XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3624-A
Onorevoli Colleghi! - La Commissione affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3624 con
l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento,
adottando la relazione al disegno di legge presentato al
Senato, che viene allegata.
CRAXI, Relatore.
ALLEGATO
La Convenzione che si sottopone all'approvazione del
Parlamento rappresenta il risultato di negoziati conclusi nel
corso del 1990 (anno in cui il testo è stato parafato) e
costituisce uno strumento di primaria importanza per lo
sviluppo delle relazioni economiche tra i due Paesi e
l'incentivazione degli investimenti italiani nel Mozambico.
I noti eventi di carattere politico verificatisi in
Mozambico hanno successivamente determinato una fase di stallo
nella procedura di firma della Convenzione in parola, firma
che poi è avvenuta nel 1998, a seguito di una rivisitazione
del testo, anche alla luce delle modifiche intervenute nelle
rispettive legislazioni fiscali.
L'Italia ha svolto un ruolo centrale nel processo
negoziale che ha portato alla pace in Mozambico, e proprio
quest'anno ricorre il decennale degli Accordi di Pace firmati
a Roma il 4 ottobre 1992, evento che sarà commemorato dalle
autorità di Maputo per l'importanza ed il carattere esemplare
che gli Accordi hanno rappresentato per l'insieme del
continente africano.
Dalla firma degli Accordi di Roma, il Mozambico ha
avviato con successo, grazie anche al sostegno internazionale,
un processo di riconciliazione, ricostruzione istituzionale e
intenso sviluppo economico. Progressi sono stati registrati
dalla comunità internazionale nella gestione finanziaria e
nella volontà espressa dal Governo di Maputo di proseguire sul
cammino della trasparenza nella formulazione del bilancio
dello Stato.
I rapporti tra l'Italia ed il Mozambico sono ottimi, ed
hanno origine dalla solidarietà di ambienti parlamentari,
sindacali, culturali ed economici italiani fin dalla lotta di
liberazione contro il colonialismo portoghese. Negli ultimi
3-4 anni il numero delle aziende italiane è andato sempre più
crescendo: attualmente la nostra imprenditoria è presente in
vari progetti infrastrutturali, tra cui gli interventi di
riabilitazione e ammodernamento della rete fissa telefonica.
L'interscambio commerciale tra l'Italia e il Mozambico ha
fatto registrare negli ultimi tre anni un saldo costantemente
attivo per l'Italia.
La Convenzione che si sottopone all'approvazione del
Parlamento ha una notevole valenza per i benefici che ne
potranno trarre gli investitori italiani che finora operano in
Mozambico sprovvisti di uno strumento di regolamentazione dei
rapporti fiscali.
Il testo ha tratto origine dal progetto di accordo
elaborato da parte italiana ed ha un campo di applicazione
limitato all'imposizione sui redditi, essendo stata esclusa,
sulla base del criterio di reciprocità, la tassazione del
patrimonio.
Il trattato non si discosta dal modello base
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE), utilizzato dal nostro Paese negli ultimi
anni, ed è conforme alla prassi negoziale da sempre seguita
con Paesi dal grado di sviluppo economico comparabile a quello
del Mozambico.
Per quanto riguarda le imposte considerate dall'Accordo,
da parte italiana è stata inclusa, oltre alle imposte sui
redditi delle persone fisiche e giuridiche, anche l'imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP), con ciò innovando
rispetto al testo originariamente parafato, il quale prevedeva
l'inclusione dell'ILOR, ora abolita.
Per quanto riguarda il trattamento degli utili di
impresa, è stato accolto il principio generale in base al
quale gli stessi sono imponibili nello Stato di residenza
dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite
di una stabile organizzazione nell'altro Stato; in tal caso,
anche questo ultimo Paese potrà assoggettare a tassazione gli
utili, ma soltanto nei limiti in cui gli stessi siano
attribuiti all'attività svolta dalla stabile
organizzazione.
Quanto alla specifica ipotesi del cantiere di
costruzione, o montaggio, è stato stabilito che esso
costituisce una stabile organizzazione quando la sua durata
sia superiore a sei mesi; tale durata tiene conto della
prevedibile unilateralità dei flussi di investimento, ed è una
concessione conforme alla prassi negoziale da sempre seguita
con Paesi dal grado di sviluppo economico comparabile al
Mozambico.
