XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3756




        Onorevoli Colleghi! - Da trent'anni si discute sulla opportunità di abbinare la data della celebrazione dei referendum con quella delle elezioni regionali, comunali e provinciali quando ne ricorrono le condizioni, coincidendo la scadenza dei consigli comunali o provinciali o regionali con i sessanta giorni entro i quali, a norma dell'articolo 34 della legge n. 352 del 1970, devono essere convocati gli elettori per pronunziarsi sui quesiti referendari ammessi dalla Corte costituzionale. Da trent'anni viene puntualmente contestata sia la scelta dell'abbinamento sia quella opposta, più o meno distanziata che appaia la data fissata per la votazione referendaria rispetto a quella che viene stabilita per le votazioni elettorali.
        E' quanto mai opportuno, quindi, un intervento legislativo che risolva la questione in via definitiva. Perché detto intervento possa essere condiviso, è necessario che risulti tale da corrispondere perfettamente alle esigenze istituzionali coinvolte, che sono quelle della più rigorosa aderenza della scelta ai diritti dei cittadini ed ai princìpi della democrazia. Gli uni e gli altri impongono che rispetto alle varie opzioni sia da privilegiare la soluzione che incentiva la partecipazione, invece di scoraggiarla, e permetta che la sovranità popolare sia esercitata il più ampiamente e il più agevolmente possibile. E' l'abbinamento delle due date che consente il massimo di partecipazione e con esso l'esercizio pieno della sovranità popolare, in ambedue le sue forme, quella che assicura la maggiore rappresentatività delle assemblee elettive, quella che garantisce che la decisione referendaria sia adottata dal maggior numero degli elettori. Per di più, l'abbinamento riduce al minimo il costo per le operazioni referendarie.
        Sarebbe, anche perciò, quanto mai deprecabile non intervenire legislativamente nel senso dell'abbinamento per timore di immaginari turbamenti nelle coscienze degli elettori. Non ha, infatti, alcun fondamento l'opinione che possa produrre, nell'una o nell'altra direzione, un effetto di "trascinamento" l'opzione per una della risposte al quesito referendario rispetto alla scelta elettorale e viceversa. E' dimostrata, invece, la composizione trasversale degli schieramenti referendari. D'altra parte, dalla diversità delle schede, dalla distinzione del tipo di voto referendario rispetto a quello elettorale, dal diritto di astenersi dall'una o dall'altra votazione, con il rifiuto della scheda elettorale o della scheda referendaria, è assicurata al massimo sia la libertà che la piena autonomia delle elettrici e degli elettori italiani.
        Sono queste le ragioni, onorevoli colleghi, che ci inducono a chiedervi, con questa proposta di legge, di integrare l'articolo 34 della legge sui referendum, nel senso dell'abbinamento delle elezioni comunali, provinciali e regionali con la celebrazione dei referendum abrogativi.




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