XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3621
Onorevoli Deputati! - 1. Motivazioni dell'Accordo.
La Siria costituisce uno dei principali partner
commerciali dell'Italia nell'area mediorientale, con un
interscambio che nei primi dieci mesi del 2001 ha raggiunto
poco meno di 1.500 milioni di euro. L'Italia rappresenta il
secondo partner commerciale per la Siria, dopo la
Germania.
Attualmente sono presenti in Siria 4 grandi imprese
italiane.
L'economia siriana, pur caratterizzata da problemi
strutturali, ha fatto registrare segnali positivi sulla via di
una maggiore liberalizzazione del mercato interno. In ragione
dell'assenza di un sistema bancario vero e proprio e della
asserita volontà dell'establishment siriano di avviare
una liberalizzazione del sistema economico, è stata approvata
una legge che consente l'apertura in Siria di banche a
capitale misto od anche integralmente privato. Questa legge fa
il paio con la nuova normativa, di uguale importanza, che
riforma le competenze della Banca centrale europea,
attribuendo ad essa quei normali compiti di controllo sul
sistema creditizio, propri delle Banche centrali di Paesi ad
economia di mercato. Precedentemente, nel dicembre 2000, è
stato annunciato un piano per la creazione di un mercato
azionario, cui ha fatto seguito l'approvazione di una legge
che pone le basi per l'istituzione di una Borsa valori.
Il Paese presenta, pertanto, un quadro generale più
favorevole che in passato agli investimenti esteri, in termini
di garanzie democratiche, di stabilità politica e di sostegno
internazionale, che ha permesso ad alcune tra le più
importanti imprese italiane di stabilire la propria
rappresentanza nella capitale.
L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti
con la Siria completa questo nuovo quadro di riferimento
organico, creando per gli imprenditori di entrambi i Paesi le
condizioni più propizie per intensificare i rapporti
economici, lo scambio di esperienze e gli investimenti.
Obiettivo dell'Accordo è anche quello di assicurare alle
nostre imprese ed ai nostri operatori l'applicazione delle
migliori condizioni concesse, anche sul piano fiscale, agli
investimenti nazionali e/o esteri, nonché di garantire sia la
possibilità di trasferire utili e capitali, sia criteri
imparziali di risoluzione di eventuali contenziosi.
2. Esame degli articoli.
Dopo un primo articolo dedicato alla precisa definizione
dei termini impiegati, l'Accordo recepisce un insieme di norme
finalizzate, in un contesto di trattamento "giusto ed equo",
ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci
(articolo 2), contemplando, tra l'altro, la clausola della
nazione più favorita (articolo 3) e cioè l'obbligo di
concedere agli investitori della controparte un trattamento
non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori o
agli investitori di Paesi terzi.
E' prevista la corresponsione all'investitore di un
adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, conflitto
armato, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni, disordini o
altri eventi analoghi sopravvenuti sul territorio dell'altra
Parte contraente (articolo 4).
Le eventuali nazionalizzazioni e/o espropriazioni non
potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non per
fini pubblici o per motivi di interesse nazionale ed il
relativo risarcimento corrisponderà al valore di mercato
dell'investimento, quale era immediatamente prima
dell'annuncio della decisione di nazionalizzazione o di
esproprio. Il risarcimento sarà calcolato in base a parametri
di valutazione riconosciuti a livello internazionale e
comprenderà gli interessi computati sulla base degli
standard EURIBOR, maturati alla data della
nazionalizzazione o dell'esproprio fino alla data di
pagamento. Viene inoltre contemplata la cosiddetta clausola di
retrocessione, prevedendosi esplicitamente il diritto del
proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo
del risarcimento, laddove, dopo l'espropriazione, il bene in
oggetto non sia stato utilizzato per i fini previsti (articolo
5).
Ognuna delle Parti contraenti garantirà i trasferimenti al
di fuori del proprio territorio dei pagamenti e dei redditi
relativi agli investimenti, da effettuare liberamente e senza
indebito ritardo, dopo che siano stati adempiuti gli obblighi
fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al
trasferimento (articolo 6).
Se una Parte contraente abbia fornito una garanzia in
relazione a rischi non commerciali per investimenti effettuati
da un suo investitore ed abbia effettuato pagamenti a detto
investitore sulla base di tale garanzia, l'altra Parte
riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore alla
prima Parte contraente (articolo 7).
I trasferimenti saranno effettuati in conformità alle
leggi e ai regolamenti in materia e senza ritardo e, in ogni
caso, entro un mese ed in una valuta convertibile (articolo
8).
In tema di regolamento delle controversie, l'Accordo
stabilisce che quelle che potranno insorgere tra una Parte
contraente e gli investitori dell'altra saranno, per quanto
possibile, risolte attraverso consultazioni e negoziati.
Qualora non possano essere risolte in via amichevole entro sei
mesi, l'investitore interessato potrà sottoporre la questione
al Tribunale della Parte contraente competente per territorio,
ad un Tribunale arbitrale ad hoc operante, in conformità
al regolamento della Commissione delle Nazioni Unite sul
diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) o al Centro
internazionale per la composizione delle controversie relative
agli investimenti per l'applicazione delle procedure arbitrali
previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965
sulla composizione delle controversie relative agli
investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati. Entrambe le
Parti si asterranno dal trattare, attraverso canali
diplomatici, materie attinenti ad una procedura arbitrale o
alle procedure giudiziarie in corso, finché tali procedure non
si siano concluse e una delle parti contraenti non abbia
ottemperato al lodo del Tribunale arbitrale o di altra corte
(articolo 9).
