XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3651-A




        Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato la proposta di legge n. 3651 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione alla proposta di legge presentata al Senato, che viene allegata.

CRAXI, Relatore.



Allegato.


          L'Accordo tra l'Italia e lo Yemen nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, firmato a Sana'a il 3 marzo 1998, rientra nella linea politica cui si ispira il Ministero degli affari esteri, volta a valorizzare le capacità di proiezione internazionale e di cooperazione bilaterale offerte da tale strumento di politica estera.
          Oltre alla già rilevante valenza bilaterale dell'Accordo in esame, esso si inserisce in particolare in un promettente scenario generale nel quale diversi Paesi dell'Area presentano favorevoli spazi di penetrazione nei confronti della presenza culturale italiana.
          L'Accordo determina i princìpi ed i settori attraverso i quali dovrà operare la collaborazione culturale e scientifica tra i due Paesi. Particolarmente individuati sono i campi prioritari in cui attuare la maggiore attività: cooperazione interuniversitaria, insegnamento della lingua e cultura, rapporti artistico-culturali, settore archeologico.
          L'articolo 1 assume nel primo paragrafo un carattere essenzialmente preambolare. Nel secondo paragrafo dello stesso articolo viene invece regolato il settore prioritario dell'insegnamento della lingua con il reciproco impegno a sostenere le iniziative che, nel rispetto delle legislazioni interne, promuovono la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altro Paese.
          L'articolo 2 disciplina il settore prioritario della cooperazione accademica mediante l'incoraggiamento dello scambio di docenti, ricercatori e personalità della cultura.
          L'articolo 3 prevede l'eventuale ricorso di comune accordo ad organismi internazionali per il finanziamento o l'attuazione di programmi o di progetti previsti nell'Accordo in esame.
          L'articolo 4 concerne il campo dei rapporti artistico-culturali tra i due Paesi e tende allo sviluppo della collaborazione nella musica, danza, teatro e cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche ed altre manifestazioni. In tale quadro le Parti assumono l'impegno a scambiarsi mostre di alto livello, in grado di esprimere significativamente il proprio patrimonio artistico e culturale.
          L'articolo 5 garantisce l'attività sul territorio di ciascuna delle Parti contraenti delle istituzioni culturali dell'altro Paese, quali istituti di cultura, associazioni culturali ed istituzioni scolastiche.
          L'articolo 6 disciplina il settore prioritario dello studio della lingua e della letteratura dell'altra Parte contraente mediante l'istituzione di cattedre e lettorati, collegandosi al secondo paragrafo dell'articolo 1.
          L'articolo 7 prevede la possibilità che le Parti giungano ad accordi per il regolamento ai soli fini scolastici dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni scolastiche statali e legalmente riconosciute dell'altro Paese e per il riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati da università o istituti universitari, purché vi sia corrispondenza tra i programmi di studio.
          L'articolo 8 prevede attività di collaborazione nel settore della scienza e della tecnologia in aree di comune interesse da definire in sede di protocollo esecutivo. A tale scopo è previsto lo scambio di documentazione scientifica (a), lo scambio di esperti e specialisti attraverso visite reciproche (b), l'organizzazione di conferenze e seminari (c) e la realizzazione di ricerche congiunte e studi in aree concordate (d). L'articolo prevede inoltre al quarto paragrafo l'impegno delle Parti ad incoraggiare e promuovere le relazioni e la collaborazione tra le organizzazioni e le istituzioni scientifiche, pubbliche o private, che operano nel settore delle nuove tecnologie.
          L'articolo 9 prevede attività di collaborazione nel settore prioritario dell'archeologia, del restauro, dell'artigianato e delle arti tradizionali. Di maggiore interesse appare la collaborazione nel campo dell'archeologia per l'attuazione della quale viene manifestata la volontà di sostenere, in termini di reciprocità, le missioni archeologiche attuate in uno dei due Paesi da studiosi dell'altra Parte.
          L'articolo 10 regolamenta la reciproca offerta di borse di studio a studenti universitari e laureati per studi e ricerche a livello universitario e postuniversitario.
          L'articolo 11 è espressione dell'esigenza, che si è ritenuto di far valere in tutti i recenti Accordi culturali, di stabilire una più stretta collaborazione per combattere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore dell'altro Paese.
          Gli articoli 12, 13, 15 e 16 completano il quadro della cooperazione culturale tra i due Paesi, ponendo l'accento sulla collaborazione nei settori dello sport, della gioventù, della vita politica, economica, culturale e sociale, del turismo culturale, degli archivi e biblioteche, della radio-televisione.
          L'articolo 14 ordina il settore della collaborazione scolastica attraverso lo studio dei rispettivi sistemi scolastici, nell'ottica di una maggiore conoscenza reciproca di questi ultimi. Lo strumento principale di tale terreno di cooperazione è rappresentato dallo scambio di esperti.
          L'articolo 17 prevede infine la costituzione di una Commissione mista culturale e scientifica che dovrà tradurre in norme precise (attraverso Programmi esecutivi a carattere pluriennale) i princìpi accolti dall'Accordo.
          L'Accordo, che entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica (articolo 18), avrà durata illimitata, salvo denuncia di una delle due Parti con un preavviso di sei mesi (articolo 19). Quest'ultima costituisce una clausola formale che viene di regola inserita in tutti gli Accordi culturali.




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