XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3612




        Onorevoli Colleghi! - Per far fronte ad urgenti necessità dell'amministrazione giudiziaria è stato emanato, nella scorsa legislatura, il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4. In sede di conversione del decreto, all'articolo 24, è stato introdotto, il comma 1-bis, che testualmente recita: "L'amministrazione giudiziaria provvede alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale, attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione, fermo restando il termine di validità previsto dagli articoli 39, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488".
        In sintesi, il Parlamento con il citato comma aggiuntivo intendeva autorizzare il Ministero della giustizia a coprire la metà dei posti vacanti nella qualifica di dirigente utilizzando gli idonei dei concorsi precedentemente banditi, per un periodo di due anni dalla data di approvazione delle rispettive graduatorie.
        Ora, come sempre più spesso accade nell'applicazione delle leggi, questa norma che voleva risolvere alcuni problemi facendosi anche carico delle legittime aspettative di decine di lavoratori, per un errata e machiavellica interpretazione ha invece dato vita ad un contenzioso tra il Ministero della giustizia e i destinatari della norma che si trascina da quasi due anni, con costi elevatissimi in termini di spese, di perdita di ore di lavoro e di spreco di altre innumerevoli risorse; con la conseguente creazione di una disparità di trattamento fra chi si è visto accogliere il ricorso giudiziario, ed è stato inquadrato, e chi no, ed è stato rifiutato.
        La contrastata e contestata tesi ministeriale è la seguente:

            1) il Ministero della giustizia sostiene che la copertura della metà dei posti vacanti doveva essere fatta una sola volta, in occasione dell'entrata in vigore della legge n. 4 del 2001. I ricorrenti sostengono - a ragione - che la norma è "dinamica", cioè applicabile per tutto il tempo di durata della validità delle graduatorie, che sono i due anni cui fanno esplicito riferimento gli articoli 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

            2) il Ministero della giustizia dopo aver fatto l'iniziale calcolo del numero dei posti vacanti su cui determinare il 50 per cento da assegnare agli idonei, lo ha successivamente ridotto adducendo che un certo numero di posti non era disponibile in quanto già destinato ad altre forme di assunzione; procedura che non trova alcun riscontro nel citato e controverso comma;

            3) il Ministero della giustizia sostiene la scadenza della validità biennale della graduatoria generale di merito. La questione ora non ha più rilevanza in quanto la legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002) ha prorogato di un anno la durata.

