XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3621




        Onorevoli Deputati! - 1. Motivazioni dell'Accordo. La Siria costituisce uno dei principali partner commerciali dell'Italia nell'area mediorientale, con un interscambio che nei primi dieci mesi del 2001 ha raggiunto poco meno di 1.500 milioni di euro. L'Italia rappresenta il secondo partner commerciale per la Siria, dopo la Germania.
        Attualmente sono presenti in Siria 4 grandi imprese italiane.
        L'economia siriana, pur caratterizzata da problemi strutturali, ha fatto registrare segnali positivi sulla via di una maggiore liberalizzazione del mercato interno. In ragione dell'assenza di un sistema bancario vero e proprio e della asserita volontà dell'establishment siriano di avviare una liberalizzazione del sistema economico, è stata approvata una legge che consente l'apertura in Siria di banche a capitale misto od anche integralmente privato. Questa legge fa il paio con la nuova normativa, di uguale importanza, che riforma le competenze della Banca centrale europea, attribuendo ad essa quei normali compiti di controllo sul sistema creditizio, propri delle Banche centrali di Paesi ad economia di mercato. Precedentemente, nel dicembre 2000, è stato annunciato un piano per la creazione di un mercato azionario, cui ha fatto seguito l'approvazione di una legge che pone le basi per l'istituzione di una Borsa valori.
        Il Paese presenta, pertanto, un quadro generale più favorevole che in passato agli investimenti esteri, in termini di garanzie democratiche, di stabilità politica e di sostegno internazionale, che ha permesso ad alcune tra le più importanti imprese italiane di stabilire la propria rappresentanza nella capitale.
        L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti con la Siria completa questo nuovo quadro di riferimento organico, creando per gli imprenditori di entrambi i Paesi le condizioni più propizie per intensificare i rapporti economici, lo scambio di esperienze e gli investimenti.
        Obiettivo dell'Accordo è anche quello di assicurare alle nostre imprese ed ai nostri operatori l'applicazione delle migliori condizioni concesse, anche sul piano fiscale, agli investimenti nazionali e/o esteri, nonché di garantire sia la possibilità di trasferire utili e capitali, sia criteri imparziali di risoluzione di eventuali contenziosi.


2. Esame degli articoli.

        Dopo un primo articolo dedicato alla precisa definizione dei termini impiegati, l'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate, in un contesto di trattamento "giusto ed equo", ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2), contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione più favorita (articolo 3) e cioè l'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori o agli investitori di Paesi terzi.
        E' prevista la corresponsione all'investitore di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, conflitto armato, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni, disordini o altri eventi analoghi sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente (articolo 4).
        Le eventuali nazionalizzazioni e/o espropriazioni non potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale ed il relativo risarcimento corrisponderà al valore di mercato dell'investimento, quale era immediatamente prima dell'annuncio della decisione di nazionalizzazione o di esproprio. Il risarcimento sarà calcolato in base a parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale e comprenderà gli interessi computati sulla base degli standard EURIBOR, maturati alla data della nazionalizzazione o dell'esproprio fino alla data di pagamento. Viene inoltre contemplata la cosiddetta clausola di retrocessione, prevedendosi esplicitamente il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo del risarcimento, laddove, dopo l'espropriazione, il bene in oggetto non sia stato utilizzato per i fini previsti (articolo 5).
        Ognuna delle Parti contraenti garantirà i trasferimenti al di fuori del proprio territorio dei pagamenti e dei redditi relativi agli investimenti, da effettuare liberamente e senza indebito ritardo, dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento (articolo 6).
        Se una Parte contraente abbia fornito una garanzia in relazione a rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore ed abbia effettuato pagamenti a detto investitore sulla base di tale garanzia, l'altra Parte riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte contraente (articolo 7).
        I trasferimenti saranno effettuati in conformità alle leggi e ai regolamenti in materia e senza ritardo e, in ogni caso, entro un mese ed in una valuta convertibile (articolo 8).
        In tema di regolamento delle controversie, l'Accordo stabilisce che quelle che potranno insorgere tra una Parte contraente e gli investitori dell'altra saranno, per quanto possibile, risolte attraverso consultazioni e negoziati. Qualora non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi, l'investitore interessato potrà sottoporre la questione al Tribunale della Parte contraente competente per territorio, ad un Tribunale arbitrale ad hoc operante, in conformità al regolamento della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) o al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti per l'applicazione delle procedure arbitrali previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati. Entrambe le Parti si asterranno dal trattare, attraverso canali diplomatici, materie attinenti ad una procedura arbitrale o alle procedure giudiziarie in corso, finché tali procedure non si siano concluse e una delle parti contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale arbitrale o di altra corte (articolo 9).
        L'articolo 10 stabilisce che le controversie tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, che non possano essere composte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, siano sottoposte, su richiesta di una delle Parti contraenti, ad un Tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita nello stesso articolo.
        L'articolo 11 stabilisce che le disposizioni si applichino indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti contraenti.
        L'articolo 12 prevede che, qualora una materia dell'Accordo sia disciplinata da altro Accordo di cui le due Parti contraenti siano firmatarie, si applicheranno le disposizioni più favorevoli. Qualora il trattamento concesso da una delle Parti agli investitori dell'altra, in conformità a proprie leggi e regolamenti, sia più favorevole di quanto previsto dall'Accordo, si applicherà il trattamento più favorevole. Eventuali modifiche alla legislazione nazionale di una delle Parti non avranno effetto retroattivo.
        Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche e avrà la durata di dieci anni dalla data della notifica e per ulteriori cinque anni, salvo denuncia da parte di uno dei due contraenti. In caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza, le disposizioni rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni dalla suddetta data (articolo 13 e articolo 14).
        Si ritiene che l'Accordo, formulato nei termini esposti, che corrispondono peraltro alla prassi normalmente seguita in ambito internazionale per disciplinare tale materia, sia un valido quadro di tutela giuridica per gli investimenti italiani in Siria e per gli investimenti siriani in Italia.
        L'Accordo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato né incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti; esso non richiede, oltre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento all'ordinamento interno.
        Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto nell'ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
        Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili; pertanto, per la copertura di tali danni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.
        D'altra parte, il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici. Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvede con gli ordinari stanziamenti previsti per le liti ed arbitraggi nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
        Per tali considerazioni, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

