XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3776
Onorevoli Colleghi! - Dalla approvazione della legge
istitutiva dei tribunali amministrativi regionali (TAR) (legge
n. 1034 del 1971) ad oggi sono trascorsi oltre trenta anni,
durante i quali si sono succedute disposizioni normative che
hanno loro assegnato funzioni e competenze originariamente non
previste, né prevedibili. Da ultimo, il decreto legislativo n.
80 del 1998, sul riparto della giurisdizione, e la legge n.
205 del 2000, hanno profondamente mutato la competenza dei
TAR.
Infatti, storicamente ai TAR era attribuita esclusivamente
la tutela giurisdizionale degli interessi legittimi del
privato lesi dall'attività della pubblica amministrazione.
Oggi, edilizia, urbanistica, appalti e servizi pubblici,
tutela risarcitoria in caso di lesione di interessi legittimi,
possibilità di richiedere al presidente del TAR provvedimenti
inaudita altera parte per ottenere la tutela dei crediti
certi, liquidi ed esigibili (secondo il modello del decreto
ingiuntivo e delle ordinanze di ingiunzione disciplinate dal
codice di procedura civile), sono solo alcune delle materie e
delle ipotesi di tutela recentemente affidate alla competenza
dei TAR. Erroneamente, però, ad un incremento notevole ed
ulteriore del contenzioso affidato al giudice amministrativo,
e all'aumentata necessità di farvi ricorso, si contrappone il
numero esiguo, e mai incrementato, dei TAR sul territorio
nazionale. Ciò comporta seri disagi per il cittadino. Ad
esempio, basti pensare alla realtà del TAR Sicilia, secondo i
dati statistici terzo per carico di lavoro nella graduatoria
nazionale, e al contenzioso della sezione staccata di Catania,
proveniente in massima parte (oltre il 40 per cento) dalla
provincia di Messina. Notevoli distanze da percorrere
aumentano i costi da affrontare per tutelare i propri
interessi, ed espongono il ricorrente, e chi lo assiste, ad
inutili e gravosi spostamenti anche di centinaia di
chilometri. Tutto ciò rende più arduo e difficile il ricorso
alla giustizia, traducendosi in denegata giustizia.
E' opportuno intervenire prevedendo l'aumento del numero
dei TAR sul territorio nazionale, al fine di assicurare al
cittadino una più facile fruizione di tale organo di
giustizia, che nel tempo ha assorbito compiti e funzioni
originariamente del giudice ordinario. Tale continua e
costante erosione fa sorgere, e giustifica, l'esigenza di
prevedere l'istituzione di TAR presso ogni circoscrizione di
tribunale.
D'altra parte, se la tendenza in atto è quella di ampliare
la competenza del giudice amministrativo, affidandogli
funzioni originariamente del giudice ordinario, non si vede
perché non si debba uniformare la presenza dello stesso sul
territorio così da consentire, tra l'altro, allo Stato di
garantire meglio il servizio "giustizia".
Nelle more di tale riforma e volendo, intanto, uniformare
almeno con le corti d'appello (o le sezioni distaccate delle
stesse) il presidio territoriale garantito dallo Stato è a
quelle che occorre estendere le sedi dei TAR. Alle attuali,
quindi, verrebbero ad aggiungersi solo quattro sedi, e in
particolare: Caltanissetta, Messina, Sassari e Taranto, per
altro, stranamente le uniche ad oggi prive di TAR, nonostante
da tempo siano sicuro riferimento giudiziario anche per le
peculiarità territoriali e di tradizione che le hanno rese
sedi di corte d'appello. Tale soluzione consentirebbe,
oltretutto, almeno provvisoriamente, di far fronte alle
particolari esigenze da sempre presenti in alcuni territori:
riduzione e frazionamento del contenzioso di competenza dei
TAR di queste regioni, con conseguente accelerazione dei tempi
dei giudizi; un più facile e meno gravoso ricorso del
cittadino al giudice amministrativo, soprattutto in queste
regioni da sempre afflitte da problemi infrastrutturali e
viari che, sino oggi, hanno esposto i rappresentanti delle
parti e chi li assiste a spostamenti lunghi, difficili e
costosi.
Pertanto, occorre modificare l'articolo 1 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, e le disposizioni normative collegate,
prevedendo l'istituzione di TAR presso ogni distretto di corte
d'appello.