XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3719
Onorevoli Colleghi! - Con la proposta di legge che
sottoponiamo alla vostra attenzione, proponiamo l'avanzamento
degli ufficiali i cui ruoli sono stati istituiti dall'articolo
53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e precisamente
nell'Arma dei carabinieri: ruolo tecnico-operativo; nelle
altre Armi e Corpi: ruolo tecnico-amministrativo;
nell'Aeronautica: ruolo unico degli specialisti dell'Arma
aeronautica; nel Corpo della Guardia di finanza: ruolo
tecnico-operativo. Per tali ruoli, la legge ha previsto il
grado apicale di maggiore o grado corrispondente con il limite
di età fissato a 63 anni.
Successivamente, con il decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, tali ruoli sono stati considerati ad esaurimento
e sono stati istituiti altri ruoli speciali, alimentati in
prevalenza con il personale appartenente al ruolo dei
marescialli. La progressione di carriera di tali ruoli prevede
che i maggiori vengano promossi al grado di tenente colonnello
ad "anzianità" dopo 5 anni, con la possibilità di progredire
fino al grado di Colonnello.
Lo stesso decreto legislativo n. 490 del 1997 prevede,
inoltre, che gli Ufficiali del ruolo tecnico vengano promossi
al grado di maggiore dopo 12 anni dalla nomina a tenente. In
considerazione di tale norma, il personale interessato permane
nel grado di maggiore per un periodo medio di 9-12 anni, fino
al collocamento in congedo per limiti di età.
Poichè, per l'accezione militare, il grado di maggiore è
considerato assimilabile a tutti gli effetti al grado di
tenente colonnello (tanto più che nella gerarchia della
Polizia di Stato il grado corrispondente di maggiore è stato
abolito), con il presente disegno di legge si chiede di
istituire il grado di tenente colonnello anche per i ruoli
tecnici delle Forze armate e della Guardia di finanza.
L'istituzione di tale grado non comporta oneri in quanto
tutto il personale interessato, al momento dell'acquisizione
di tale diritto, è già "omogeneizzato", cioè equiparato ai
fini dello stipendio al grado di colonnello. Il grado di
tenente colonnello, in definitiva, diventerebbe un
riconoscimento gratificante per quel personale che presta
servizio nelle Forze armate da più di 35 anni.
In tale contesto, considerato che lo spirito del
legislatore, con l'istituzione di tali ruoli avvenuta con la
legge 10 maggio 1983, n. 212, era quello di dare la
possibilità al personale sottufficiale, più meritevole, che
rivestiva il grado apicale di maresciallo di 1^ classe/scelto
(grado attualmente corrispondente a quello di 1^
maresciallo/luogotenente), di progredire nella carriera e di
continuare a fornire in seno alle Forze armate e ai Corpi
armati dello Stato, un prezioso e fattivo contributo
scaturente dal brillante curriculum di carriera e da
maturata esperienza personale, si propone l'integrazione alle
norme d'avanzamento degli ufficiali dei ruoli in argomento,
prevedendo per essi l'avanzamento al grado di tenente
colonnello/capitano di fregata per la Marina militare "ad
anzianità", includendo nell'aliquota di valutazione gli
ufficiali aventi quattro anni di anzianità nel grado di
maggiore.