XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3686
Onorevoli Colleghi! - Gli errori commessi
nell'amministrazione della giustizia non possono in alcun modo
ricadere sugli individui. In particolare, l'uso distorto o,
meglio, l'abuso compiuto da una parte della magistratura
dell'istituto delle misure cautelari lede il diritto alla
libertà personale di coloro i quali ne sono ingiustamente
destinatari.
Non possiamo dimenticare che l'indiscriminata applicazione
della custodia cautelare, o dell'arresto, ha indotto taluni di
coloro che li hanno subiti fino al gesto estremo del
suicidio.
Dagli anni '90 ad oggi il clima giudiziario è cambiato ed
alcuni eccessi sono venuti meno. La disciplina che ha
consentito, e consente, un'applicazione distorta di tali
misure, non è stata però sostanzialmente modificata.
La tutela del diritto inalienabile della libertà
personale, garantito dalla Costituzione, è uno dei principi su
cui si fonda il vivere civile in una società moderna.
Pertanto, tale diritto può essere limitato dal giudice, con
l'applicazione di misure cautelari, solo dopo un'attenta e
scrupolosa valutazione sia della sussistenza dei presupposti
previsti dalla legge, sia dell'indispensabilità delle misure.
Di conseguenza, il giudice, qualora disponga l'applicazione di
tali misure, deve sempre far tesoro di tutta l'esperienza
maturata. Infatti, la legge n. 117 del 1988, recante norme in
tema di risarcimento dei danni causati nell'esercizio di
funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati,
prevede espressamente il diritto alla riparazione a favore
delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta
detenzione.
Gli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale
stabiliscono, per chi è ingiustamente detenuto, il diritto ad
una riparazione, così come previsto dalla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva
con legge 4 agosto 1955 n. 848, e dall'articolo 9 del Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici, reso
esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881.
Tuttavia, tale disciplina è assolutamente insufficiente e
lacunosa per più di un motivo:
il comma 4 dell'articolo 314 del codice di procedura
penale, esclude la riparazione per ingiusta detenzione "(...)
per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai
fini della determinazione della misura di una pena ovvero per
il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione
della custodia siano state sofferte anche in forza di altro
titolo". In tal modo, non è disciplinata l'ipotesi nella quale
un soggetto, in regime di custodia cautelare per un titolo di
reato che preveda l'arresto, abbia diritto alla riparazione,
qualora con provvedimento definitivo sia riconosciuto
responsabile di altro titolo di reato che non preveda la
custodia cautelare;
l'articolo 315 del codice di procedura penale, al comma
2, disciplina l'entità della riparazione per ingiusta
detenzione prevedendo un tetto massimo pari a 516.456,90 euro,
mentre è opportuno non porre alcun limite al risarcimento.
Il danno procurato a chi subisce ingiustamente la
restrizione della propria libertà, infatti, è così
difficilmente valutabile a priori, e così grave di per sé, che
la previsione di un tetto massimo di risarcimento è
chiaramente ingiusta ed ingiustificabile.
Si consideri quale stravolgimento della persona, e della
sua vita lavorativa, affettiva e di relazione, comporta
l'essere destinatario di una misura cautelare; pertanto, il
ristoro deve essere completo, anche se nessun risarcimento
sarà mai in grado di restituire la dignità personale e la
reputazione lese dall'adozione di una misura, se ingiusta,
mortificante.
In tal senso, si presenta questa proposta, che prevede il
diritto alla riparazione anche quando la custodia cautelare è
seguita ad un provvedimento poi ritenuto illegittimo (articolo
1) e l'abrogazione del limite di 516.456,90 euro previsto
dalla vigente normativa (articolo 2).