XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3619
Onorevoli Colleghi! - La povertà e l'esposizione al
rischio di povertà sono fenomeni molto diffusi nel nostro
Paese. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ha stimato,
per l'anno 2000, 2.707.000 famiglie in condizione di povertà
relativa (12,3 per cento delle famiglie italiane) e 954.000
famiglie in condizioni di povertà assoluta (4,3 per cento
delle famiglie italiane).
La povertà relativa si addensa nel Mezzogiorno, dove le
persone povere sono il 25,5 per cento della popolazione ma è
presente anche nel centro nord, dove coinvolge il 7,3 per
cento della popolazione.
La condizione di povertà colpisce una fascia orizzontale
di persone: anziani/e soli, famiglie numerose con un solo
reddito, giovani che svolgono lavori precari, famiglie con
carichi familiari e biografie difficili. Il lavoro,
l'istruzione e i carichi familiari sono i fattori che più
incidono sull'esposizione al rischio di povertà. L'Italia,
dopo l'Inghilterra, vanta il triste primato della povertà
minorile. L'incidenza della povertà intesa come percentuale
delle famiglie povere sul totale delle famiglie di ciascun
tipo è riportata qui di seguito:
persone sole anziane (65 anni di età in poi) 13,2;
coppie con capofamiglia anziano 18,5;
coppie con 1 figlio minore 10,0;
coppie con 2 figli minori 15,9;
coppie con 3 o più figli minori 26,0;
monogenitore con figli minori 11,4.
La povertà tra i minori - fortemente concentrata nel
Mezzogiorno dove è povero il 27,4 per cento di tutti i minori
a fronte del 7,4 per cento nel nord e dell'11,3 per cento nel
centro - contraddice i più elementari princìpi di eguaglianza
delle opportunità e compromette le aspettative di reddito
futuro.
Lo svantaggio potenziale di più lungo periodo - in termini
di minore istruzione, difficoltà di inserimento nel mercato
del lavoro, rischi di esclusione sociale - deriva dall'essere
poveri nella fase iniziale del ciclo della vita. E'
innanzitutto la mancanza di lavoro a provocare la povertà
delle famiglie e degli individui con esiti lungo tutto il
ciclo della vita. Si è poveri da bambini come figli di
disoccupati e di sottoccupati; si rimane poveri da giovani e
da adulti perché la povertà dei genitori, unita a una politica
della formazione poco attenta a comprendere le situazioni di
svantaggio familiare, non consente l'accesso a una formazione
adeguatamente spendibile sul mercato del lavoro; si è poveri
da giovani perché troppe volte l'unico lavoro che si trova è
un lavoro al di sotto della soglia di "decenza" in quanto
privo di diritti e di tutele. L'accesso al lavoro è dunque
essenziale per contrastare la povertà e l'esclusione sociale.
Un lavoro che deve essere dotato di diritti ed essere messo in
relazione con altre opportunità: formazione permanente,
accesso al circuito informativo, sostegno all'attività di
cura, accesso ai servizi sociosanitari. Il lavoro da solo,
però, non produce integrazione sociale. Un reddito da solo non
libera dalla povertà. Perché la povertà, come afferma
efficacemente A.Sen, è "l'espressione di un fallimento delle
capacità. E costituisce una limitazione dell'esistenza umana".
Pertanto un percorso di integrazione sociale non deve mirare
solo a fornire una garanzia minima di risorse ma a sviluppare
o a reintegrare le capacità lavorative, professionali e di
relazione sociale senza le quali non c'è identità personale,
né inclusione sociale, né cittadinanza.
Per combattere la povertà e l'esclusione sociale bisogna
dunque garantire i fondamentali diritti di cittadinanza e
promuovere le capacità e le responsabilità delle persone.
Bisogna offrire le opportunità concrete affinché le persone
possano dare il meglio di sé, possano esercitare le proprie
capacità e perseguire un proprio progetto di vita. All'interno
di questa strategia complessa di promozione della cittadinanza
e dell'inclusione sociale deve essere presente un sostegno al
reddito, temporaneo, di tipo universalistico, inteso come
forma di assistenza attiva per coloro che, per qualunque
ragione, non ce la fanno a raggiungere un reddito decente. Per
questo presentiamo la proposta di legge sul reddito minimo di
inserimento che completa il disegno di legge già presentato da
L'Ulivo al Senato della Repubblica, recante "Diritti di
sicurezza sociale in materia di tutela attiva del reddito e
del lavoro" (atto Senato n. 1674).
