XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3691




        Onorevoli Colleghi! - Com'è noto, sulla spinta di sempre più drammatici episodi di cronaca, sono stati recentemente varati alcuni provvedimenti legislativi che innovando profondamente la materia dei delitti contro la morale e la libertà sessuale, prestano una particolare attenzione alla disciplina dei casi di violenza sui minori anche nell'ambiente familiare.
        In particolare, con la legge 3 agosto 1998, n. 269, è stata introdotta una serie di norme contro la pedofilia, che costituisce il risultato dell'impegno assunto dal nostro Paese in virtù della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176, e della successiva Dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, in ordine alla tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e di violenza sessuali, a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicofisico, spirituale, morale e sociale.
        La proposta di legge è composta da sei articoli di cui i primi cinque sostituiscono o modificano gli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-sexies e 600-septies del codice penale. L'articolo 6 sostituisce l'articolo 17 della legge n. 269 del 1998. Di particolare rilevanza sono le modifiche che vengono apportate con gli articoli 5 e 6: il primo prevede le varie ipotesi di interdizione dai pubblici uffici e il secondo istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Centro per la tutela dell'infanzia.




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