XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3601
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
pone fine alla situazione per certi versi ibrida e incerta, in
cui versano i medici anestesisti rianimatori in relazione alla
definizione delle loro competenze professionali
ospedaliere.
I settori di attività della disciplina "Anestesia e
rianimazione" sono stati definitivamente codificati negli
ordinamenti dei corsi di laurea in medicina e chirurgia e in
odontoiatria, tant'è che - anche dal punto di vista
assistenziale - nei policlinici universitari gli stessi
settori sono già da tempo affidati agli anestesisti
rianimatori.
E' dagli anni '80, infatti, che nei bandi di concorso per
professori universitari ordinari e associati, nel
raggruppamento delle materie di insegnamento afferenti
all'anestesia e rianimazione sono state inserite la terapia
intensiva, la fisiopatologia e terapia del dolore, la medicina
subacquea e iperbarica; ciò significa che i concorsi per le
cattedre testé elencate sono riservati esclusivamente agli
anestesisti rianimatori e che soltanto a tali medici
specialisti compete l'insegnamento delle suddette materie.
Questa tendenza ha trovato puntuale conferma nella nuova
tabella XVIII, concernente l'ordinamento didattico del corso
di studi per il conseguimento della laurea in medicina e
chirurgia, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n.
1652, come modificata con i decreti del Presidente della
Repubblica n. 95 del 1986 e 24 maggio 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 1989. Nell'area
didattica delle emergenze medico-chirurgiche, oltre agli
insegnamenti della medicina d'urgenza e pronto soccorso
affidati ai medici internisti e della chirurgia d'urgenza e
pronto soccorso ovviamente riservati ai medici chirurghi,
figurano - infatti - gli insegnamenti di anestesia e
rianimazione, terapia intensiva, terapia del dolore e medicina
subacquea e iperbarica tutti riservati ai medici anestesisti
rianimatori.
Nello statuto-tipo delle scuole di specializzazione in
anestesia e rianimazione, inoltre, approvato dal Consiglio
universitario nazionale il 15 febbraio 1985, è previsto anche
per le scuole italiane - in linea con quanto accade negli
altri Stati dell'Unione europea - un corso di durata
quadriennale, con un triennio comune a tutti gli
specializzandi e, per quanto concerne il quarto anno, con la
possibilità di scegliere fra tre diversi indirizzi: terapia
intensiva, terapia antalgica e terapia iperbarica.
L'anomalia risiede nel fatto che per quanto attiene ai
servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione l'assetto
legislativo è purtroppo ancora fermo a quanto disposto dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1969, che
disciplina l'ordinamento interno dei servizi ospedalieri.
L'articolo 18 relativo al servizio di anestesia, infatti, si è
limitato a fotografare - sia dal punto di vista organizzativo
che delle dotazioni organiche - la situazione in cui versava
la disciplina in quel momento, con reparti di rianimazione e
di terapia intensiva polivalenti istituiti in pochi grandi
ospedali regionali e con l'attività professionale degli
anestesisti rianimatori prevalentemente indirizzata verso
l'anestesia.
In trentatré anni la situazione è, ovviamente, cambiata: i
reparti di rianimazione e di terapia intensiva polivalenti
sono stati opportunamente potenziati laddove già esistevano e
sono stati istituiti in numerosi altri ospedali per fare
fronte alle situazioni di emergenza e di urgenza sanitarie in
progressivo aumento. Gli anestesisti rianimatori hanno anche
contribuito in maniera determinante al progresso nel nostro
Paese della chirurgia e, per soddisfare le esigenze
dell'utenza, sono stati attivati in molti ospedali ambulatori
e reparti di terapia antalgica nonché centri di medicina
iperbarica.
Attualmente - come già rilevato - il titolo di specialista
nella disciplina abilita gli anestesisti rianimatori sia
all'esercizio della specialità "anestesia e rianimazione" che
di quanto professionalmente compete ai tre indirizzi -
previsti in maniera esclusiva per la stessa - ovverosia della
terapia intensiva, della terapia antalgica e della terapia
iperbarica.
Non vi è alcun dubbio, quindi, che le competenze
professionali in questi tre indirizzi appartengono soltanto ai
medici specialisti in anestesia e rianimazione e che si rende
- pertanto - necessaria, e per certi aspetti urgente, la
modifica del vigente ordinamento dei servizi ospedalieri di
anestesia e rianimazione, prevedendo che, in analogia con i
rinnovati ordinamenti del corso di laurea in medicina e
chirurgia e delle scuole di specializzazione in anestesia e
rianimazione, le competenze professionali degli stessi servizi
siano ridefinite ed estese alla terapia intensiva, alla
terapia antalgica e alla terapia iperbarica.
Ponendo rimedio a questa incongruenza legislativa, si
raggiunge anche lo scopo di mettere un freno all'onerosa e
spesso superflua lievitazione delle richieste di istituzione
di "terapie subintensive divisionali", le quali non possono e
non devono essere presenti negli ospedali non ancora dotati di
reparti di rianimazione intensiva polivalenti, nonché di
stabilire che, laddove indispensabile, la loro istituzione
deve comunque essere sempre prevista e realizzata nel rispetto
di quanto disposto all'articolo 3, comma 5, punto A.2, del
decreto del Ministro della sanità del 13 settembre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 24
settembre 1988, recante "Determinazione degli standards
del personale ospedaliero".
In quest'ottica, per quanto attiene alle competenze
professionali dei servizi ospedalieri di anestesia e
rianimazione in tema di terapia antalgica e di terapia
iperbarica, l'estensione sollecitata non ha il significato
della obbligatoria istituzione - nell'ambito degli stessi
servizi - di ambulatori e di reparti di terapia antalgica o di
centri di medicina iperbarica, bensì comporta che laddove si
ravvisi la necessità, per soddisfare le esigenze dei
cittadini-utenti, di istituire i suddetti reparti, centri e
ambulatori, la gestione degli stessi sia affidata ai servizi
di anestesia e rianimazione e comunque ai medici specialisti
in tale disciplina.
La ridefinizione dei servizi ospedalieri di anestesia e
rianimazione non è, pertanto, più dilazionabile e visto il
ritardo con cui si sta aggiornando la materia si auspica una
rapida approvazione della presente proposta di legge
attraverso la sua eventuale assegnazione in sede legislativa
alla Commissione parlamentare competente per materia.