Il reddito minimo di inserimento
Nell'ambito delle misure rivolte al contrasto della
povertà prevediamo una misura di "assistenza attiva", che
aiuti temporaneamente le persone che per qualsiasi motivo
hanno un reddito che si colloca al di sotto della soglia di
povertà. Tale misura è stata introdotta in modo sperimentale
nel nostro Paese attraverso l'istituto del reddito minimo
d'inserimento (RMI), ed è stata adottata da tutti i Paesi
membri dell'Unione europea.
I risultati della sperimentazione avviata in 33 comuni,
monitorati e valutati da importanti istituti di ricerca
(Istituto per la ricerca sociale, Fondazione Zancan) sono
contenuti nella relazione Valutazione della sperimentazione
del reddito minimo d'inserimento che il Governo - Ministero
del lavoro e delle politiche sociali - ai sensi dell'articolo
15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, avrebbe
dovuto trasmettere al Parlamento. Fino ad ora il Governo è
stato inadempiente rispetto a questo suo obbligo e ha invece
deciso nel "Patto per l'Italia" il superamento della
sperimentazione del RMI rinviando genericamente alle regioni
la facoltà di operare una scelta in tale direzione.
La relazione relativa alla sperimentazione del RMI
condotta nel biennio 1999-2001 in 39 comuni distribuiti su
tutto il territorio nazionale costituisce un patrimonio di
conoscenze utili non solo per formulare il progetto di legge
sul RMI ma anche per l'aggiornamento e lo sviluppo delle
politiche sociali nel nostro Paese.
L'istituto del RMI presenta nei confronti del sistema dei
servizi sociali del nostro Paese un carattere fortemente
innovativo. Esso infatti combina un intervento
universalistico, volto a fronteggiare le situazioni di grave
povertà economica delle famiglie mediante una erogazione
monetaria certa e definita, con un intervento di inserimento
sociale e occupazionale, volto a stimolare, coinvolgere e
accompagnare i destinatari lungo un processo di riduzione del
bisogno e di fuoriuscita dalla marginalità.
L'inserimento del RMI può rappresentare una delle leve di
una strategia di sviluppo dei servizi sociali perché impatta
proprio su elementi cruciali di arretratezza e di
assistenzialismo dell'attuale sistema, impegna fortemente i
servizi sul territorio in una dimensione necessariamente di
sistema e di rete, introduce fattori di stimolo e di
promozione allo sviluppo nella cultura, nell'organizzazione,
nell'operatività professionale, nell'esigenza di
collaborazione fra i diversi attori.
Ovviamente l'iniziativa di sviluppo non può centrarsi
tutta sull'istituto del RMI, ma deve poter contare su una
serie di politiche e di iniziative convergenti quali oggi, in
termini generali, sono appunto previste dalla legge quadro per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali (legge n. 328 del 2000) e dai conseguenti
provvedimenti attuativi, il Piano sociale nazionale in primo
luogo.
Il RMI non si propone quindi come fatto isolato, ma come
parte integrante di una politica sociale volta a promuovere i
diritti di cittadinanza per tutti, a cominciare da chi è più
esposto al bisogno, e a sviluppare servizi sociali integrati e
adeguati a rendere riconoscibili, effettivi ed esigibili quei
diritti. Il suo successo è componente essenziale per l'esito
dell'intera politica, che verrebbe fortemente compromessa
dall'abbandono o da una riduttiva e inadeguata promozione e
realizzazione del RMI. La sperimentazione del RMI ha
perseguito due obiettivi fortemente innovativi:
1) superare le vecchie logiche dell'assistenza economica
discrezionale e frammentata e sancire un diritto universale
alla dignità e a condizioni minime di sussistenza, in linea
con i più moderni sistemi di protezione sociale presenti in
molti Paesi europei;
2) realizzare una politica di lotta alla povertà e
all'esclusione sociale, non semplicemente "elargitiva", ma
attiva, orientata cioè a impegnare e a valorizzare le risorse
individuali e familiari degli interessati su obiettivi e su
attività con gli stessi concordate. Essa associa così il
contributo assistenziale a specifici programmi di inserimento
sociale.
