XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3767-A
Onorevoli Colleghi! - La Commissione affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3767 con
l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento,
adottando la relazione al disegno di legge presentato al
Senato, che viene allegata.
RIZZI, Relatore.
ALLEGATO
Con l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la
prevenzione, la ricerca e la repressione delle frodi doganali
i Governi della Repubblica italiana e di Malta si impegnano a
fornirsi, sia su richiesta che spontaneamente, reciproca
assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive
Autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto
della rispettiva legislazione doganale e realizzare, nel
contempo, una efficace azione di prevenzione, ricerca e
repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così
più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.
L'Accordo si compone di ventitrè articoli, un preambolo
ed un allegato.
L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale
specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.
L'articolo 2 delimita il campo di applicazione
dell'Accordo ed individua nelle Amministrazioni doganali delle
due Parti contraenti le autorità competenti per applicarlo.
Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dettano la disciplina
della comunicazione, su richiesta o spontanea, delle
informazioni, elencando casi e finalità.
L'articolo 8 prescrive l'impegno di ciascuna
Amministrazione doganale ad esercitare una speciale
sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi
che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla
normativa doganale.
L'articolo 10 descrive le procedure e le formalità che
devono essere rispettate dalle Amministrazioni doganali nella
formulazione delle richieste di assistenza.
L'articolo 11 prescrive l'impegno di ciascuna
Amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad
avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in
contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte
contraente.
L'articolo 12 prevede la possibilità che i funzionari
dell'Amministrazione doganale richiedente consultino
dossier o assistano ad indagini dell'Amministrazione
dell'altra Parte contraente.
L'articolo 13 prevede l'impegno di ciascuna
Amministrazione doganale di fornire reciprocamente, di propria
iniziativa o su richiesta, documenti, relazioni o informazioni
su computer.
L'articolo 14 prevede la possibilità e la modalità di
invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte
contraente a deporre in qualità di testimoni o di esperti in
giudizi instaurati davanti le competenti autorità dell'altra
Parte contraente.
L'articolo 15 detta le regole che devono essere osservate
dalle Amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla
diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.
L'articolo 16 condiziona lo scambio di dati personali
alla circostanza che le Parti contraenti assicurino un livello
di protezione giuridica a tali dati almeno equivalente a
quello indicato nell'apposito Allegato che costituisce parte
integrante dell'Accordo.
L'articolo 17 disciplina i casi in cui l'assistenza può
essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.
L'articolo 18 fissa i criteri di ripartizione delle spese
derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.
L'articolo 19 detta le procedure che le Amministrazioni
doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con
la pratica attuazione dell'Accordo, istituendo inoltre una
Commissione Mista per l'esame delle questioni connesse con la
cooperazione e la mutua assistenza, nonché per la risoluzione
delle controversie in merito all'interpretazione e
all'applicazione dell'Accordo.
L'articolo 20 definisce l'ambito territoriale di
applicazione dell'Accordo.
Gli articoli 21 e 22 disciplinano l'entrata in vigore e
la denuncia dell'Accordo.
L'articolo 23, infine, prevede il riesame del testo
dell'Accordo.