XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3806
Onorevoli Colleghi! - E' diventata sempre più frequente
nel processo penale l'utilizzazione di ufficiali di polizia
giudiziaria con funzioni di pubblici ministeri. Ciò deriva
dall'esigenza di sopperire alle carenze di organico dei
viceprocuratori onorari.
Peraltro, il problema è destinato ad aggravarsi in
dipendenza delle nuove competenze attribuite a questi ultimi
nei procedimenti penali di competenza dei giudici di pace.
Attualmente, non è prevista a livello normativo alcuna
indennità per gli ufficiali di polizia giudiziaria che vengono
delegati a svolgere le funzioni di pubblico ministero.
Infatti, la corresponsione delle indennità per la
partecipazione all'udienza di giudici onorari di tribunali e
dei viceprocuratori onorari, è disciplinata dall'articolo 4
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e successive
modificazioni, i cui contenuti non fanno alcun riferimento
all'eventuale estensione della norma anche agli ufficiali di
polizia giudiziaria.
Neppure con il testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, con il quale è stata rivista la disciplina delle
indennità da corrispondere ai magistrati ordinari, si è fatto
riferimento a eventuali indennità da corrispondere agli
ufficiali di polizia giudiziaria che svolgono funzioni
requirenti.
Numerosi sono poi gli ufficiali di polizia giudiziaria che
svolgono compiti di ausilio ai pubblici ministeri nelle
udienze dibattimentali: tali soggetti, che si sobbarcano a un
lavoro non indifferente, il più delle volte senza limiti
temporali, e svolgono un prezioso ruolo di assistenza ai
pubblici ministeri, specie nei processi più complessi e
impegnativi, come quelli per reati di mafia e comunque nei
cosiddetti "maxiprocessi", non percepiscono alcuna indennità
per tale loro delicata attività che, certamente, non può farsi
rientrare tra le attività d'ufficio che sono chiamati a
svolgere.
In buona sostanza, vengono delegate agli ufficiali di
polizia giudiziaria delle incombenze che vanno ben oltre i
loro compiti istituzionali, ma senza che da ciò derivi una
adeguata remunerazione.
Con la presente proposta di legge si intende porre rimedio
a una situazione che riteniamo di potere qualificare come
ingiusta e allo scopo viene prevista l'estensione agli
ufficiali di polizia giudiziaria che svolgono le funzioni di
pubblico ministero del trattamento economico riservato
dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
273, e successive modificazioni, e dall'articolo 64 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, ai giudici onorari del tribunale e ai
viceprocuratori onorari nonché la corresponsione di una
indennità agli ufficiali di polizia giudiziaria che svolgono
attività di assistenza ai pubblici ministeri in udienza.