Per ciò che concerne i redditi di capitale, in base al
principio del bilanciamento di interessi dei due partner
negoziali, si fa presente che è stato stabilito un criterio
impositivo concorrente di residenza e fonte, in particolare
con aliquote del 15 per cento per quanto riguarda i dividendi
e del 10 per cento per interessi e canoni, a fronte di una
richiesta iniziale della controparte di operare una ritenuta
del 20 per cento:
Per quanto riguarda le professioni indipendenti è stato
concordato che i relativi redditi siano tassati nel Paese di
residenza del percettore, ad eccezione del caso in cui lo
stesso soggiorni, con una limitazione di carattere temporale,
nell'altro Stato per un periodo superiore ai 183 giorni o
abbia ivi costituito una base fissa.
Con riferimento ai redditi di professori ed insegnanti è
stata stabilita l'esenzione nel Paese presso il quale viene
svolta l'attività, a condizione che l'insegnamento sia svolto
presso istituti pubblici e per un periodo non superiore ai due
anni. Detta disposizione ha lo scopo di non penalizzare gli
scambi culturali fra i due Paesi.
Ulteriore disposizione di favore, di consuetudine
inserita negli accordi della specie, è quella relativa al
trattamento delle somme ricevute dagli studenti o apprendisti
per sopperire al mantenimento degli studi, le quali vengono
considerate esenti nello Stato ricevente; è infatti
prevedibile un flusso unilaterale di spostamenti dal Mozambico
all'Italia.
Per quanto riguarda il metodo per evitare le doppie
imposizioni, entrambe le Parti hanno scelto il metodo di
imputazione ordinaria.
La Convenzione prevede inoltre una disposizione di
credito di imposta fittizio (cosiddetta tax sparing
clause), la quale estende il meccanismo del credito di
imposta anche alle imposte non prelevate in tutto o in parte,
in conformità alla legislazione di uno degli Stati contraenti,
per finalità di sviluppo economico e limitatamente alle
imposte sugli utili di impresa, con ciò restringendo
l'agevolazione al settore delle attività economiche reali
correlate alle particolari condizioni economiche della
controparte.
Infine come di consueto, il patto internazionale di cui
trattasi prevede altresì alcune disposizioni particolari che
riguardano il principio di non-discriminazione, la procedura
amichevole per eliminare ogni fenomeno di doppia imposizione
causato da una applicazione difforme della Convenzione, nonché
le norme sullo scambio di informazioni fra le Amministrazioni
fiscali e sulla procedura dei rimborsi di imposta.
Così delineati i punti salienti della Convenzione di cui
trattasi, resta da segnalare che la sua entrata in vigore è
stata stabilita a partire dal trentesimo giorno seguente lo
scambio degli strumenti di ratifica, mentre le sue
disposizioni si applicheranno:
a) con riferimento alle imposte prelevate
mediante ritenuta alla fonte, sui redditi attribuiti o messi
in pagamento a decorrere dal 1^ gennaio dell'anno civile
successivo a quello dello scambio degli strumenti di
ratifica;
b) alle altre imposte prelevate sui redditi di
periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1^
gennaio dell'anno civile successivo a quello dello scambio
degli strumenti di ratifica.
Le Parti contraenti hanno infine convenuto di corredare
la Convenzione in parola con un Protocollo addizionale che
comprende alcune disposizioni che integrano ed interpretano
determinati aspetti del trattato.
Dal provvedimento non derivano oneri finanziari, in
quanto, per l'accoglimento del principio di reciproca
compensazione dei vantaggi e degli svantaggi, l'applicazione
della Convenzione non implica riflessi sul gettito
erariale.
In conseguenza il provvedimento non viene corredato di
relazione tecnica.
Per quel che riguarda gli effetti della regolamentazione
non si prevede alcun adempimento amministrativo per consentire
l'applicazione dell'Atto internazionale in parola.
In considerazione dell'opportunità che la
regolamentazione pattuita dispieghi la propria efficacia, se
ne raccomanda la più sollecita approvazione.