XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3730
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
vuole proporsi come uno strumento per favorire lo sviluppo
della ricerca scientifica nel nostro Paese.
Promuovere politiche di sostegno delle attività di ricerca
scientifico-tecnologiche è certamente un obiettivo di
fondamentale importanza per concorrere alla promozione della
capacità di innovazione.
In tale senso va rilevato come la spesa per la ricerca
negli ultimi dieci anni sia stata ulteriormente ridotta, con
particolare riferimento alla ricerca di base.
Lo scenario attuale evidenzia da un lato come sia sempre
più impetuosa la crescita di settori produttivi dove
l'innovazione gioca un ruolo strategico e dove la stessa è
fortemente collegata alla scienza e alla tecnologia,
dall'altro come il sistema universitario sia cresciuto negli
anni, portando con sé una notevole richiesta di domanda di
formazione superiore.
L'investimento in ricerca non è sufficiente a sostenere i
costi della stessa; per tali motivi, e soprattutto per evitare
che le possibili conquiste sfumino o vengano limitate per la
mancanza di sostegno finanziario, negli ultimi anni si è
sviluppata la tendenza a ricercare sinergie tra università,
enti di ricerca e privato.
Tuttavia tali sforzi non fanno venire meno l'utilità di
ulteriori iniziative che vadano nella direzione di un sostegno
ai progetti di ricerca.
La presente proposta di legge stabilisce che una quota
dell'8 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) di competenza statale sia destinata al
finanziamento della ricerca scientifica.
Con essa si vuole, pertanto, sensibi1izzare il cittadino,
che viene in tal modo messo nella condizione di partecipare
direttamente, in base ad una sua libera scelta, al sostegno
della ricerca.
La proposta di legge, inoltre, costituisce un importante
strumento del Parlamento per promuovere la sensibilizzazione
su una politica di ricerca e sviluppo che sappia coinvolgere
tutto il Paese.
L'articolo 1 modifica l'articolo 48 della legge 20 maggio
1985, n. 222, introducendo anche la voce "ricerca scientifica"
tra gli interventi dello Stato finanziabili attraverso la
quota dell'8 per mille del gettito IRPEF di sua competenza.
L'articolo 2 modifica l'articolo 2 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.
76, prevedendo tra gli interventi ammessi alla ripartizione
della quota dell'8 per mille o del gettito IRPEF a diretta
gestione statale anche la ricerca scientifica.