XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3651-A
Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e
comunitari ha approvato la proposta di legge n. 3651 con
l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento,
adottando la relazione alla proposta di legge presentata al
Senato, che viene allegata.
CRAXI, Relatore.
Allegato.
L'Accordo tra l'Italia e lo Yemen nei campi della
cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia,
firmato a Sana'a il 3 marzo 1998, rientra nella linea politica
cui si ispira il Ministero degli affari esteri, volta a
valorizzare le capacità di proiezione internazionale e di
cooperazione bilaterale offerte da tale strumento di politica
estera.
Oltre alla già rilevante valenza bilaterale dell'Accordo
in esame, esso si inserisce in particolare in un promettente
scenario generale nel quale diversi Paesi dell'Area presentano
favorevoli spazi di penetrazione nei confronti della presenza
culturale italiana.
L'Accordo determina i princìpi ed i settori attraverso i
quali dovrà operare la collaborazione culturale e scientifica
tra i due Paesi. Particolarmente individuati sono i campi
prioritari in cui attuare la maggiore attività: cooperazione
interuniversitaria, insegnamento della lingua e cultura,
rapporti artistico-culturali, settore archeologico.
L'articolo 1 assume nel primo paragrafo un carattere
essenzialmente preambolare. Nel secondo paragrafo dello stesso
articolo viene invece regolato il settore prioritario
dell'insegnamento della lingua con il reciproco impegno a
sostenere le iniziative che, nel rispetto delle legislazioni
interne, promuovono la diffusione e l'insegnamento della
propria lingua nel territorio dell'altro Paese.
L'articolo 2 disciplina il settore prioritario della
cooperazione accademica mediante l'incoraggiamento dello
scambio di docenti, ricercatori e personalità della
cultura.
L'articolo 3 prevede l'eventuale ricorso di comune
accordo ad organismi internazionali per il finanziamento o
l'attuazione di programmi o di progetti previsti nell'Accordo
in esame.
L'articolo 4 concerne il campo dei rapporti
artistico-culturali tra i due Paesi e tende allo sviluppo
della collaborazione nella musica, danza, teatro e cinema
attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione
a festival, rassegne cinematografiche ed altre
manifestazioni. In tale quadro le Parti assumono l'impegno a
scambiarsi mostre di alto livello, in grado di esprimere
significativamente il proprio patrimonio artistico e
culturale.
L'articolo 5 garantisce l'attività sul territorio di
ciascuna delle Parti contraenti delle istituzioni culturali
dell'altro Paese, quali istituti di cultura, associazioni
culturali ed istituzioni scolastiche.
L'articolo 6 disciplina il settore prioritario dello
studio della lingua e della letteratura dell'altra Parte
contraente mediante l'istituzione di cattedre e lettorati,
collegandosi al secondo paragrafo dell'articolo 1.
L'articolo 7 prevede la possibilità che le Parti giungano
ad accordi per il regolamento ai soli fini scolastici dei
titoli di studio rilasciati dalle istituzioni scolastiche
statali e legalmente riconosciute dell'altro Paese e per il
riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati da
università o istituti universitari, purché vi sia
corrispondenza tra i programmi di studio.
L'articolo 8 prevede attività di collaborazione nel
settore della scienza e della tecnologia in aree di comune
interesse da definire in sede di protocollo esecutivo. A tale
scopo è previsto lo scambio di documentazione scientifica
(a), lo scambio di esperti e specialisti attraverso
visite reciproche (b), l'organizzazione di conferenze e
seminari (c) e la realizzazione di ricerche congiunte e
studi in aree concordate (d). L'articolo prevede inoltre
al quarto paragrafo l'impegno delle Parti ad incoraggiare e
promuovere le relazioni e la collaborazione tra le
organizzazioni e le istituzioni scientifiche, pubbliche o
private, che operano nel settore delle nuove tecnologie.
L'articolo 9 prevede attività di collaborazione nel
settore prioritario dell'archeologia, del restauro,
dell'artigianato e delle arti tradizionali. Di maggiore
interesse appare la collaborazione nel campo dell'archeologia
per l'attuazione della quale viene manifestata la volontà di
sostenere, in termini di reciprocità, le missioni
archeologiche attuate in uno dei due Paesi da studiosi
dell'altra Parte.
L'articolo 10 regolamenta la reciproca offerta di borse
di studio a studenti universitari e laureati per studi e
ricerche a livello universitario e postuniversitario.
L'articolo 11 è espressione dell'esigenza, che si è
ritenuto di far valere in tutti i recenti Accordi culturali,
di stabilire una più stretta collaborazione per combattere il
traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi
audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri
oggetti di valore dell'altro Paese.
Gli articoli 12, 13, 15 e 16 completano il quadro della
cooperazione culturale tra i due Paesi, ponendo l'accento
sulla collaborazione nei settori dello sport, della gioventù,
della vita politica, economica, culturale e sociale, del
turismo culturale, degli archivi e biblioteche, della
radio-televisione.
L'articolo 14 ordina il settore della collaborazione
scolastica attraverso lo studio dei rispettivi sistemi
scolastici, nell'ottica di una maggiore conoscenza reciproca
di questi ultimi. Lo strumento principale di tale terreno di
cooperazione è rappresentato dallo scambio di esperti.
L'articolo 17 prevede infine la costituzione di una
Commissione mista culturale e scientifica che dovrà tradurre
in norme precise (attraverso Programmi esecutivi a carattere
pluriennale) i princìpi accolti dall'Accordo.
L'Accordo, che entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo
scambio degli strumenti di ratifica (articolo 18), avrà durata
illimitata, salvo denuncia di una delle due Parti con un
preavviso di sei mesi (articolo 19). Quest'ultima costituisce
una clausola formale che viene di regola inserita in tutti gli
Accordi culturali.