L'incontro tra tali obiettivi fortemente innovativi e le
consolidate arretratezze del nostro sistema di protezione
sociale evidenzia quanto impegnativa sia stata la
sperimentazione nel passato e quanto lo sarà la
generalizzazione nel futuro del RMI.
La relazione sulla valutazione della sperimentazione del
RMI, a conclusione dei due anni di sperimentazione, ha reso
evidente che, nei 39 comuni dove essa si è realizzata, si sono
certo manifestate diverse difficoltà, ma che nella maggior
parte di essi è stato dato inizio ad un percorso di sviluppo
apprezzato dai dirigenti e dagli operatori dei servizi
pubblici e no profit, ma anche dai destinatari. Il RMI è
così riuscito a proporsi come misura affidabile di contrasto
della povertà e dell'esclusione sociale.
La proposta di legge sul RMI si pone, quindi, alcuni
obiettivi. Prima di tutto quello di contrastare la povertà e
l'esclusione sociale rivolgendosi così a quanti incontrano
serie difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro e avviando
dunque un sistema integrato di istituti formativi che
consentano di mettere in atto concretamente questo obiettivo.
Per fare questo è necessario, ovviamente, dare un sostegno ai
redditi più bassi in forme incentivanti il lavoro (il RMI si
collega organicamente con il citato disegno di legge de
l'Ulivo sui diritti di sicurezza sociale in materia di tutela
attiva del lavoro e del reddito), o garantire un reddito
minimo dignitoso per gli anziani che non hanno potuto
costruirsi una pensione adeguata. Inoltre, l'istituto del RMI
si pone l'obiettivo di ridurre il grado di diseguaglianza
nella distribuzione del reddito disponibile, quello cioè che
resta a disposizione delle famiglie dopo aver pagato le
imposte e aver ricevuto i trasferimenti monetari; di costruire
una rete di sicurezza, di ultima istanza, che consenta di
razionalizzare il sistema dei trasferimenti alle famiglie e di
superare le diseguaglianze sociali che ancora derivano dalla
compresenza di istituti diversi. L'equità complessiva nella
distribuzione dei redditi è la risultante, da una parte, della
struttura dell'imposizione e, dall'altra, dell'assetto dei
trasferimenti monetari alle famiglie, cosicché i due aspetti
del problema vanno affrontati entro una logica unitaria e le
misure sull'uno e sull'altro fronte vanno soppesate nei loro
effetti congiunti. Criterio che i provvedimenti già varati o
prospettati dal Governo di centrodestra non seguono.
Il RMI si rivolge, quindi, a quanti incontrano serie
difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro e a quanti
rischiano situazioni di esclusione sociale ed è accompagnato
dalla partecipazione, obbligatoria per quanti sono in età
lavorativa, a programmi di reinserimento lavorativo e sociale.
E', pertanto, necessario che per l'attivazione del RMI le
regioni e gli enti locali predispongano attività formative e
programmi di reinserimento.
Le condizioni economiche che proponiamo per l'accesso al
RMI sono: indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) non superiore a 6.200 euro pro capite
equivalente; patrimonio immobiliare limitato alla prima casa
con valore massimo di 51.650 euro; patrimonio mobiliare non
superiore a 1.500 euro; ed, ancora, l'integrazione del reddito
mensile pro capite equivalente, cioè pari alla
differenza tra il reddito mensile disponibile e una soglia
predeterminata. Il valore soglia può essere differenziato di
concerto tra Governo e Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, in
relazione alle specifiche condizioni di vita delle diverse
regioni. Ogni regione può inoltre differenziare, al proprio
interno, tale valore soglia in relazione alle specificità dei
diversi ambiti territoriali e può anche, ma ricorrendo a
risorse proprie, aumentare il valore soglia rispetto a quello
stabilito a livello nazionale. Ai fini di incentivo al lavoro,
nel calcolo del reddito disponibile i redditi da lavoro sono
computati al 75 per cento al fine di mantenere coerenza con il
sistema fiscale ed evitare le cosiddette "trappole della
povertà", il livello massimo di reddito integrato mensile
(quando cioè si percepiscono solo redditi da lavoro) non deve
superare 1/12 del minimo imponibile annuo. Quindi, sulla base
dell'attuale minimo imponibile, la soglia di integrazione in
assenza di redditi da lavoro è pari, per un single, a
390 euro mensili (equivalente alle vecchie 750 mila lire e 9
milioni di lire annue su dodici mensilità) e aumenta in
relazione all'ampiezza del nucleo familiare; un beneficiario
che percepisca solo redditi da lavoro potrebbe arrivare, se
single, a un massimo di reddito integrato pari a 520
euro mensili (equivalente a un milione di vecchie lire al mese
e 12 milioni di lire annue), coerente con l'attuale minimo
imponibile, e aumenta in relazione all'ampiezza del nucleo
familiare.