L'articolo 10 stabilisce che le controversie tra le Parti
contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione
dell'Accordo, che non possano essere composte entro sei mesi
in via amichevole attraverso i canali diplomatici, siano
sottoposte, su richiesta di una delle Parti contraenti, ad un
Tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura
stabilita nello stesso articolo.
L'articolo 11 stabilisce che le disposizioni si applichino
indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni
diplomatiche o consolari tra le Parti contraenti.
L'articolo 12 prevede che, qualora una materia
dell'Accordo sia disciplinata da altro Accordo di cui le due
Parti contraenti siano firmatarie, si applicheranno le
disposizioni più favorevoli. Qualora il trattamento concesso
da una delle Parti agli investitori dell'altra, in conformità
a proprie leggi e regolamenti, sia più favorevole di quanto
previsto dall'Accordo, si applicherà il trattamento più
favorevole. Eventuali modifiche alla legislazione nazionale di
una delle Parti non avranno effetto retroattivo.
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di
ricezione dell'ultima delle due notifiche e avrà la durata di
dieci anni dalla data della notifica e per ulteriori cinque
anni, salvo denuncia da parte di uno dei due contraenti. In
caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza,
le disposizioni rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni
dalla suddetta data (articolo 13 e articolo 14).
Si ritiene che l'Accordo, formulato nei termini esposti,
che corrispondono peraltro alla prassi normalmente seguita in
ambito internazionale per disciplinare tale materia, sia un
valido quadro di tutela giuridica per gli investimenti
italiani in Siria e per gli investimenti siriani in Italia.
L'Accordo non comporta oneri finanziari a carico del
bilancio dello Stato né incide, modificandoli, su leggi o
regolamenti vigenti; esso non richiede, oltre
all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di
esecuzione, norme di adeguamento all'ordinamento interno.
Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai
nostri operatori il trattamento più favorevole previsto
nell'ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di
eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non
sono minimamente quantificabili; pertanto, per la copertura di
tali danni, si provvede con legge speciale che viene emanata
in occasione del singolo evento.
D'altra parte, il meccanismo per la risoluzione delle
controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il
ricorso ai normali canali diplomatici. Alle spese, del tutto
eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale
arbitrale, si provvede con gli ordinari stanziamenti previsti
per le liti ed arbitraggi nello stato di previsione della
spesa del Ministero della giustizia.
Per tali considerazioni, dal presente provvedimento non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione
tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro
normativo.
Il presente disegno di legge si rende necessario perché
l'Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad
un Tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura
stabilita nell'articolo 10, così ricadendo nelle ipotesi
previste dall'articolo 80 della Costituzione.
L'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o
regolamenti vigenti e non comporta - oltre all'autorizzazione
parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione - norme
di adeguamento al diritto interno, né la necessità di adottare
particolari misure di carattere amministrativo.
2. Elementi di drafting e linguaggio
normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative
introdotte nel testo, della loro necessità, dalla coerenza con
quella già in uso.
Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono
indicate nell'articolo 1 dell'Accordo stesso; esse non sono
innovative. L'Accordo in oggetto non sostituisce alcun Accordo
vigente in materia tra Italia e Siria, ma si propone di
colmare una lacuna nella regolamentazione tra i due Paesi.
Il testo dell'Accordo è conforme alla prassi generalmente
seguita per questo tipo di accordi dall'Italia e dagli altri
membri dell'OCSE.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR).
A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e
indiretti.
Sono coinvolti sotto il profilo economico
dall'introduzione della regolamentazione:
i soggetti italiani che hanno effettuato o
effettueranno investimenti in Siria;
i soggetti siriani che hanno effettuato o effettueranno
investimenti in Italia.
L'Accordo potrebbe agevolare le iniziative
imprenditoriali italiane in Siria in numerosi settori;
piuttosto assidua è la partecipazione delle imprese italiane
alle gare internazionali indette dalle Autorità siriane. Le
imprese italiane sono presenti nei settori infrastrutturali
(aeroporti, reti ferroviarie, reti stradali, stazioni
elettriche) e degli idrocarburi.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Il primo obiettivo dell'Accordo è la creazione di un
quadro di maggiore certezza giuridica, a vantaggio degli
investimenti già in essere e di quelli che avverranno in
futuro, in tutti quei settori nei quali sono ipotizzabili
investimenti italiani in Siria e siriani in Italia.
Un quadro di precise garanzie è un requisito
indispensabile per incoraggiare nuove iniziative
imprenditoriali; pertanto il risultato atteso è un sensibile
aumento del volume degli investimenti effettuati dagli
operatori dei due Paesi.
L'Accordo inoltre favorirà il potenziamento delle
relazioni economiche e dell'interscambio commerciale tra
Italia e Siria ed è anche destinato a favorire il
trasferimento dall'Italia alla Siria di know-how tecnico
e manageriale, la creazione di maggiore occupazione ed una
maggiore efficienza del sistema produttivo, indispensabili per
lo sviluppo economico di quel Paese.
L'Accordo è inoltre in linea con la volontà del Governo
siriano di adottare una legislazione che incrementi
l'incidenza dell'imprenditoria privata nel Paese e degli
investimenti esteri, visti come elementi propulsori alla
crescita economica.
Le ricadute economiche e sociali che questo Accordo potrà
avere sia in Siria che in Italia sono dunque positive ed
importanti.
C) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e
sull'attività delle pubbliche amministrazioni.
L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari
a carico della pubblica amministrazione o dei privati.
D) Opzioni alternative.
L'Accordo si propone di colmare una lacuna, nello stato
esistente, nella regolamentazione dei rapporti tra Italia e
Siria; non è quindi percorribile la cosiddetta "opzione
nulla".
Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi ad
una solida prassi, generalmente seguita in campo
internazionale per questo tipo di accordi, e non era quindi
possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello
che è stato concordato con la controparte.