XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3648
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 82, comma 4, del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha introdotto
nell'ordinamento la possibilità di trasformare il gettone di
presenza per i consiglieri degli enti locali in indennità di
funzione, purché ciò comporti pari o minori oneri finanziari
per l'ente.
Tuttavia, le circolari interpretative emanate dal
Ministero dell'interno (n. 5/2001 del 10 luglio 2001 e n.
8/2001 del 10 novembre 2001), hanno interpretato la norma in
senso restrittivo, svuotandola di significato, quasi fosse una
disposizione tesa a ridurre gli oneri connessi alla
rappresentanza politica degli interessi dei cittadini.
Per tali motivi, si è ritenuto opportuno predisporre la
presente proposta di legge che, sotto forma di interpretazione
autentica, chiarisce che il computo dell'indennità di funzione
va commisurato alle presenze teoriche massime (dedotte dalle
convocazioni) di ciascun consigliere negli organi ai quali
risulti nominato.
Si rammenta che, oltre il limite di spesa già citato,
l'articolo 82 del testo unico ne reca un altro, in base al
quale gettoni o indennità non possono superare un terzo
dell'indennità massima prevista per il sindaco o il presidente
della provincia (o di comunità montana o per il sindaco di
città metropolitana).
Per tali motivi, si ritiene che la proposta in questione
non comporterà aggravi di spesa a carico degli enti, mentre,
d'altra parte, darà il giusto riconoscimento all'attività
spesso oscura dei nostri consiglieri.