XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3737
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha
l'intento di proporre delle norme che tutelino il mondo del
lavoro degli operatori doganali, evitando situazioni di
disagio per una categoria di lavoratori che verranno a
trovarsi "disoccupati per legge", in nome dell'Unione europea
e per il bene dei relativi cittadini, essendo assolutamente
indubbio che l'allargamento dell'Unione è sì un contributo al
benessere di tutti gli europei e alla reciproca conoscenza tra
i popoli, ma comporta anche l'abolizione delle barriere
doganali e delle relative posizioni lavorative. Di questo gli
spedizionieri ne sono ben convinti.
La proposta di legge vuole pertanto essere uno strumento
che eviti il disperdersi di un patrimonio culturale e
professionale maturato con lo studio e con l'apprendimento sul
campo, patrimonio che sicuramente inciderà in maniera assai
positiva in tutti gli uffici presso i quali questa
professionalità sarà utilizzata, contribuendo anche a far
giungere lo spirito dell'iniziativa privata in molti uffici
pubblici.
Non si prevede di istituire nuovi posti di lavoro negli
uffici pubblici: si prevede solo di poter colmare le eventuali
carenze di organico con l'inserimento di persone provenienti
dal settore degli operatori doganali.
Pertanto non è necessaria alcuna spesa da parte dello
Stato che non sia stata già programmata.
Nella fattispecie, l'articolo 1 prevede l'area di
destinazione e i beneficiari della legge.
L'area in cui possono trovare impiego gli operatori
doganali è stata individuata nei settori dell'Agenzia delle
dogane e in quelli dell'Agenzia delle entrate, nonché nel
settore pubblico delle regioni, delle province, dei comuni e
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura. I beneficiari, oltre che gli spedizionieri
doganali, possono essere anche i loro diretti collaboratori,
quali sono gli spedizionieri doganali non iscritti agli albi
professionali e il personale ausiliario che opera in fase di
tirocinio, in attesa di poter fare l'esame di Stato. L'area di
destinazione è stata indicata tenendo conto della specifica
preparazione professionale: ciò allo scopo di non disperdere
un patrimonio culturale e professionale che sicuramente
contribuirà a favorire una modernizzazione delle attività
pubbliche.
Il comma 2 dell'articolo 1 indica in due anni l'anzianità
minima di appartenenza a ciascun ruolo al fine di evitare
l'inserimento abusivo fra i destinatari della legge.
L'articolo 2 indica le aree di inquadramento alle quali
possono aspirare di appartenere gli stessi operatori doganali
e le caratteristiche professionali necessarie per
accedervi.
Sono state anche previste le posizioni economiche delle
varie figure secondo le relative caratteristiche
professionali. L'inquadramento e le posizioni economiche sono
state indicate secondo quanto previsto dal contratto
collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri. Per quanto
riguarda l'inquadramento e la posizione economica degli
aspiranti a entrare nell'amministrazione delle regioni, delle
province, dei comuni e delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, è stato previsto che le norme del
contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici
individuano le posizioni di collocamento equiparate a quelle
previste per l'Agenzia delle dogane e per l'Agenzia delle
entrate.
L'articolo 3 demanda al Ministro dell'economia e delle
finanze le modalità per individuare i posti vacanti sia presso
l'Agenzia delle dogane che presso l'Agenzia delle entrate,
nonché le modalità per stabilire la graduatoria per ogni
singolo aspirante. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali provvede, in modo analogo, per quanto riguarda
l'accesso alle amministrazioni delle regioni, delle province,
dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura.
L'articolo 4 indica gli adempimenti spettanti agli
interessati, i contenuti delle istanze che dovranno essere
presentate e la documentazione che dovrà essere esibita.
L'articolo 5 prevede che, per le persone di età
relativamente avanzata, possa essere chiesto - in deroga alla
normativa previdenziale vigente - il trattamento
pensionistico.
L'articolo 6 indica la possibilità per le aziende e le
società che operano nel settore dei trasporti internazionali
delle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige di
ricorrere alla cassa integrazione guadagni, per il proprio
personale in esubero, per un periodo massimo di due anni.
L'articolo 7 prevede appositi decreti per l'attuazione
delle norme della legge.
L'articolo 8, infine, prevede l'apposita copertura
finanziaria per gli articoli 5 e 6.