XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3776




        Onorevoli Colleghi! - Dalla approvazione della legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali (TAR) (legge n. 1034 del 1971) ad oggi sono trascorsi oltre trenta anni, durante i quali si sono succedute disposizioni normative che hanno loro assegnato funzioni e competenze originariamente non previste, né prevedibili. Da ultimo, il decreto legislativo n. 80 del 1998, sul riparto della giurisdizione, e la legge n. 205 del 2000, hanno profondamente mutato la competenza dei TAR.
        Infatti, storicamente ai TAR era attribuita esclusivamente la tutela giurisdizionale degli interessi legittimi del privato lesi dall'attività della pubblica amministrazione. Oggi, edilizia, urbanistica, appalti e servizi pubblici, tutela risarcitoria in caso di lesione di interessi legittimi, possibilità di richiedere al presidente del TAR provvedimenti inaudita altera parte per ottenere la tutela dei crediti certi, liquidi ed esigibili (secondo il modello del decreto ingiuntivo e delle ordinanze di ingiunzione disciplinate dal codice di procedura civile), sono solo alcune delle materie e delle ipotesi di tutela recentemente affidate alla competenza dei TAR. Erroneamente, però, ad un incremento notevole ed ulteriore del contenzioso affidato al giudice amministrativo, e all'aumentata necessità di farvi ricorso, si contrappone il numero esiguo, e mai incrementato, dei TAR sul territorio nazionale. Ciò comporta seri disagi per il cittadino. Ad esempio, basti pensare alla realtà del TAR Sicilia, secondo i dati statistici terzo per carico di lavoro nella graduatoria nazionale, e al contenzioso della sezione staccata di Catania, proveniente in massima parte (oltre il 40 per cento) dalla provincia di Messina. Notevoli distanze da percorrere aumentano i costi da affrontare per tutelare i propri interessi, ed espongono il ricorrente, e chi lo assiste, ad inutili e gravosi spostamenti anche di centinaia di chilometri. Tutto ciò rende più arduo e difficile il ricorso alla giustizia, traducendosi in denegata giustizia.
        E' opportuno intervenire prevedendo l'aumento del numero dei TAR sul territorio nazionale, al fine di assicurare al cittadino una più facile fruizione di tale organo di giustizia, che nel tempo ha assorbito compiti e funzioni originariamente del giudice ordinario. Tale continua e costante erosione fa sorgere, e giustifica, l'esigenza di prevedere l'istituzione di TAR presso ogni circoscrizione di tribunale.
        D'altra parte, se la tendenza in atto è quella di ampliare la competenza del giudice amministrativo, affidandogli funzioni originariamente del giudice ordinario, non si vede perché non si debba uniformare la presenza dello stesso sul territorio così da consentire, tra l'altro, allo Stato di garantire meglio il servizio "giustizia".
        Nelle more di tale riforma e volendo, intanto, uniformare almeno con le corti d'appello (o le sezioni distaccate delle stesse) il presidio territoriale garantito dallo Stato è a quelle che occorre estendere le sedi dei TAR. Alle attuali, quindi, verrebbero ad aggiungersi solo quattro sedi, e in particolare: Caltanissetta, Messina, Sassari e Taranto, per altro, stranamente le uniche ad oggi prive di TAR, nonostante da tempo siano sicuro riferimento giudiziario anche per le peculiarità territoriali e di tradizione che le hanno rese sedi di corte d'appello. Tale soluzione consentirebbe, oltretutto, almeno provvisoriamente, di far fronte alle particolari esigenze da sempre presenti in alcuni territori: riduzione e frazionamento del contenzioso di competenza dei TAR di queste regioni, con conseguente accelerazione dei tempi dei giudizi; un più facile e meno gravoso ricorso del cittadino al giudice amministrativo, soprattutto in queste regioni da sempre afflitte da problemi infrastrutturali e viari che, sino oggi, hanno esposto i rappresentanti delle parti e chi li assiste a spostamenti lunghi, difficili e costosi.
        Pertanto, occorre modificare l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e le disposizioni normative collegate, prevedendo l'istituzione di TAR presso ogni distretto di corte d'appello.




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