XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3660
Onorevoli Colleghi! - Il recepimento delle direttive
europee ha comportato non solo l'aggiornamento normativo della
materia dell'igiene e degli infortuni sul lavoro, ma anche
quello delle tecnologie disponibili ed utilizzabili al fine di
assicurare la protezione dalla umidità dei locali adibiti al
lavoro, la cubatura degli ambienti e la ventilazione richieste
per garantire la qualità dell'aria confinata, l'illuminazione
idonea alla nitidezza dell'immagine e all'adattamento
dell'organo visivo, per la prevenzione degli infortuni.
Il ricorso alle tecnologie oggi disponibili è suggerito
anche dalla normativa di settore.
Infatti, l'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo
n. 626 del 1994, che ha sostituito l'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, consente il
ricorso all'installazione di impianti di areazione per
assicurare la salubrità dell'aria; così pure il comma 8 del
predetto articolo, che ha sostituito l'articolo 10 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del
1956, ammette, nei locali privi di illuminazione naturale, il
ricorso a dispositivi che consentono una adeguata
illuminazione artificiale che salvaguardi la sicurezza, la
salute e il benessere dei lavoratori.
Considerato, però, che in tutti i locali adibiti al lavoro
debbono essere assicurati i migliori effetti resi possibili
dal ricorso alle più innovative tra le tecnologie disponibili,
risulta priva di significato la norma che vieta "di adibire al
lavoro locali chiusi sotterranei e semi-sotterranei (...)"
(articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303
del 1956), essendo evidente la possibilità di soddisfare
ugualmente i requisiti richiesti dalla fisiologia
dell'organismo umano e finalizzati alla sicurezza, alla salute
e al benessere dei lavoratori.
Di qui derivano le modifiche dell'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, contenute
nella presente proposta di legge.