XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3612
Onorevoli Colleghi! - Per far fronte ad urgenti
necessità dell'amministrazione giudiziaria è stato emanato,
nella scorsa legislatura, il decreto-legge 24 novembre 2000,
n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio
2001, n. 4. In sede di conversione del decreto, all'articolo
24, è stato introdotto, il comma 1-bis, che testualmente
recita: "L'amministrazione giudiziaria provvede alla copertura
della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale,
attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi
precedentemente banditi dalla medesima amministrazione, fermo
restando il termine di validità previsto dagli articoli 39,
comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 20, comma 3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488".
In sintesi, il Parlamento con il citato comma aggiuntivo
intendeva autorizzare il Ministero della giustizia a coprire
la metà dei posti vacanti nella qualifica di dirigente
utilizzando gli idonei dei concorsi precedentemente banditi,
per un periodo di due anni dalla data di approvazione delle
rispettive graduatorie.
Ora, come sempre più spesso accade nell'applicazione delle
leggi, questa norma che voleva risolvere alcuni problemi
facendosi anche carico delle legittime aspettative di decine
di lavoratori, per un errata e machiavellica interpretazione
ha invece dato vita ad un contenzioso tra il Ministero della
giustizia e i destinatari della norma che si trascina da quasi
due anni, con costi elevatissimi in termini di spese, di
perdita di ore di lavoro e di spreco di altre innumerevoli
risorse; con la conseguente creazione di una disparità di
trattamento fra chi si è visto accogliere il ricorso
giudiziario, ed è stato inquadrato, e chi no, ed è stato
rifiutato.
La contrastata e contestata tesi ministeriale è la
seguente:
1) il Ministero della giustizia sostiene che la
copertura della metà dei posti vacanti doveva essere fatta una
sola volta, in occasione dell'entrata in vigore della legge n.
4 del 2001. I ricorrenti sostengono - a ragione - che la norma
è "dinamica", cioè applicabile per tutto il tempo di durata
della validità delle graduatorie, che sono i due anni cui
fanno esplicito riferimento gli articoli 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e 20 della legge 23 dicembre 1999, n.
488;
2) il Ministero della giustizia dopo aver fatto
l'iniziale calcolo del numero dei posti vacanti su cui
determinare il 50 per cento da assegnare agli idonei, lo ha
successivamente ridotto adducendo che un certo numero di posti
non era disponibile in quanto già destinato ad altre forme di
assunzione; procedura che non trova alcun riscontro nel citato
e controverso comma;
3) il Ministero della giustizia sostiene la scadenza
della validità biennale della graduatoria generale di merito.
La questione ora non ha più rilevanza in quanto la legge
finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002) ha prorogato di un
anno la durata.
La situazione si è andata ulteriormente complicando in
relazione alla recente tornata di nomine dirigenziali
(provvedimento del Direttore generale (PDG) 14 novembre 2002):
gli ultimi 14 dirigenti che hanno ottenuto un provvedimento
cautelare d'urgenza loro favorevole, hanno avuto un numero di
sedi messe a disposizione talmente esiguo (14 tante quanto il
numero degli assegnatari) da risultare inutile e pleonastica
la prescritta possibilità di scelta della sede di servizio, di
fatto praticamente esclusa per gli ultimi.
Contestabili appaiono anche i criteri di assegnazione
delle sedi (in alcuni casi si è seguito il criterio
dell'ordine cronologico dei relativi provvedimenti giudiziari
di accoglimento ed altre volte quello dell'ordine della
iniziale graduatoria generale di merito) e delle modalità di
assegnazione che hanno nella maggioranza dei casi penalizzato
notevolmente gli interessati e stravolto le situazioni
familiari dei neo dirigenti assegnando loro sedi lontanissime
- in alcuni casi addirittura agli antipodi (dal Friuli Venezia
Giulia alla Sicilia).
Inoltre - circostanza nota al Ministero soccombente - le
sedi di servizio dei suddetti 14 candidati sono tutte al nord
o al centro Italia. Ebbene, tra le 14 sedi proposte (o per
meglio dire imposte) ben 6 sono al sud. Ovviamente e
prevedibilmente sgradite. La procedura seguita è stata
definita (non a torto) persecutoria, punitiva e inammissibile
da parte di una amministrazione dello Stato.
