XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3624-A




        Onorevoli Colleghi! - La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3624 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

CRAXI, Relatore.



ALLEGATO


          La Convenzione che si sottopone all'approvazione del Parlamento rappresenta il risultato di negoziati conclusi nel corso del 1990 (anno in cui il testo è stato parafato) e costituisce uno strumento di primaria importanza per lo sviluppo delle relazioni economiche tra i due Paesi e l'incentivazione degli investimenti italiani nel Mozambico.
          I noti eventi di carattere politico verificatisi in Mozambico hanno successivamente determinato una fase di stallo nella procedura di firma della Convenzione in parola, firma che poi è avvenuta nel 1998, a seguito di una rivisitazione del testo, anche alla luce delle modifiche intervenute nelle rispettive legislazioni fiscali.
          L'Italia ha svolto un ruolo centrale nel processo negoziale che ha portato alla pace in Mozambico, e proprio quest'anno ricorre il decennale degli Accordi di Pace firmati a Roma il 4 ottobre 1992, evento che sarà commemorato dalle autorità di Maputo per l'importanza ed il carattere esemplare che gli Accordi hanno rappresentato per l'insieme del continente africano.
          Dalla firma degli Accordi di Roma, il Mozambico ha avviato con successo, grazie anche al sostegno internazionale, un processo di riconciliazione, ricostruzione istituzionale e intenso sviluppo economico. Progressi sono stati registrati dalla comunità internazionale nella gestione finanziaria e nella volontà espressa dal Governo di Maputo di proseguire sul cammino della trasparenza nella formulazione del bilancio dello Stato.
          I rapporti tra l'Italia ed il Mozambico sono ottimi, ed hanno origine dalla solidarietà di ambienti parlamentari, sindacali, culturali ed economici italiani fin dalla lotta di liberazione contro il colonialismo portoghese. Negli ultimi 3-4 anni il numero delle aziende italiane è andato sempre più crescendo: attualmente la nostra imprenditoria è presente in vari progetti infrastrutturali, tra cui gli interventi di riabilitazione e ammodernamento della rete fissa telefonica. L'interscambio commerciale tra l'Italia e il Mozambico ha fatto registrare negli ultimi tre anni un saldo costantemente attivo per l'Italia.
          La Convenzione che si sottopone all'approvazione del Parlamento ha una notevole valenza per i benefici che ne potranno trarre gli investitori italiani che finora operano in Mozambico sprovvisti di uno strumento di regolamentazione dei rapporti fiscali.
          Il testo ha tratto origine dal progetto di accordo elaborato da parte italiana ed ha un campo di applicazione limitato all'imposizione sui redditi, essendo stata esclusa, sulla base del criterio di reciprocità, la tassazione del patrimonio.
          Il trattato non si discosta dal modello base dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), utilizzato dal nostro Paese negli ultimi anni, ed è conforme alla prassi negoziale da sempre seguita con Paesi dal grado di sviluppo economico comparabile a quello del Mozambico.
          Per quanto riguarda le imposte considerate dall'Accordo, da parte italiana è stata inclusa, oltre alle imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, anche l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con ciò innovando rispetto al testo originariamente parafato, il quale prevedeva l'inclusione dell'ILOR, ora abolita.
          Per quanto riguarda il trattamento degli utili di impresa, è stato accolto il principio generale in base al quale gli stessi sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione nell'altro Stato; in tal caso, anche questo ultimo Paese potrà assoggettare a tassazione gli utili, ma soltanto nei limiti in cui gli stessi siano attribuiti all'attività svolta dalla stabile organizzazione.
          Quanto alla specifica ipotesi del cantiere di costruzione, o montaggio, è stato stabilito che esso costituisce una stabile organizzazione quando la sua durata sia superiore a sei mesi; tale durata tiene conto della prevedibile unilateralità dei flussi di investimento, ed è una concessione conforme alla prassi negoziale da sempre seguita con Paesi dal grado di sviluppo economico comparabile al Mozambico.
          Per ciò che concerne i redditi di capitale, in base al principio del bilanciamento di interessi dei due partner negoziali, si fa presente che è stato stabilito un criterio impositivo concorrente di residenza e fonte, in particolare con aliquote del 15 per cento per quanto riguarda i dividendi e del 10 per cento per interessi e canoni, a fronte di una richiesta iniziale della controparte di operare una ritenuta del 20 per cento:
          Per quanto riguarda le professioni indipendenti è stato concordato che i relativi redditi siano tassati nel Paese di residenza del percettore, ad eccezione del caso in cui lo stesso soggiorni, con una limitazione di carattere temporale, nell'altro Stato per un periodo superiore ai 183 giorni o abbia ivi costituito una base fissa.
          Con riferimento ai redditi di professori ed insegnanti è stata stabilita l'esenzione nel Paese presso il quale viene svolta l'attività, a condizione che l'insegnamento sia svolto presso istituti pubblici e per un periodo non superiore ai due anni. Detta disposizione ha lo scopo di non penalizzare gli scambi culturali fra i due Paesi.
          Ulteriore disposizione di favore, di consuetudine inserita negli accordi della specie, è quella relativa al trattamento delle somme ricevute dagli studenti o apprendisti per sopperire al mantenimento degli studi, le quali vengono considerate esenti nello Stato ricevente; è infatti prevedibile un flusso unilaterale di spostamenti dal Mozambico all'Italia.
          Per quanto riguarda il metodo per evitare le doppie imposizioni, entrambe le Parti hanno scelto il metodo di imputazione ordinaria.
          La Convenzione prevede inoltre una disposizione di credito di imposta fittizio (cosiddetta tax sparing clause), la quale estende il meccanismo del credito di imposta anche alle imposte non prelevate in tutto o in parte, in conformità alla legislazione di uno degli Stati contraenti, per finalità di sviluppo economico e limitatamente alle imposte sugli utili di impresa, con ciò restringendo l'agevolazione al settore delle attività economiche reali correlate alle particolari condizioni economiche della controparte.
          Infine come di consueto, il patto internazionale di cui trattasi prevede altresì alcune disposizioni particolari che riguardano il principio di non-discriminazione, la procedura amichevole per eliminare ogni fenomeno di doppia imposizione causato da una applicazione difforme della Convenzione, nonché le norme sullo scambio di informazioni fra le Amministrazioni fiscali e sulla procedura dei rimborsi di imposta.
          Così delineati i punti salienti della Convenzione di cui trattasi, resta da segnalare che la sua entrata in vigore è stata stabilita a partire dal trentesimo giorno seguente lo scambio degli strumenti di ratifica, mentre le sue disposizioni si applicheranno:

                a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal 1^ gennaio dell'anno civile successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica;

                b) alle altre imposte prelevate sui redditi di periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1^ gennaio dell'anno civile successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

          Le Parti contraenti hanno infine convenuto di corredare la Convenzione in parola con un Protocollo addizionale che comprende alcune disposizioni che integrano ed interpretano determinati aspetti del trattato.
          Dal provvedimento non derivano oneri finanziari, in quanto, per l'accoglimento del principio di reciproca compensazione dei vantaggi e degli svantaggi, l'applicazione della Convenzione non implica riflessi sul gettito erariale.
          In conseguenza il provvedimento non viene corredato di relazione tecnica.
          Per quel che riguarda gli effetti della regolamentazione non si prevede alcun adempimento amministrativo per consentire l'applicazione dell'Atto internazionale in parola.
          In considerazione dell'opportunità che la regolamentazione pattuita dispieghi la propria efficacia, se ne raccomanda la più sollecita approvazione.




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