XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3806




        Onorevoli Colleghi! - E' diventata sempre più frequente nel processo penale l'utilizzazione di ufficiali di polizia giudiziaria con funzioni di pubblici ministeri. Ciò deriva dall'esigenza di sopperire alle carenze di organico dei viceprocuratori onorari.
        Peraltro, il problema è destinato ad aggravarsi in dipendenza delle nuove competenze attribuite a questi ultimi nei procedimenti penali di competenza dei giudici di pace.
        Attualmente, non è prevista a livello normativo alcuna indennità per gli ufficiali di polizia giudiziaria che vengono delegati a svolgere le funzioni di pubblico ministero. Infatti, la corresponsione delle indennità per la partecipazione all'udienza di giudici onorari di tribunali e dei viceprocuratori onorari, è disciplinata dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e successive modificazioni, i cui contenuti non fanno alcun riferimento all'eventuale estensione della norma anche agli ufficiali di polizia giudiziaria.
        Neppure con il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con il quale è stata rivista la disciplina delle indennità da corrispondere ai magistrati ordinari, si è fatto riferimento a eventuali indennità da corrispondere agli ufficiali di polizia giudiziaria che svolgono funzioni requirenti.
        Numerosi sono poi gli ufficiali di polizia giudiziaria che svolgono compiti di ausilio ai pubblici ministeri nelle udienze dibattimentali: tali soggetti, che si sobbarcano a un lavoro non indifferente, il più delle volte senza limiti temporali, e svolgono un prezioso ruolo di assistenza ai pubblici ministeri, specie nei processi più complessi e impegnativi, come quelli per reati di mafia e comunque nei cosiddetti "maxiprocessi", non percepiscono alcuna indennità per tale loro delicata attività che, certamente, non può farsi rientrare tra le attività d'ufficio che sono chiamati a svolgere.
        In buona sostanza, vengono delegate agli ufficiali di polizia giudiziaria delle incombenze che vanno ben oltre i loro compiti istituzionali, ma senza che da ciò derivi una adeguata remunerazione.
        Con la presente proposta di legge si intende porre rimedio a una situazione che riteniamo di potere qualificare come ingiusta e allo scopo viene prevista l'estensione agli ufficiali di polizia giudiziaria che svolgono le funzioni di pubblico ministero del trattamento economico riservato dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e successive modificazioni, e dall'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ai giudici onorari del tribunale e ai viceprocuratori onorari nonché la corresponsione di una indennità agli ufficiali di polizia giudiziaria che svolgono attività di assistenza ai pubblici ministeri in udienza.




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