        La situazione si è andata ulteriormente complicando in relazione alla recente tornata di nomine dirigenziali (provvedimento del Direttore generale (PDG) 14 novembre 2002): gli ultimi 14 dirigenti che hanno ottenuto un provvedimento cautelare d'urgenza loro favorevole, hanno avuto un numero di sedi messe a disposizione talmente esiguo (14 tante quanto il numero degli assegnatari) da risultare inutile e pleonastica la prescritta possibilità di scelta della sede di servizio, di fatto praticamente esclusa per gli ultimi.
        Contestabili appaiono anche i criteri di assegnazione delle sedi (in alcuni casi si è seguito il criterio dell'ordine cronologico dei relativi provvedimenti giudiziari di accoglimento ed altre volte quello dell'ordine della iniziale graduatoria generale di merito) e delle modalità di assegnazione che hanno nella maggioranza dei casi penalizzato notevolmente gli interessati e stravolto le situazioni familiari dei neo dirigenti assegnando loro sedi lontanissime - in alcuni casi addirittura agli antipodi (dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia).
        Inoltre - circostanza nota al Ministero soccombente - le sedi di servizio dei suddetti 14 candidati sono tutte al nord o al centro Italia. Ebbene, tra le 14 sedi proposte (o per meglio dire imposte) ben 6 sono al sud. Ovviamente e prevedibilmente sgradite. La procedura seguita è stata definita (non a torto) persecutoria, punitiva e inammissibile da parte di una amministrazione dello Stato.
        La situazione è divenuta ancor più caotica andandosi ad inserire nell'ambito di altra separata procedura di interpello per successivi assestamenti di sede, riservata agli altri dirigenti già in servizio ed indetta quasi contemporaneamente con PDG 15 novembre 2002; in tal caso i posti messi a disposizione sono stati in numero di gran lunga superiore ai candidati ma gli interessati beneficiari, grazie ad un provvedimento giudiziario favorevole, non sono stati messi in condizione di fruirne.
        Ne è scaturita una situazione ingarbugliata e complessa che ha scontentato un po' tutti i neo dirigenti di uffici giudiziari in molti casi di rilevante spessore; la stessa situazione ha creato ingiustificate disparità di trattamento tra i cointeressati e notevoli situazioni conflittuali che hanno dato luogo a notevoli contenziosi.
        Occorre quindi porre rimedio ad una situazione che va complicandosi sempre di più e i cui strascichi giudiziari potrebbero trascinarsi per anni con innegabili svantaggi per tutti, ma soprattutto per l'efficienza e l'efficacia degli uffici giudiziari e del servizio cui gli stessi sono chiamati a fornire (seriamente compromesso senza validi dirigenti amministrativi agli stessi preposti) ed in definitiva per gli utenti. Il ritardo accumulatosi poi nella completa copertura dei posti vacanti ha di fatto reso ormai superato l'iniziale limite normativo di copertura della sola metà dei posti vacanti essendo ora necessario procedere alla totale copertura dei medesimi.
        Un modo per risolvere definitivamente la questione pertanto è quello di abolire dal testo normativo in questione (articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4) il limite del 50 per cento di copertura dei posti "vacanti" che tanti problemi ha causato e che è stato all'origine della su indicata "querelle", così eliminando ogni problema interpretativo di sorta e consentendo di procedere alla copertura dei posti vacanti di dirigente dell'amministrazione della giustizia (senza alcun calcolo in percentuale dei posti da ricoprire e senza alcun problema applicativo dello scorrimento della graduatoria "dinamico" o "statico" secondo i contrapposti orientamenti) con gli idonei dei precedenti concorsi che sono quelli dell'ultimo concorso bandito nell'ormai 1997 con PDG 13 giugno 1997, i quali da anni attendono di essere assunti nella qualifica di dirigente, avendo superato le relative prove concorsuali.
        Si tratterebbe comunque sempre di una parziale copertura, risultando i posti vacanti della carriera dirigenziali superiori rispetto al numero degli idonei, ma rappresenterebbe pur sempre un concreto e consistente rimedio alla ormai pluriennale carenza di posti dirigenziali e una pacifica e indolore soluzione a un problema conflittuale che ha ormai assunto livelli non più giustificabili né tollerabili e che ha stremato sia l'amministrazione che i ricorrenti.
        A guardar bene poi il primo a trarne beneficio è lo Stato, che risparmierebbe consistenti somme di denaro per onorari e spese, e soprattutto recupererebbe alla "normalità" una sessantina circa di funzionari di cancelleria (tanti sono gli aspiranti idonei alla nomina dirigenziale di cui al citato concorso indetto con PDG 13 giugno 1997) a fronte di circa 108 posti vacanti.
        Inoltre l'amministrazione potrà affidare i suddetti incarichi dirigenziali a persone esperte e qualificate, senza dover procedere al altre estenuanti procedure selettive il cui travagliato epilogo è ben noto a tutti. Pertanto si sottopone all'approvazione parlamentare la presente proposta di legge che si auspica potrà servire a riportare tranquillità negli uffici coinvolti dalle mancate promozioni; tranquillità messa a dura prova, in un modo che non trova pace, scosso da una grave crisi organizzativa di vertice, in cui si innesta l'irrisolta questione della "doppia dirigenza" da cui dipendono molte delle inefficienze che tutti conosciamo, e dove di recente sono stati annullati dall'autorità giudiziaria tutti i corsi di riqualificazione destinati al personale amministrativo, con un danno di immagine ed economico di alcuni milioni di euro.
        La validità dell'operazione porterà di sicuro un miglioramento organizzativo negli uffici interessati dalle relative nomine e produrrà sicuramente un beneficio a livello generale di gestione e produttività. Tale beneficio non potrà non influire nella riduzione dei termini di durata dei procedimenti giudiziari, causa di un numero sempre maggiore di condanne dell'Italia da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee per l'eccessiva durata dei medesimi.




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