XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3680
Onorevoli Colleghi! - Le associazioni pro-loco
sono sorte in Italia negli ultimi decenni del secolo scorso
con nomi diversi, come già avveniva in altri Paesi europei:
comitati di cura, società per il concorso di forestieri,
associazioni per il movimento dei forestieri, società di
abbellimento, oppure semplicemente "pro". Il nome
"pro-loco" fu in breve tempo generalizzato a tutte le
associazioni turistiche locali.
Nel 1962 si costituì l'Unione nazionale pro-loco
d'Italia che ottenne nel 1965 l'istituzione dell'albo
nazionale delle pro-loco presso il Ministero del turismo
e dello spettacolo. A seguito della soppressione di tale
Ministero, venne cancellato anche l'albo nazionale delle
pro-loco; molte regioni inserirono le pro-loco
nella normativa in materia di promozione turistica, mentre in
altre regioni mancano ancora oggi riferimenti normativi
specifici.
Le associazioni pro-loco in Italia sono circa 5.600
e presso molti comuni svolgono, attraverso una miriade di
iniziative, un ruolo essenziale nel tutelare, promuovere e
valorizzare le locali ricchezze turistiche, ambientali,
culturali e storiche, nell'organizzare attività del tempo
libero, nel favorire l'accrescimento delle strutture, delle
infrastrutture e dei servizi rivolti principalmente alla
popolazione residente, aiutandola a conoscere e a vivere più
intensamente il proprio ambiente naturale ed umano.
Le associazioni pro-loco sono organismi no
profit che hanno sviluppato nel tempo specifiche
competenze, capaci di rapportarsi positivamente con le
istituzioni locali, svolgendo un'importantissima funzione di
stimolo sul livello di sviluppo delle comunità in cui
operano.
Proprio per la natura di totale volontariato che
caratterizza le associazioni pro-loco è indispensabile
che ad esse siano riconosciuti alcuni benefìci fiscali al pari
delle altre associazioni senza finalità di lucro.
La presente proposta di legge mira ad estendere alle
associazioni pro-loco l'inapplicabilità delle
disposizioni in materia di perdita della qualifica di ente non
commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986. Tale articolo stabilisce una
presunzione legale di perdita della qualifica di ente non
commerciale ove l'ente, indipendentemente dalle disposizioni
statutarie, eserciti prevalentemente attività commerciale per
un intero periodo di imposta.
Questa esclusione era già stabilita per gli enti
ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche e
successivamente, con la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge
finanziaria per il 2003), era stata prevista anche per le
associazioni sportive dilettantistiche.
E' importante quindi estendere tale previsione alle
associazioni pro-loco, in quanto pur in presenza di
notevoli introiti di natura commerciale non potrebbe essere
più contestata la qualifica di ente non commerciale e
conseguentemente l'applicazione della legge n. 398 del 1991
per la prevalenza dell'attività commerciale rispetto a quella
istituzionale.