XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3629
Onorevoli Colleghi! - L'istituto dell'apprendistato ha
origini remote nel nostro ordinamento e nel corso dei decenni,
fin dall'approvazione, nel 1955, della prima normativa in
materia, ha sempre contribuito in modo efficace all'istruzione
e all'avvio al lavoro di centinaia di giovani. Nel corso degli
anni la legge 19 gennaio 1955, n. 25, che ne detta la
disciplina, ha subìto diverse modifiche motivate dall'intento
di adeguarla all'evoluzione del nostro Paese sotto il profilo
sociale e occupazionale.
Tali modifiche non hanno, tuttavia, esaurito ogni problema
e appare quindi ora opportuno, per un efficace rilancio
dell'istituto dell'apprendistato, foriero di forti
miglioramenti sul delicato versante dell'occupazione
giovanile, intervenire su alcuni specifici aspetti della
regolamentazione della materia che appaiono ancora
anacronistici; in questo contesto si rende necessaria e
urgente in primo luogo l'eliminazione del divieto di lavoro
notturno per gli apprendisti che hanno raggiunto la maggiore
età.
L'introduzione del divieto di lavoro notturno per gli
apprendisti traeva la sua ratio dalla natura medesima
del rapporto di apprendistato, quale tipologia contrattuale
stipulabile esclusivamente con minori. L'adozione del divieto
fu a suo tempo determinata dal nesso logico allora esistente
tra rapporto di apprendistato e minore età del lavoratore,
posto che la legge n. 25 del 1955 prevedeva che potessero
essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore
a quindici anni e non superiore a venti, quando ancora il
raggiungimento della maggiore età era fissato al compimento
del ventunesimo anno.
Nonostante l'avvenuta modifica della normativa relativa al
raggiungimento della maggiore età dai ventuno ai diciotto anni
e l'elevazione a ventiquattro anni e, in alcuni casi, a
ventisei anni del limite di età previsto per lo svolgimento
dell'apprendistato con la legge n. 196 del 1997, la norma
afferente il divieto di lavoro notturno per gli apprendisti
quale strumento di tutela del lavoro minorile non ha subìto
alcun adeguamento.
Con la presente proposta di legge si intende quindi
eliminare il divieto di lavoro notturno per quei soggetti che
prestano la loro opera come apprendisti ma hanno raggiunto e
superato il diciottesimo anno di età, in linea con la
disposizione già inserita nella legge comunitaria 2002 che
prevede l'abolizione del divieto in oggetto per quegli
apprendisti maggiorenni che lavorano nell'ambito delle aziende
artigianali di panificazione e di pasticceria, delle aziende
del comparto turistico e dei pubblici esercizi.
Nel contempo appare comunque opportuno evidenziare come
con il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, di
attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione
dei giovani sul lavoro, la tutela riconosciuta ai minori sia
stata ulteriormente rafforzata, ribadendo, tra l'altro, il
divieto di lavoro notturno per coloro i quali non hanno ancora
raggiunto la maggiore età indipendentemente dal tipo di
rapporto di lavoro instaurato, sia esso dunque di
apprendistato o di diversa natura.
La presente proposta di legge si compone di un articolo
unico, volto a modificare l'articolo 10 della legge 19 gennaio
1955, n. 25, che reca la disciplina generale dell'istituto
dell'apprendistato, attraverso la limitazione del divieto di
lavoro notturno ai soli soggetti minorenni.