XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3666
Onorevoli Colleghi! - Il riconoscimento e la tutela
della dignità degli animali in quanto "esseri senzienti" e non
semplici prodotti da utilizzare costituiscono, ormai, un
valore fortemente condiviso e difeso dalla maggior parte dei
cittadini italiani.
Peraltro l'esigenza di salvaguardarne la dignità e il
benessere è stata finora desunta, nel nostro ordinamento
costituzionale, attraverso ricostruzioni interpretative
ispirate, di volta in volta, da un diverso grado di
sensibilità o di percezione del problema.
L'evoluzione di tali ricostruzioni interpretative è stata
di fatto incentivata dalla crescente sensibilità sociale,
politica e giurisprudenziale non solo per le più generali
problematiche ambientali ma anche per quanto più
specificamente attiene alla qualità della vita dell'uomo che,
nella sua dimensione individuale e relazionale, interagisce e
interviene nel corso della stessa esistenza delle specie
animali.
In mancanza, tuttavia, di un principio formalmente
espresso in tale senso nel testo della nostra Costituzione,
l'esigenza di tutela e di preservazione delle specie animali e
stata più genericamente riferita alla disposizione relativa
alla tutela del patrimonio naturale (articolo 9 della
Costituzione), di cui peraltro gli sviluppi della
giurisprudenza costituzionale hanno progressivamente adeguato
i contenuti salienti all'evoluzione della sensibilità e della
cultura ambientale della nostra società. Il che ha comportato
nella normativa di dettaglio, così come nella giurisprudenza,
ulteriori specificazioni riferite a singoli aspetti della
questione, senza che i diversi interventi nei rispettivi
ambiti materiali e ai diversi livelli di competenza
corrispondessero necessariamente a un quadro sistematico,
coordinato e organico, in cui il riconoscimento e la tutela
della dignità degli animali costituissero un generale
principio di riferimento non solo per quanto è stato
lodevolmente fatto ma, soprattutto, per quanto resta ancora da
fare.
Con la presente proposta di legge costituzionale si
intende sopperire a tale lacuna formale, integrando il
contenuto dell'articolo 9 della Costituzione con la menzione
esplicita della dignità degli animali nel patrimonio di valori
che la Repubblica promuove e tutela.
Tale integrazione ha due finalità precipue: in primo
luogo, quella di offrire al legislatore statale e regionale,
così come all'interprete del diritto, un ulteriore parametro
di bilanciamento nell'ambito della tavola dei princìpi e dei
valori costituzionali delineata nei primi dodici articoli
della Costituzione; in secondo luogo, quella di consentire una
ricomposizione organica della normativa vigente nell'ambito di
un espresso valore di riferimento, valutandone e adeguandone
l'efficacia in relazione alla crescita culturale, civile ed
economica della società.
Sotto il primo profilo, l'orientamento che ispira questa
proposta di legge costituzionale, sebbene non animato da una
concezione esclusivamente antropocentrica dell'ordinamento
costituzionale, muove dalla considerazione che una reale
tutela delle specie animali possa in concreto giuridicamente
fondarsi sul formale riconoscimento della loro dignità quale
presupposto del rispetto e della garanzia del loro benessere e
che tale valore di riferimento debba costituire uno degli
elementi del complessivo bilanciamento di princìpi e di valori
costituzionalmente riconosciuti che sottende all'evoluzione
dell'insieme delle norme e della giurisprudenza in cui si
sostanzia il "diritto vivente".
Segni evidenti del consolidamento di tale valore nella
coscienza collettiva possono scorgersi non solo nelle svariate
manifestazioni di sensibilità nelle iniziative di
sensibilizzazione animalista sempre più di frequente
rilevabili nel Paese ma anche in alcuni recenti sviluppi della
legislazione, fra cui l'inasprimento dei profili sanzionatori
relativi al maltrattamento e all'abbandono di animali,
recentemente votato all'unanimità da questa Camera. Ed è
proprio sulla base di tali sviluppi che la proposta di legge
costituzionale, intende favorire un ulteriore progresso
qualitativo consistente nel riconoscimento formale a livello
costituzionale del passaggio programmatico dalla cultura della
sanzione dei comportamenti negativi alla cultura
dell'educazione a comportamenti positivi rispetto alla dignità
degli animali, quale necessaria premessa per la prevenzione
del loro maltrattamento e del loro abbandono.
A questo rilevante cambio di prospettiva si correla la
seconda finalità precipua della proposta di legge
costituzionale, espressione appunto di un'attitudine
attivamente positiva anziché di un orientamento meramente
sanzionatorio in relazione alla tutela della dignità degli
animali: una volta infatti auspicabilmente riconosciuto con il
più ampio consenso politico l'inserimento esplicito di tale
valore nella Costituzione, il legislatore statale come quello
regionale disporrebbero di un effettivo parametro di
valutazione circa l'adeguatezza formale e sostanziale dei
rispettivi interventi normativi, pregressi o futuri, rispetto
a tale valore stabilmente proclamato e non più demandato alla
occasionale convergenza fra diffusa sensibilità sociale e
maggioranze politiche contingenti. La formulazione testuale di
tale valore che presentiamo, costituirebbe peraltro una
garanzia rispetto a potenziali strumentalizzazioni
estremizzanti che, forzandone o snaturandone il significato
formale, finirebbero con lederne il contenuto dispositivo. Ciò
che qui si propone non è infatti uno stravolgimento della
tavola dei princìpi e dei valori delineata dai primi dodici
articoli della nostra Costituzione ma una sua armoniosa
integrazione attraverso cui elevare ad una valenza
giuridicamente formale l'espressione di un sentire socialmente
diffuso.
Esempi e incoraggiamenti in tal senso ci provengono anche
dagli sviluppi della legislazione dell'Unione europea e
dall'esperienza di ordinamenti costituzionali di altri Paesi
europei: accanto al consolidamento di un rilevante corpus
normativo e documentale comunitario concernente il
benessere degli animali e il rispetto delle condizioni
naturali della loro esistenza, giova infatti qui ricordare la
recente riforma della Costituzione federale tedesca del luglio
2002, il cui articolo 20-a, nella nuova formulazione, assegna
all'azione dello Stato, per la sua responsabilità verso le
future generazioni, la finalità di tutelare i fondamenti
naturali della vita "e gli animali" mediante l'esercizio della
potestà legislativa, amministrativa e giurisdizionale, secondo
le condizioni stabilite dalla legge e dal diritto. In tale
prospettiva, la tutela degli animali assurge formalmente al
rango di finalità dell'azione dello Stato nelle sue diverse
esplicazioni legislative, amministrative e giurisdizionali:
una finalità il cui perseguimento dovrà essere oggetto di
valutazione ponderata rispetto al perseguimento delle altre
finalità che la Costituzione correla alla responsabilità dello
Stato verso le future generazioni.
In questa prospettiva, che di fatto accomuna gli
ordinamenti costituzionali delle democrazie contemporanee, si
ribadisce l'importanza della formale proclamazione di un
valore costituzionale quale quello che qui si propone, come
espressione di una tappa del percorso di maturazione culturale
e civile che le generazioni presenti hanno compiuto e che
intendono consolidare e tramandare a quelle future.