XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3629




        Onorevoli Colleghi! - L'istituto dell'apprendistato ha origini remote nel nostro ordinamento e nel corso dei decenni, fin dall'approvazione, nel 1955, della prima normativa in materia, ha sempre contribuito in modo efficace all'istruzione e all'avvio al lavoro di centinaia di giovani. Nel corso degli anni la legge 19 gennaio 1955, n. 25, che ne detta la disciplina, ha subìto diverse modifiche motivate dall'intento di adeguarla all'evoluzione del nostro Paese sotto il profilo sociale e occupazionale.
        Tali modifiche non hanno, tuttavia, esaurito ogni problema e appare quindi ora opportuno, per un efficace rilancio dell'istituto dell'apprendistato, foriero di forti miglioramenti sul delicato versante dell'occupazione giovanile, intervenire su alcuni specifici aspetti della regolamentazione della materia che appaiono ancora anacronistici; in questo contesto si rende necessaria e urgente in primo luogo l'eliminazione del divieto di lavoro notturno per gli apprendisti che hanno raggiunto la maggiore età.
        L'introduzione del divieto di lavoro notturno per gli apprendisti traeva la sua ratio dalla natura medesima del rapporto di apprendistato, quale tipologia contrattuale stipulabile esclusivamente con minori. L'adozione del divieto fu a suo tempo determinata dal nesso logico allora esistente tra rapporto di apprendistato e minore età del lavoratore, posto che la legge n. 25 del 1955 prevedeva che potessero essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, quando ancora il raggiungimento della maggiore età era fissato al compimento del ventunesimo anno.
        Nonostante l'avvenuta modifica della normativa relativa al raggiungimento della maggiore età dai ventuno ai diciotto anni e l'elevazione a ventiquattro anni e, in alcuni casi, a ventisei anni del limite di età previsto per lo svolgimento dell'apprendistato con la legge n. 196 del 1997, la norma afferente il divieto di lavoro notturno per gli apprendisti quale strumento di tutela del lavoro minorile non ha subìto alcun adeguamento.
        Con la presente proposta di legge si intende quindi eliminare il divieto di lavoro notturno per quei soggetti che prestano la loro opera come apprendisti ma hanno raggiunto e superato il diciottesimo anno di età, in linea con la disposizione già inserita nella legge comunitaria 2002 che prevede l'abolizione del divieto in oggetto per quegli apprendisti maggiorenni che lavorano nell'ambito delle aziende artigianali di panificazione e di pasticceria, delle aziende del comparto turistico e dei pubblici esercizi.
        Nel contempo appare comunque opportuno evidenziare come con il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, di attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, la tutela riconosciuta ai minori sia stata ulteriormente rafforzata, ribadendo, tra l'altro, il divieto di lavoro notturno per coloro i quali non hanno ancora raggiunto la maggiore età indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro instaurato, sia esso dunque di apprendistato o di diversa natura.
        La presente proposta di legge si compone di un articolo unico, volto a modificare l'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, che reca la disciplina generale dell'istituto dell'apprendistato, attraverso la limitazione del divieto di lavoro notturno ai soli soggetti minorenni.




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