XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3597
Onorevoli Colleghi! - Com'è noto, il procedimento di
ingiunzione disciplinato dagli articoli 633 e seguenti del
codice di procedura civile non esclude la possibilità che il
richiedente, vistasi rigettata una richiesta di decreto
ingiuntivo da un giudice, a distanza di qualche giorno
ripresenti analoga richiesta, confidando che l'esame di questa
seconda richiesta venga effettuato da altro giudice.
Tale sistema si presta ad una serie di irregolarità e di
speculazioni in quanto consente che la stessa richiesta sia
esaminata più volte con soluzioni spesso diverse tra due o più
giudici ignari l'uno e l'altro della decisione adottata dal
collega.
Ragione questa che induce a modificare l'ultimo comma
dell'articolo 640, che prevede che "Tale decreto non
pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via
ordinaria".
Riteniamo che la presente proposta di legge meriti urgente
esame ed approvazione.