XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3756
Onorevoli Colleghi! - Da trent'anni si discute sulla
opportunità di abbinare la data della celebrazione dei
referendum con quella delle elezioni regionali, comunali
e provinciali quando ne ricorrono le condizioni, coincidendo
la scadenza dei consigli comunali o provinciali o regionali
con i sessanta giorni entro i quali, a norma dell'articolo 34
della legge n. 352 del 1970, devono essere convocati gli
elettori per pronunziarsi sui quesiti referendari ammessi
dalla Corte costituzionale. Da trent'anni viene puntualmente
contestata sia la scelta dell'abbinamento sia quella opposta,
più o meno distanziata che appaia la data fissata per la
votazione referendaria rispetto a quella che viene stabilita
per le votazioni elettorali.
E' quanto mai opportuno, quindi, un intervento legislativo
che risolva la questione in via definitiva. Perché detto
intervento possa essere condiviso, è necessario che risulti
tale da corrispondere perfettamente alle esigenze
istituzionali coinvolte, che sono quelle della più rigorosa
aderenza della scelta ai diritti dei cittadini ed ai princìpi
della democrazia. Gli uni e gli altri impongono che rispetto
alle varie opzioni sia da privilegiare la soluzione che
incentiva la partecipazione, invece di scoraggiarla, e
permetta che la sovranità popolare sia esercitata il più
ampiamente e il più agevolmente possibile. E' l'abbinamento
delle due date che consente il massimo di partecipazione e con
esso l'esercizio pieno della sovranità popolare, in ambedue le
sue forme, quella che assicura la maggiore rappresentatività
delle assemblee elettive, quella che garantisce che la
decisione referendaria sia adottata dal maggior numero degli
elettori. Per di più, l'abbinamento riduce al minimo il costo
per le operazioni referendarie.
Sarebbe, anche perciò, quanto mai deprecabile non
intervenire legislativamente nel senso dell'abbinamento per
timore di immaginari turbamenti nelle coscienze degli
elettori. Non ha, infatti, alcun fondamento l'opinione che
possa produrre, nell'una o nell'altra direzione, un effetto di
"trascinamento" l'opzione per una della risposte al quesito
referendario rispetto alla scelta elettorale e viceversa. E'
dimostrata, invece, la composizione trasversale degli
schieramenti referendari. D'altra parte, dalla diversità delle
schede, dalla distinzione del tipo di voto referendario
rispetto a quello elettorale, dal diritto di astenersi
dall'una o dall'altra votazione, con il rifiuto della scheda
elettorale o della scheda referendaria, è assicurata al
massimo sia la libertà che la piena autonomia delle elettrici
e degli elettori italiani.
Sono queste le ragioni, onorevoli colleghi, che ci
inducono a chiedervi, con questa proposta di legge, di
integrare l'articolo 34 della legge sui referendum, nel
senso dell'abbinamento delle elezioni comunali, provinciali e
regionali con la celebrazione dei referendum
abrogativi.