XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3719




        Onorevoli Colleghi! - Con la proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione, proponiamo l'avanzamento degli ufficiali i cui ruoli sono stati istituiti dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e precisamente nell'Arma dei carabinieri: ruolo tecnico-operativo; nelle altre Armi e Corpi: ruolo tecnico-amministrativo; nell'Aeronautica: ruolo unico degli specialisti dell'Arma aeronautica; nel Corpo della Guardia di finanza: ruolo tecnico-operativo. Per tali ruoli, la legge ha previsto il grado apicale di maggiore o grado corrispondente con il limite di età fissato a 63 anni.
        Successivamente, con il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, tali ruoli sono stati considerati ad esaurimento e sono stati istituiti altri ruoli speciali, alimentati in prevalenza con il personale appartenente al ruolo dei marescialli. La progressione di carriera di tali ruoli prevede che i maggiori vengano promossi al grado di tenente colonnello ad "anzianità" dopo 5 anni, con la possibilità di progredire fino al grado di Colonnello.
        Lo stesso decreto legislativo n. 490 del 1997 prevede, inoltre, che gli Ufficiali del ruolo tecnico vengano promossi al grado di maggiore dopo 12 anni dalla nomina a tenente. In considerazione di tale norma, il personale interessato permane nel grado di maggiore per un periodo medio di 9-12 anni, fino al collocamento in congedo per limiti di età.
        Poichè, per l'accezione militare, il grado di maggiore è considerato assimilabile a tutti gli effetti al grado di tenente colonnello (tanto più che nella gerarchia della Polizia di Stato il grado corrispondente di maggiore è stato abolito), con il presente disegno di legge si chiede di istituire il grado di tenente colonnello anche per i ruoli tecnici delle Forze armate e della Guardia di finanza.
        L'istituzione di tale grado non comporta oneri in quanto tutto il personale interessato, al momento dell'acquisizione di tale diritto, è già "omogeneizzato", cioè equiparato ai fini dello stipendio al grado di colonnello. Il grado di tenente colonnello, in definitiva, diventerebbe un riconoscimento gratificante per quel personale che presta servizio nelle Forze armate da più di 35 anni.
        In tale contesto, considerato che lo spirito del legislatore, con l'istituzione di tali ruoli avvenuta con la legge 10 maggio 1983, n. 212, era quello di dare la possibilità al personale sottufficiale, più meritevole, che rivestiva il grado apicale di maresciallo di 1^ classe/scelto (grado attualmente corrispondente a quello di 1^ maresciallo/luogotenente), di progredire nella carriera e di continuare a fornire in seno alle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato, un prezioso e fattivo contributo scaturente dal brillante curriculum di carriera e da maturata esperienza personale, si propone l'integrazione alle norme d'avanzamento degli ufficiali dei ruoli in argomento, prevedendo per essi l'avanzamento al grado di tenente colonnello/capitano di fregata per la Marina militare "ad anzianità", includendo nell'aliquota di valutazione gli ufficiali aventi quattro anni di anzianità nel grado di maggiore.




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