase, prima che le forze politiche riescano a riattivare la loro funzione tradizionale di stimolo alla formazione di una classe dirigente locale anche su tale delicata dimensione di scala, solo per tali comuni ci è apparso opportuno derogare al divieto del doppio mandato. Fermo restando che sono poi gli elettori, premiando o punendo i candidati, a determinare l'effettivo risultato. Vogliamo infine ribadirlo: non intendiamo con questo in alcun modo aprire il varco a una più complessiva revisione di tale limite che consideriamo, come già segnalato, ampiamente positivo e motivato per i restanti comuni, per le province e anche da estendere ai presidenti delle regioni. Su questo tema, anzi, sarà opportuno aprire in Parlamento un serio confronto tra tutte le forze politiche.




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