XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3752




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge scaturisce dalla necessità di colmare una grave lacuna legislativa che riguarda il vergognoso fenomeno dei furti a danno degli assistiti in strutture sanitarie pubbliche.
        Il fenomeno ha raggiunto livelli non più tollerabili.
        La negazione di responsabilità attribuita dall' attuale giurisprudenza alle aziende sanitarie locali ha determinato una preoccupante recrudescenza del fenomeno criminoso anche in conseguenza di una assoluta carenza di controlli.
        L'unica misura di "prevenzione" adottata nei nostri ospedali è demandata a pilateschi volantini di consigli comportamentali distribuiti ai pazienti all'atto di ricoveri programmati (ignorando i ricoveri d'urgenza, gli interventi ambulatoriali, gli esami clinici, eccetera) in cui viene innanzitutto evidenziato il declino della struttura da ogni responsabilità per eventuali furti subiti durante la permanenza in ospedale.
        Nulla quindi è previsto in materia di risarcimento dei furti a danno degli assistiti, nonostante la stipula da parte delle stesse aziende sanitarie locali di onerose polizze di responsabilità civile verso terzi che non contemplano mai questa ipotesi di garanzia.
        La norma su cui occorre intervenire, applicando il criterio dell'analogia, è dunque quella prevista dal codice civile in materia di responsabilità per le cose portate in albergo, ed in particolare l'articolo 1786 in tema di stabilimenti e locali assimilati agli alberghi.
        La lacuna giurisprudenziale appare tanto evidente se si tiene conto del fatto che il suddetto articolo dispone l'applicazione della responsabilità per le cose portate in albergo "agli imprenditori di case di cura", senza estendere o riferire specificamente la disciplina anche alle strutture sanitarie pubbliche.
        La ragione di tale estensione si rende quindi palese ed indifferibile giacché anche gli ospiti assistiti nelle strutture sanitarie pubbliche, vanno garantiti rispetto ad una deviazione da un regolare servizio anche di natura alberghiera, oltre che sanitario, rendendosi di fatto concreta l'opportunità di sottoporre questi cittadini alla custodia delle proprie cose limitatamente a ciò che non costituisca intralcio al godimento del servizio.




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