XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3828
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge,
recante modifica all'articolo 45 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n.
151 del 26 marzo 2001, si è resa necessaria al fine di
adeguare le norme relative al sostegno alla maternità e alla
paternità anche alle famiglie adottive e affidatarie. La norma
contenuta all'articolo 45 del citato testo unico, infatti,
prevede che le disposizioni in tema di riposi giornalieri
della madre e del padre e i riposi per parti plurimi (articoli
39, 40 e 41) siano applicate anche in caso di adozione e
affidamento entro il primo anno di vita del bambino. Ora i
bambini in stato di adozione e affidamento che entrano in una
nuova famiglia di età inferiore a un anno, costituiscono
un'esigua minoranza, poiché al momento la prevalenza è
rappresentata da bambini in età pre-scolare o scolare. La
norma in tale modo formulata risulta dunque di scarsa
applicazione ed esclude invece una fattispecie prevalente che
al momento costituisce la maggioranza, costituita dall'entrata
in famiglia di bambini in età pre-scolare e scolare.
Un altro motivo che ci ha spinti a questa piccola ma
significativa modifica all'articolo 45 del testo unico è dato
dal fatto che i congedi per padri e per madri previsti nel
primo anno di vita del bambino non riguardano meramente la
nutrizione o l'allattamento, ma investono fortemente la sfera
affettiva e relazionale.
La modifica della norma in oggetto, tra l'altro, si rende
necessaria e urgente in seguito alla sentenza della Corte
costituzionale emessa il 26 marzo scorso con la quale la
Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 45 del testo unico in materia di sostegno della
maternità e della paternità laddove la norma nei fatti crea
una disuguaglianza tra genitori adottivi e genitori naturali.
"I congedi ed i riposi - si legge nel dispositivo della
sentenza - non hanno più l'originale collegamento con la
maternità naturale, e non hanno più come esclusiva funzione la
protezione della salute della donna e il soddisfacimento delle
esigenze puramente fisiologiche del minore. Ma sono diretti ad
appagare i bisogni affettivi e relazionali del bambino, per
realizzare il pieno sviluppo della sua personalità". Vi è
dunque il riconoscimento pieno, con questa sentenza, della
questione legata al primo anno di vita del bambino adottivo e
affidatario all'interno della nuova famiglia, che si presenta
come un periodo cruciale per il suo inserimento nel nuovo
contesto familiare e socio-culturale. Non va dimenticato,
infatti, che quando parliamo di bambini adottivi, ci riferiamo
in prevalenza a bambini stranieri, provenienti da altri Paesi,
che parlano un'altra lingua, hanno vissuto in altri contesti,
con altre culture. Bambini che spesso sono stati a lungo in
istituto e devono adattarsi a una vita completamente nuova,
quella in famiglia. Il primo periodo di inserimento nel nuovo
contesto è dunque cruciale per la reciproca conoscenza tra
genitori e bambino o bambina, per l'inserimento dei piccoli
all'interno della scuola e nell'ambito familiare. La
possibilità per i genitori di seguire i primi mesi di vita in
comune del bambino o della bambina è dunque da equiparare
all'attenzione e alla cura che i genitori rivolgono al piccolo
appena nato.
Di qui la necessità di apportare una correzione alla norma
- che ha rappresentato senza dubbio una conquista senza
precedenti in materia di sostegno alla maternita e alla
paternità - non solo per adeguare la condizione delle famiglie
naturali a quelle adottive e affidatarie, ma anche per
renderla conforme alla realtà effettiva del Paese in tema di
accoglienza di bambini adottivi la cui maggioranza è
rappresentata proprio da bambini di età superiore a un anno.
L'esplicitazione che proponiamo si conforma, infine, anche
alla sentenza n. 1756 del giugno 2001 del giudice di Milano
Santosuosso che ha concesso il periodo di allattamento a
bambini oltre il terzo anno di età, che ha interpretato la
norma contenuta nell'articolo 45 del citato testo unico circa
l'anno di vita del bambino come riferita non all'età
anagrafica, ma ai primi dodici mesi di vita del bambino in
famiglia.