XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3597




        Onorevoli Colleghi! - Com'è noto, il procedimento di ingiunzione disciplinato dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile non esclude la possibilità che il richiedente, vistasi rigettata una richiesta di decreto ingiuntivo da un giudice, a distanza di qualche giorno ripresenti analoga richiesta, confidando che l'esame di questa seconda richiesta venga effettuato da altro giudice.
        Tale sistema si presta ad una serie di irregolarità e di speculazioni in quanto consente che la stessa richiesta sia esaminata più volte con soluzioni spesso diverse tra due o più giudici ignari l'uno e l'altro della decisione adottata dal collega.
        Ragione questa che induce a modificare l'ultimo comma dell'articolo 640, che prevede che "Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria".
        Riteniamo che la presente proposta di legge meriti urgente esame ed approvazione.




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