XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3686




        Onorevoli Colleghi! - Gli errori commessi nell'amministrazione della giustizia non possono in alcun modo ricadere sugli individui. In particolare, l'uso distorto o, meglio, l'abuso compiuto da una parte della magistratura dell'istituto delle misure cautelari lede il diritto alla libertà personale di coloro i quali ne sono ingiustamente destinatari.
        Non possiamo dimenticare che l'indiscriminata applicazione della custodia cautelare, o dell'arresto, ha indotto taluni di coloro che li hanno subiti fino al gesto estremo del suicidio.
        Dagli anni '90 ad oggi il clima giudiziario è cambiato ed alcuni eccessi sono venuti meno. La disciplina che ha consentito, e consente, un'applicazione distorta di tali misure, non è stata però sostanzialmente modificata.
        La tutela del diritto inalienabile della libertà personale, garantito dalla Costituzione, è uno dei principi su cui si fonda il vivere civile in una società moderna. Pertanto, tale diritto può essere limitato dal giudice, con l'applicazione di misure cautelari, solo dopo un'attenta e scrupolosa valutazione sia della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, sia dell'indispensabilità delle misure. Di conseguenza, il giudice, qualora disponga l'applicazione di tali misure, deve sempre far tesoro di tutta l'esperienza maturata. Infatti, la legge n. 117 del 1988, recante norme in tema di risarcimento dei danni causati nell'esercizio di funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati, prevede espressamente il diritto alla riparazione a favore delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione.
        Gli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale stabiliscono, per chi è ingiustamente detenuto, il diritto ad una riparazione, così come previsto dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n. 848, e dall'articolo 9 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881.
        Tuttavia, tale disciplina è assolutamente insufficiente e lacunosa per più di un motivo:

            il comma 4 dell'articolo 314 del codice di procedura penale, esclude la riparazione per ingiusta detenzione "(...) per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo". In tal modo, non è disciplinata l'ipotesi nella quale un soggetto, in regime di custodia cautelare per un titolo di reato che preveda l'arresto, abbia diritto alla riparazione, qualora con provvedimento definitivo sia riconosciuto responsabile di altro titolo di reato che non preveda la custodia cautelare;

            l'articolo 315 del codice di procedura penale, al comma 2, disciplina l'entità della riparazione per ingiusta detenzione prevedendo un tetto massimo pari a 516.456,90 euro, mentre è opportuno non porre alcun limite al risarcimento.

        Il danno procurato a chi subisce ingiustamente la restrizione della propria libertà, infatti, è così difficilmente valutabile a priori, e così grave di per sé, che la previsione di un tetto massimo di risarcimento è chiaramente ingiusta ed ingiustificabile.
        Si consideri quale stravolgimento della persona, e della sua vita lavorativa, affettiva e di relazione, comporta l'essere destinatario di una misura cautelare; pertanto, il ristoro deve essere completo, anche se nessun risarcimento sarà mai in grado di restituire la dignità personale e la reputazione lese dall'adozione di una misura, se ingiusta, mortificante.
        In tal senso, si presenta questa proposta, che prevede il diritto alla riparazione anche quando la custodia cautelare è seguita ad un provvedimento poi ritenuto illegittimo (articolo 1) e l'abrogazione del limite di 516.456,90 euro previsto dalla vigente normativa (articolo 2).




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