XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3648




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 82, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha introdotto nell'ordinamento la possibilità di trasformare il gettone di presenza per i consiglieri degli enti locali in indennità di funzione, purché ciò comporti pari o minori oneri finanziari per l'ente.
        Tuttavia, le circolari interpretative emanate dal Ministero dell'interno (n. 5/2001 del 10 luglio 2001 e n. 8/2001 del 10 novembre 2001), hanno interpretato la norma in senso restrittivo, svuotandola di significato, quasi fosse una disposizione tesa a ridurre gli oneri connessi alla rappresentanza politica degli interessi dei cittadini.
        Per tali motivi, si è ritenuto opportuno predisporre la presente proposta di legge che, sotto forma di interpretazione autentica, chiarisce che il computo dell'indennità di funzione va commisurato alle presenze teoriche massime (dedotte dalle convocazioni) di ciascun consigliere negli organi ai quali risulti nominato.
        Si rammenta che, oltre il limite di spesa già citato, l'articolo 82 del testo unico ne reca un altro, in base al quale gettoni o indennità non possono superare un terzo dell'indennità massima prevista per il sindaco o il presidente della provincia (o di comunità montana o per il sindaco di città metropolitana).
        Per tali motivi, si ritiene che la proposta in questione non comporterà aggravi di spesa a carico degli enti, mentre, d'altra parte, darà il giusto riconoscimento all'attività spesso oscura dei nostri consiglieri.




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