La situazione è divenuta ancor più caotica andandosi ad
inserire nell'ambito di altra separata procedura di interpello
per successivi assestamenti di sede, riservata agli altri
dirigenti già in servizio ed indetta quasi contemporaneamente
con PDG 15 novembre 2002; in tal caso i posti messi a
disposizione sono stati in numero di gran lunga superiore ai
candidati ma gli interessati beneficiari, grazie ad un
provvedimento giudiziario favorevole, non sono stati messi in
condizione di fruirne.
Ne è scaturita una situazione ingarbugliata e complessa
che ha scontentato un po' tutti i neo dirigenti di uffici
giudiziari in molti casi di rilevante spessore; la stessa
situazione ha creato ingiustificate disparità di trattamento
tra i cointeressati e notevoli situazioni conflittuali che
hanno dato luogo a notevoli contenziosi.
Occorre quindi porre rimedio ad una situazione che va
complicandosi sempre di più e i cui strascichi giudiziari
potrebbero trascinarsi per anni con innegabili svantaggi per
tutti, ma soprattutto per l'efficienza e l'efficacia degli
uffici giudiziari e del servizio cui gli stessi sono chiamati
a fornire (seriamente compromesso senza validi dirigenti
amministrativi agli stessi preposti) ed in definitiva per gli
utenti. Il ritardo accumulatosi poi nella completa copertura
dei posti vacanti ha di fatto reso ormai superato l'iniziale
limite normativo di copertura della sola metà dei posti
vacanti essendo ora necessario procedere alla totale copertura
dei medesimi.
Un modo per risolvere definitivamente la questione
pertanto è quello di abolire dal testo normativo in questione
(articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 24 novembre
2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
gennaio 2001, n. 4) il limite del 50 per cento di copertura
dei posti "vacanti" che tanti problemi ha causato e che è
stato all'origine della su indicata "querelle", così
eliminando ogni problema interpretativo di sorta e consentendo
di procedere alla copertura dei posti vacanti di dirigente
dell'amministrazione della giustizia (senza alcun calcolo in
percentuale dei posti da ricoprire e senza alcun problema
applicativo dello scorrimento della graduatoria "dinamico" o
"statico" secondo i contrapposti orientamenti) con gli idonei
dei precedenti concorsi che sono quelli dell'ultimo concorso
bandito nell'ormai 1997 con PDG 13 giugno 1997, i quali da
anni attendono di essere assunti nella qualifica di dirigente,
avendo superato le relative prove concorsuali.
Si tratterebbe comunque sempre di una parziale copertura,
risultando i posti vacanti della carriera dirigenziali
superiori rispetto al numero degli idonei, ma rappresenterebbe
pur sempre un concreto e consistente rimedio alla ormai
pluriennale carenza di posti dirigenziali e una pacifica e
indolore soluzione a un problema conflittuale che ha ormai
assunto livelli non più giustificabili né tollerabili e che ha
stremato sia l'amministrazione che i ricorrenti.
A guardar bene poi il primo a trarne beneficio è lo Stato,
che risparmierebbe consistenti somme di denaro per onorari e
spese, e soprattutto recupererebbe alla "normalità" una
sessantina circa di funzionari di cancelleria (tanti sono gli
aspiranti idonei alla nomina dirigenziale di cui al citato
concorso indetto con PDG 13 giugno 1997) a fronte di circa 108
posti vacanti.
Inoltre l'amministrazione potrà affidare i suddetti
incarichi dirigenziali a persone esperte e qualificate, senza
dover procedere al altre estenuanti procedure selettive il cui
travagliato epilogo è ben noto a tutti. Pertanto si sottopone
all'approvazione parlamentare la presente proposta di legge
che si auspica potrà servire a riportare tranquillità negli
uffici coinvolti dalle mancate promozioni; tranquillità messa
a dura prova, in un modo che non trova pace, scosso da una
grave crisi organizzativa di vertice, in cui si innesta
l'irrisolta questione della "doppia dirigenza" da cui
dipendono molte delle inefficienze che tutti conosciamo, e
dove di recente sono stati annullati dall'autorità giudiziaria
tutti i corsi di riqualificazione destinati al personale
amministrativo, con un danno di immagine ed economico di
alcuni milioni di euro.
La validità dell'operazione porterà di sicuro un
miglioramento organizzativo negli uffici interessati dalle
relative nomine e produrrà sicuramente un beneficio a livello
generale di gestione e produttività. Tale beneficio non potrà
non influire nella riduzione dei termini di durata dei
procedimenti giudiziari, causa di un numero sempre maggiore di
condanne dell'Italia da parte della Corte di giustizia delle
Comunità europee per l'eccessiva durata dei medesimi.