XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3760
Onorevoli Colleghi! - E' ormai largamente condiviso che
per il corretto funzionamento della vita democratica è
necessario assicurare in tutte le sedi, e in particolare negli
organi elettivi, la presenza di esponenti tanto dell'uno
quanto dell'altro sesso, così da rispecchiare quella che è
l'effettiva distribuzione delle responsabilità e dei carichi
nella vita quotidiana e sociale, anche nell'ambito delle
istituzioni.
Principale strumento a tal fine è quello di rendere
necessaria, nella compilazione delle liste elettorali da parte
dei partiti politici, la presenza di candidati dell'uno e
dell'altro sesso, con norma cogente che eviti le ricorrenti
disattenzioni, e più o meno colpevoli lassitudini ed elusioni,
da parte della classe politica nazionale e locale.
In questa prospettiva, in passato, sono state approvate
alcune misure intese ad assicurare in varie sedi elettive la
presenza paritaria di uomini e di donne; norme tuttavia
dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 422 del 12
settembre 1995. Il ragionamento della Corte costituzionale era
fondamentalmente basato sull'idea, che oggi pare francamente
un po' esagerata, che con quelle disposizioni si fosse
esclusivamente inteso garantire, in modo forzato, la presenza
delle donne nella vita pubblica, anziché condizioni di parità
per entrambi i sessi.
L'iniziativa di allora, dopo più matura riflessione, deve
essere ripresa proprio nella prospettiva di assicurare parità
di accesso a donne e uomini alle cariche pubbliche e non già
di privilegiare un sesso nei confronti dell'altro.
Peraltro, la Costituzione risulta già modificata sul punto
con il recente intervento sull'articolo 51, e con la modifica
già apportata all'articolo 117, settimo comma, della
Costituzione, con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3, che dispone che le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo
che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
Inoltre, la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, ha
modificato gli statuti delle regioni speciali introducendo in
essi il principio che, al fine di conseguire l'equilibrio
della rappresentanza dei sessi, la legge regionale promuove
condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni
elettorali.
In conseguenza di queste importanti innovazioni normative,
tenuto conto anche dei cospicui lavori parlamentari relativi,
è da ritenere superato ogni residuo dubbio di costituzionalità
sul punto. Pertanto si può e si deve procedere
all'introduzione nell'ordinamento di norme intese ad
assicurare la parità di accesso di esponenti dei due sessi
alle cariche pubbliche.
La proposta di legge che qui si presenta interviene in
ordine alle elezioni della Camera dei deputati, del Senato del
Repubblica, dei consigli regionali, nonché di quelli
provinciali e comunali.
Per quanto riguarda le elezioni dei consigli regionali, la
norma costituisce principio fondamentale ai sensi
dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione e quindi
vincola le future legislazioni regionali.
Per la Camera dei deputati, anzitutto si pone il problema
di assicurare una pari presenza delle donne e degli uomini
nelle liste proporzionali.
Questo risultato viene assicurato nelle liste recanti un
numero plurimo di candidati, mediante una presenza paritaria
di donne e uomini, mentre attraverso il conteggio nazionale
delle candidature, nell'ambito delle liste recanti il medesimo
contrassegno, è possibile realizzare la parità della
partecipazione sul piano nazionale di donne e uomini,
superando il problema posto delle liste con un solo candidato
o con un numero dispari di candidati.
Nell'ambito dei collegi uninominali, la parità delle
candidature viene assicurata nell'ambito di ogni
circoscrizione.
Per quanto riguarda il Senato della Repubblica, è previsto
che i gruppi di candidati di cui all'articolo 9 del testo
unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,
siano composti da un numero uguale di candidati dell'uno e
dell'altro sesso.
Analoga disposizione è prevista per le elezioni dei
consigli provinciali.
Per le regioni viene disposto che sia le liste provinciali
che quelle regionali, sono composte da un numero uguale di
candidati e candidate, in ordine alternato.
Con riferimento alle elezioni comunali è ugualmente
previsto che le liste siano formate da un numero pari di donne
e uomini.
Infine, per garantire l'effettività delle suddette
disposizioni, è comminata la sanzione dell'inammissibilità
delle liste e dei gruppi di candidature che non siano formati
nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di
accesso di donne e uomini alle cariche elettive.