XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3760




        Onorevoli Colleghi! - E' ormai largamente condiviso che per il corretto funzionamento della vita democratica è necessario assicurare in tutte le sedi, e in particolare negli organi elettivi, la presenza di esponenti tanto dell'uno quanto dell'altro sesso, così da rispecchiare quella che è l'effettiva distribuzione delle responsabilità e dei carichi nella vita quotidiana e sociale, anche nell'ambito delle istituzioni.
        Principale strumento a tal fine è quello di rendere necessaria, nella compilazione delle liste elettorali da parte dei partiti politici, la presenza di candidati dell'uno e dell'altro sesso, con norma cogente che eviti le ricorrenti disattenzioni, e più o meno colpevoli lassitudini ed elusioni, da parte della classe politica nazionale e locale.
        In questa prospettiva, in passato, sono state approvate alcune misure intese ad assicurare in varie sedi elettive la presenza paritaria di uomini e di donne; norme tuttavia dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 422 del 12 settembre 1995. Il ragionamento della Corte costituzionale era fondamentalmente basato sull'idea, che oggi pare francamente un po' esagerata, che con quelle disposizioni si fosse esclusivamente inteso garantire, in modo forzato, la presenza delle donne nella vita pubblica, anziché condizioni di parità per entrambi i sessi.
        L'iniziativa di allora, dopo più matura riflessione, deve essere ripresa proprio nella prospettiva di assicurare parità di accesso a donne e uomini alle cariche pubbliche e non già di privilegiare un sesso nei confronti dell'altro.
        Peraltro, la Costituzione risulta già modificata sul punto con il recente intervento sull'articolo 51, e con la modifica già apportata all'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che dispone che le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
        Inoltre, la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, ha modificato gli statuti delle regioni speciali introducendo in essi il principio che, al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge regionale promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.
        In conseguenza di queste importanti innovazioni normative, tenuto conto anche dei cospicui lavori parlamentari relativi, è da ritenere superato ogni residuo dubbio di costituzionalità sul punto. Pertanto si può e si deve procedere all'introduzione nell'ordinamento di norme intese ad assicurare la parità di accesso di esponenti dei due sessi alle cariche pubbliche.
        La proposta di legge che qui si presenta interviene in ordine alle elezioni della Camera dei deputati, del Senato del Repubblica, dei consigli regionali, nonché di quelli provinciali e comunali.
        Per quanto riguarda le elezioni dei consigli regionali, la norma costituisce principio fondamentale ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione e quindi vincola le future legislazioni regionali.
        Per la Camera dei deputati, anzitutto si pone il problema di assicurare una pari presenza delle donne e degli uomini nelle liste proporzionali.
        Questo risultato viene assicurato nelle liste recanti un numero plurimo di candidati, mediante una presenza paritaria di donne e uomini, mentre attraverso il conteggio nazionale delle candidature, nell'ambito delle liste recanti il medesimo contrassegno, è possibile realizzare la parità della partecipazione sul piano nazionale di donne e uomini, superando il problema posto delle liste con un solo candidato o con un numero dispari di candidati.
        Nell'ambito dei collegi uninominali, la parità delle candidature viene assicurata nell'ambito di ogni circoscrizione.
        Per quanto riguarda il Senato della Repubblica, è previsto che i gruppi di candidati di cui all'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, siano composti da un numero uguale di candidati dell'uno e dell'altro sesso.
        Analoga disposizione è prevista per le elezioni dei consigli provinciali.
        Per le regioni viene disposto che sia le liste provinciali che quelle regionali, sono composte da un numero uguale di candidati e candidate, in ordine alternato.
        Con riferimento alle elezioni comunali è ugualmente previsto che le liste siano formate da un numero pari di donne e uomini.
        Infine, per garantire l'effettività delle suddette disposizioni, è comminata la sanzione dell'inammissibilità delle liste e dei gruppi di candidature che non siano formati nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso di donne e uomini alle cariche elettive.




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