Per i beneficiari in età lavorativa sono previsti degli
obblighi come: partecipazione ai programmi di integrazione
sociale disposti dai comuni; accettazione della chiamata al
lavoro anche temporaneo (collegamento con i contratti di
inserimento). Eccezioni sono previste solo per i soggetti
impegnati in attività di cura o per i disabili.
Platea dei potenziali beneficiari e onere per la finanza
pubblica.
Da un'analisi della posizione reddituale e patrimoniale
delle famiglie italiane condotta sui dati della Banca d'Italia
sui bilanci familiari emerge che le famiglie che rientrano nei
criteri di selezione dei beneficiari del RMI indicati nella
proposta legge sono circa 1.300.000, per un numero complessivo
di componenti pari a circa 2.600.000 individui. Nell'ipotesi
che tutte queste famiglie facciano domanda per usufruire del
RMI, e quindi siano disponibili ad aderire ai programmi di
inserimento che verranno predisposti, l'onere complessivo
derivante dall'integrazione di reddito determinata secondo i
criteri definiti dalla proposta di legge sarebbe di 6 miliardi
di euro su base annua. La stima ora indicata va intesa come
massimo onere possibile. Con ogni probabilità l'onere
effettivo risulterà inferiore per diverse ragioni: è possibile
che non tutti coloro che rientrano nei criteri di selezione
faranno domanda per il RMI perché non è detto siano
disponibili a soddisfare le altre condizioni previste dalla
proposta di legge; quanto più i programmi di inserimento
avranno successo, tanto più i destinatari del RMI vedranno
aumentare i loro redditi da lavoro e quindi l'integrazione a
carico del bilancio pubblico verrà a ridursi; il trattamento
di integrazione del reddito per i lavoratori discontinui
previsto dal citato disegno di legge de L'Ulivo di riforma dei
diritti di sicurezza sociale coinvolgerà una parte dei
potenziali beneficiari del RMI che, quindi, non presenteranno
domanda per lo stesso. Lo stanziamento a regime previsto nella
proposta di legge è quindi pari a 4,5 miliardi di euro su base
annua. A questo scopo viene istituito in via transitoria il
Fondo nazionale per l'erogazione del RMI, le cui risorse
confluiranno a regime in quelle che saranno garantite alle
regioni ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 119
della Costituzione.
Bisogna infine tener presente che il RMI andrà a regime
gradualmente, via via che i comuni predisporranno le misure di
attuazione e i programmi di inserimento e via via che il
governo della finanza pubblica renderà disponibili risorse
aggiuntive. In sede di prima attuazione, la proposta di legge
stanzia subito sul Fondo nazionale per l'erogazione del RMI 1
miliardo di euro, la cui copertura è assicurata per 500
milioni di euro riducendo gli attuali stanziamenti nel Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20
della legge n. 328 del 2000 (sostanzialmente quindi
convogliando sul Fondo per l'erogazione del RMI le risorse già
stanziate per la sua sperimentazione) e per altri 500 milioni
di euro abrogando l'articolo 13 della legge n. 383 del 2001 e
ripristinando l'imposta sulle successioni e donazioni. Via via
che il RMI andrà a regime, la legge finanziaria stabilirà per
ciascun anno, l'ammontare del Fondo in relazione alle risorse
disponibili.