XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3606
Onorevoli Colleghi! - Lo scopo della presente proposta
di legge è quello di permettere la celere realizzazione di
alcune opere viarie complementari alla strada statale n. 13,
nel comune di San Vendemiano, rendendo attuativo l'apposito
stanziamento accantonato per il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, per il triennio 2003-2005, nei fondi speciali
di conto capitale di cui alla tabella B della legge n. 289 del
2002 (legge finanziaria per il 2003). Infatti, durante l'esame
parlamentare della citata legge n. 289 del 2002 è stato
approvato dall'Assemblea del Senato della Repubblica un
maxiemendamento del relatore che assorbiva una serie di
emendamenti di iniziativa parlamentare, tra i quali quello
diretto alla realizzazione del sottopasso alla strada statale
n. 13 - Pontebbana, nel comune di San Vendemiano.
Si tratta di opere di miglioramento della viabilità
locale, dirette a soddisfare esigenze primarie di una zona
caratterizzata da un elevato numero di attività produttive,
commerciali, direzionali e da una edificazione pressoché
continua che presenta una molteplicità di nodi, costituiti da
innesti e incroci, e numerosi accessi ad attività e abitazioni
private.
Le opere rientrano in un progetto più generale di
riorganizzazione complessiva della viabilità interna del
comune di San Vendemiano, diretto a risolvere problematiche
specifiche di determinate intersezioni stradali.
Lo specifico intervento prevede in particolare la
realizzazione di un sottopasso alla strada statale n. 13 -
Pontebbana e di un ponte sul torrente Cervada, al fine di
ottenere l'incanalamento del traffico diretto a Conegliano,
prima su via Olivera e poi su via Italia. L'intervento
comporterà l'eliminazione dei semafori esistenti, riducendo a
pochi minuti il percorso San Vendemiano-Conegliano, e
permetterà al traffico proveniente da sud-est di scavalcare la
più intasata arteria del Veneto. L'Ente nazionale per le
strade si è già espresso favorevolmente in merito al relativo
studio di fattibilità.
Per la progettazione e la realizzazione delle opere
finanziate con le risorse di cui alla presente proposta di
legge si applica la normativa vigente in materia di opere
pubbliche, fatta salva la possibilità dell' inserimento
dell'opera stessa nella programmazione dell'amministrazione
aggiudicatrice, anche successivamente alla scadenza dei
termini per l'approvazione del piano triennale di cui
all'articolo 14 della legge n. 109 del 1994, e successive
modificazioni. Tale limitata deroga alla normativa vigente ha
il solo scopo di abbreviare i tempi per la realizzazione delle
infrastrutture e non incide sulle modalità procedurali dello
svolgimento delle gare.
Si auspica un sollecito esame della presente proposta di
legge per permettere una celere realizzazione delle opere
viarie descritte e risolvere la grave situazione attuale del
traffico locale.