XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3691
Onorevoli Colleghi! - Com'è noto, sulla spinta di
sempre più drammatici episodi di cronaca, sono stati
recentemente varati alcuni provvedimenti legislativi che
innovando profondamente la materia dei delitti contro la
morale e la libertà sessuale, prestano una particolare
attenzione alla disciplina dei casi di violenza sui minori
anche nell'ambiente familiare.
In particolare, con la legge 3 agosto 1998, n. 269, è
stata introdotta una serie di norme contro la pedofilia, che
costituisce il risultato dell'impegno assunto dal nostro Paese
in virtù della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a
New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con la legge 27
maggio 1991, n. 176, e della successiva Dichiarazione finale
della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto
1996, in ordine alla tutela dei fanciulli contro ogni forma di
sfruttamento e di violenza sessuali, a salvaguardia del loro
sviluppo fisico, psicofisico, spirituale, morale e sociale.
La proposta di legge è composta da sei articoli di cui i
primi cinque sostituiscono o modificano gli articoli
600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-sexies e 600-septies del codice penale.
L'articolo 6 sostituisce l'articolo 17 della legge n. 269 del
1998. Di particolare rilevanza sono le modifiche che vengono
apportate con gli articoli 5 e 6: il primo prevede le varie
ipotesi di interdizione dai pubblici uffici e il secondo
istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il
Centro per la tutela dell'infanzia.