          Il presente disegno di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad un Tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita nell'articolo 10, così ricadendo nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione.
          L'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta - oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno, né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.


2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte nel testo, della loro necessità, dalla coerenza con quella già in uso.

          Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nell'articolo 1 dell'Accordo stesso; esse non sono innovative. L'Accordo in oggetto non sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e Siria, ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione tra i due Paesi.
          Il testo dell'Accordo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall'Italia e dagli altri membri dell'OCSE.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR).


A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

          Sono coinvolti sotto il profilo economico dall'introduzione della regolamentazione:

              i soggetti italiani che hanno effettuato o effettueranno investimenti in Siria;

              i soggetti siriani che hanno effettuato o effettueranno investimenti in Italia.

          L'Accordo potrebbe agevolare le iniziative imprenditoriali italiane in Siria in numerosi settori; piuttosto assidua è la partecipazione delle imprese italiane alle gare internazionali indette dalle Autorità siriane. Le imprese italiane sono presenti nei settori infrastrutturali (aeroporti, reti ferroviarie, reti stradali, stazioni elettriche) e degli idrocarburi.


B) Obiettivi e risultati attesi.

          Il primo obiettivo dell'Accordo è la creazione di un quadro di maggiore certezza giuridica, a vantaggio degli investimenti già in essere e di quelli che avverranno in futuro, in tutti quei settori nei quali sono ipotizzabili investimenti italiani in Siria e siriani in Italia.
          Un quadro di precise garanzie è un requisito indispensabile per incoraggiare nuove iniziative imprenditoriali; pertanto il risultato atteso è un sensibile aumento del volume degli investimenti effettuati dagli operatori dei due Paesi.
          L'Accordo inoltre favorirà il potenziamento delle relazioni economiche e dell'interscambio commerciale tra Italia e Siria ed è anche destinato a favorire il trasferimento dall'Italia alla Siria di know-how tecnico e manageriale, la creazione di maggiore occupazione ed una maggiore efficienza del sistema produttivo, indispensabili per lo sviluppo economico di quel Paese.
          L'Accordo è inoltre in linea con la volontà del Governo siriano di adottare una legislazione che incrementi l'incidenza dell'imprenditoria privata nel Paese e degli investimenti esteri, visti come elementi propulsori alla crescita economica.
          Le ricadute economiche e sociali che questo Accordo potrà avere sia in Siria che in Italia sono dunque positive ed importanti.


C) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni.

          L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei privati.
D) Opzioni alternative.

          L'Accordo si propone di colmare una lacuna, nello stato esistente, nella regolamentazione dei rapporti tra Italia e Siria; non è quindi percorribile la cosiddetta "opzione nulla".
          Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di accordi, e non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la controparte.




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