XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3737




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha l'intento di proporre delle norme che tutelino il mondo del lavoro degli operatori doganali, evitando situazioni di disagio per una categoria di lavoratori che verranno a trovarsi "disoccupati per legge", in nome dell'Unione europea e per il bene dei relativi cittadini, essendo assolutamente indubbio che l'allargamento dell'Unione è sì un contributo al benessere di tutti gli europei e alla reciproca conoscenza tra i popoli, ma comporta anche l'abolizione delle barriere doganali e delle relative posizioni lavorative. Di questo gli spedizionieri ne sono ben convinti.
        La proposta di legge vuole pertanto essere uno strumento che eviti il disperdersi di un patrimonio culturale e professionale maturato con lo studio e con l'apprendimento sul campo, patrimonio che sicuramente inciderà in maniera assai positiva in tutti gli uffici presso i quali questa professionalità sarà utilizzata, contribuendo anche a far giungere lo spirito dell'iniziativa privata in molti uffici pubblici.
        Non si prevede di istituire nuovi posti di lavoro negli uffici pubblici: si prevede solo di poter colmare le eventuali carenze di organico con l'inserimento di persone provenienti dal settore degli operatori doganali.
        Pertanto non è necessaria alcuna spesa da parte dello Stato che non sia stata già programmata.
        Nella fattispecie, l'articolo 1 prevede l'area di destinazione e i beneficiari della legge.
        L'area in cui possono trovare impiego gli operatori doganali è stata individuata nei settori dell'Agenzia delle dogane e in quelli dell'Agenzia delle entrate, nonché nel settore pubblico delle regioni, delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. I beneficiari, oltre che gli spedizionieri doganali, possono essere anche i loro diretti collaboratori, quali sono gli spedizionieri doganali non iscritti agli albi professionali e il personale ausiliario che opera in fase di tirocinio, in attesa di poter fare l'esame di Stato. L'area di destinazione è stata indicata tenendo conto della specifica preparazione professionale: ciò allo scopo di non disperdere un patrimonio culturale e professionale che sicuramente contribuirà a favorire una modernizzazione delle attività pubbliche.
        Il comma 2 dell'articolo 1 indica in due anni l'anzianità minima di appartenenza a ciascun ruolo al fine di evitare l'inserimento abusivo fra i destinatari della legge.
        L'articolo 2 indica le aree di inquadramento alle quali possono aspirare di appartenere gli stessi operatori doganali e le caratteristiche professionali necessarie per accedervi.
        Sono state anche previste le posizioni economiche delle varie figure secondo le relative caratteristiche professionali. L'inquadramento e le posizioni economiche sono state indicate secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri. Per quanto riguarda l'inquadramento e la posizione economica degli aspiranti a entrare nell'amministrazione delle regioni, delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è stato previsto che le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici individuano le posizioni di collocamento equiparate a quelle previste per l'Agenzia delle dogane e per l'Agenzia delle entrate.
        L'articolo 3 demanda al Ministro dell'economia e delle finanze le modalità per individuare i posti vacanti sia presso l'Agenzia delle dogane che presso l'Agenzia delle entrate, nonché le modalità per stabilire la graduatoria per ogni singolo aspirante. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede, in modo analogo, per quanto riguarda l'accesso alle amministrazioni delle regioni, delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
        L'articolo 4 indica gli adempimenti spettanti agli interessati, i contenuti delle istanze che dovranno essere presentate e la documentazione che dovrà essere esibita.
        L'articolo 5 prevede che, per le persone di età relativamente avanzata, possa essere chiesto - in deroga alla normativa previdenziale vigente - il trattamento pensionistico.
        L'articolo 6 indica la possibilità per le aziende e le società che operano nel settore dei trasporti internazionali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige di ricorrere alla cassa integrazione guadagni, per il proprio personale in esubero, per un periodo massimo di due anni.
        L'articolo 7 prevede appositi decreti per l'attuazione delle norme della legge.
        L'articolo 8, infine, prevede l'apposita copertura finanziaria per gli articoli 5 e 6.




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