XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3768-A
Onorevoli Colleghi! - La Commissione affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3768 con
l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento,
adottando la relazione al disegno di legge presentato al
Senato, che viene allegata.
SELVA, Relatore.
ALLEGATO
Con l'Accordo sulla cooperazione e la mutua assistenza
amministrativa in materia doganale, firmato a Tirana, il 12
marzo 1998, i Governi della Repubblica italiana e della
Repubblica d'Albania si impegnano a fornirsi, sia su richiesta
che spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per
il tramite delle rispettive Amministrazioni doganali, al fine
di assicurare il pieno rispetto della rispettiva legislazione
doganale e realizzare, nel contempo, una efficace azione di
prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a
tale normativa, rendendo così più trasparente l'interscambio
commerciale tra i due Paesi.
L'Accordo si compone di ventitré articoli, un preambolo
ed un Allegato.
L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale
specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.
L'articolo 2 delimita il campo di applicazione
dell'Accordo ed individua nelle Amministrazioni doganali delle
due Parti contraenti le Autorità competenti per applicarlo.
Gli articoli 3 e 4 delimitano il campo di applicazione
dell'assistenza fornita ai sensi dell'Accordo.
Gli articoli dal 5 al 9 illustrano i diversi modi in cui
le Amministrazioni doganali possano fornirsi assistenza su
richiesta o spontanea (ad esempio fornitura di notizie e
informazioni utili ad assicurare la corretta applicazione
della normativa doganale, esercizio di speciale sorveglianza
su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o che
si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa
doganale, eccetera).
L'articolo 10 regolamenta lo scambio di documenti tra le
Amministrazioni doganali dei due Paesi.
L'articolo 11 prevede la possibilità e le modalità di
invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte
contraente a deporre in giudizi instaurati davanti le
competenti Autorità dell'altra Parte contraente.
L'articolo 12 descrive le procedure e le formalità che
devono essere rispettate dalle Amministrazioni doganali nella
formulazione delle richieste di assistenza.
L'articolo 13 contiene disposizioni sul comportamento che
le Amministrazioni doganali devono tenere nell'esecuzione
delle richieste.
L'articolo 14 prescrive che funzionari
dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente possano
assistere ad indagini svolte sul territorio dell'altra Parte
contraente e fissa le condizioni che in tali casi devono
essere rispettate.
L'articolo 15 detta le regole che devono essere osservate
dalle Amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla
diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.
L'articolo 16 condiziona lo scambio di dati personali
alla circostanza che le Parti contraenti assicurino a tali
dati un livello di protezione giuridica almeno equivalente a
quello indicato nell'apposito Allegato che costituisce parte
integrante dell'Accordo.
L'articolo 17 disciplina i casi e modi in cui
l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a
condizioni.
L'articolo 18 fissa i criteri di ripartizione delle spese
derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.
L'articolo 19 detta le procedure che le Amministrazioni
doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con
la pratica attuazione dell'Accordo, istituendo inoltre una
Commissione mista per l'esame delle questioni relative alla
mutua assistenza, nonché per la risoluzione delle controversie
in merito all'interpretazione e all'applicazione
dell'Accordo.
L'articolo 20 definisce l'ambito territoriale di
applicazione dell'Accordo.
Gli articoli 21, 22 e 23, infine, disciplinano l'entrata
in vigore, la denuncia e la possibilità di revisione
dell'Accordo.