XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3768-A




        Onorevoli Colleghi! - La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3768 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

SELVA, Relatore.



ALLEGATO


          Con l'Accordo sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, firmato a Tirana, il 12 marzo 1998, i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica d'Albania si impegnano a fornirsi, sia su richiesta che spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Amministrazioni doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della rispettiva legislazione doganale e realizzare, nel contempo, una efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.
          L'Accordo si compone di ventitré articoli, un preambolo ed un Allegato.
          L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.
          L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo ed individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per applicarlo.
          Gli articoli 3 e 4 delimitano il campo di applicazione dell'assistenza fornita ai sensi dell'Accordo.
          Gli articoli dal 5 al 9 illustrano i diversi modi in cui le Amministrazioni doganali possano fornirsi assistenza su richiesta o spontanea (ad esempio fornitura di notizie e informazioni utili ad assicurare la corretta applicazione della normativa doganale, esercizio di speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale, eccetera).
          L'articolo 10 regolamenta lo scambio di documenti tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi.
          L'articolo 11 prevede la possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente a deporre in giudizi instaurati davanti le competenti Autorità dell'altra Parte contraente.
          L'articolo 12 descrive le procedure e le formalità che devono essere rispettate dalle Amministrazioni doganali nella formulazione delle richieste di assistenza.
          L'articolo 13 contiene disposizioni sul comportamento che le Amministrazioni doganali devono tenere nell'esecuzione delle richieste.
          L'articolo 14 prescrive che funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente possano assistere ad indagini svolte sul territorio dell'altra Parte contraente e fissa le condizioni che in tali casi devono essere rispettate.
          L'articolo 15 detta le regole che devono essere osservate dalle Amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.
          L'articolo 16 condiziona lo scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti assicurino a tali dati un livello di protezione giuridica almeno equivalente a quello indicato nell'apposito Allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo.
          L'articolo 17 disciplina i casi e modi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.
          L'articolo 18 fissa i criteri di ripartizione delle spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.
          L'articolo 19 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo, istituendo inoltre una Commissione mista per l'esame delle questioni relative alla mutua assistenza, nonché per la risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo.
          L'articolo 20 definisce l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo.
          Gli articoli 21, 22 e 23, infine, disciplinano l'entrata in vigore, la denuncia e la possibilità di revisione dell'Accordo.




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