XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3593
Onorevoli Deputati! - In previsione della costruzione di
una nuova Unità di ricerche costiere subacquee (Coastal
Research Vessel) "Leonardo" della NATO è stato
firmato il presente Memorandum di Intesa tra il Ministero
della difesa (Sottocapo di Stato maggiore della Marina
militare - Ammiraglio di squadra Francesco Ricci) e il Comando
Supremo delle Forze Alleate in Atlantico (SACLANT) (Admiral
Sir James Perowne) al fine di disciplinare gli aspetti
giuridici e logistici relativi allo status della nave ed
alla bandiera connessa a tale status.
Già con un Accordo firmato il 2 dicembre 1987 ed entrato
in vigore in pari data tra il Governo della Repubblica
italiana ed il SACLANT, erano state poste le basi per la
disciplina dell'attività della nave tedesca di ricerca
oceanografica Alliance nelle aree marittime e nei porti
sottoposti alla giurisdizione italiana, con particolare
riferimento al porto di La Spezia, sede di assegnazione
dell'Unità e del Centro di ricerca sottomarina di SACLANT
(Saclantcen).
Il presente Memorandum si propone di definire gli aspetti
relativi alla gestione, amministrazione ed operatività della
nuova Unità di ricerche costiere subacquee, battente bandiera
italiana, tenendo conto dei contenuti di un analogo Atto
internazionale concluso tra SACLANT e Germania per la
concessione della bandiera tedesca alla predetta nave
Alliance.
Nell'articolo 1 del presente Memorandum vengono richiamati
sia il già menzionato Accordo del 2 dicembre 1987, sia un
altro Accordo tra Italia e SACLANT, firmato il 2 dicembre
1988, disciplinante l'installazione e le attività sul
territorio italiano del citato Centro di ricerca sottomarina
di SACLANT (Saclantcen).
In base a quanto stabilito nel presente Memorandum:
l'Unità per ricerche costiere subacquee (Leonardo)
è proprietà comune dei membri della NATO e la disciplina
relativa alla sua gestione, amministrazione ed operatività
tiene conto degli Accordi del 2 dicembre 1987 e del 2 dicembre
1988 tra Italia e SACLANT (articolo I);
l'Unità in questione viene destinata ad attività di
ricerca oceanografica, rilievo marittimo ed attività tecniche
e tecnologiche per il beneficio comune dell'Alleanza (articolo
II A);
con tale finalità ed in conformità agli scopi previsti
dalla Carta NATO, il comando di SACLANT riceve in custodia la
nave per conto dell'Alleanza (articolo II B);
l'Italia diventa lo Stato di bandiera. La nave assume
quindi lo status di nave pubblica e batte, di
conseguenza, la bandiera navale italiana relativa allo
status di nave pubblica; è, inoltre, contraddistinta da
un segno distintivo sul fumaiolo (logo della NATO) (articolo
II C);
il Ministero della difesa italiano è autorizzato ad
agire per l'Italia per tutte le questioni riguardanti la nave
(articolo II D);
la nave fa parte di Saclantcen ed è sotto il
controllo del direttore di Saclantcen (articolo II
E);
il Comando NATO di SACLANT trasferisce la nave in
amministrazione fiduciaria al Ministero della difesa italiano.
Quest'ultimo inserisce la nave in un proprio apposito registro
attribuendo numero di fiancata e nominativo internazionale
(articolo III A);
la nave svolgerà servizio non commerciale e sarà
impegnata in prove oceanografiche, tecnologiche e tecniche in
ambiente marino anche con l'impiego di strumenti acustici, di
gravità, magnetici e sismici (articolo III B);
la condotta della nave (Unità nazionale impegnata in
servizio non commerciale per conto e sotto controllo operativo
del Comando NATO di SACLANT) viene supervisionata dal
Ministero della difesa italiano che si incarica di ottenere la
clearence diplomatica in caso di visita a Paese non-NATO
ed informa SACLANT delle questioni che riguardano la nave
(articolo IV A);
vengono individuati il diritto della navigazione e le
procedure amministrative applicabili all'Unità (articolo IV
B);
la nave, in quanto Unità appartenente alla NATO, rientra
nell'ambito dell'Accordo sullo status delle Forze del
1951 (NATO SOFA), del Protocollo di Parigi del 1952 e degli
Accordi successivi pertinenti. Di conseguenza il Comando NATO
di SACLANT assume il ruolo di Stato di origine quando l'Unità
viene dislocata in un Paese NATO diverso dall'Italia (articolo
IV C);
viene individuata la disciplina applicabile
all'equipaggio ed è precisato che il Comando NATO di SACLANT
rimane totalmente responsabile della sicurezza ed efficienza
della nave garantendo che le condizioni di lavoro a bordo
rispecchino il contenuto delle norme internazionali pertinenti
(articolo V A);
viene stabilita l'organizzazione della nave e la libertà
di SACLANT di avvalersi di una ditta commerciale in qualità di
gestore (articolo V B);
l'Unità viene costruita in conformità alle norme e agli
standard dell'American Bureau of Shipping. Sono
disciplinate certificazione ed ispezioni (articolo V C);
sono applicati all'Unità gli stessi privilegi e le
stesse concessioni previste per la nave Alliance
(articolo V D);
il Comando NATO di SACLANT assicura la nave contro i
rischi derivanti da danni, lesioni, incidenti ed ogni altra
responsabilità. Il Ministero della difesa italiano è parte
assicurata in qualsiasi copertura assicurativa per qualsiasi
tipo di responsabilità in mare. SACLANT fa salvi i diritti del
Ministero della difesa italiano rispetto a qualsiasi somma
deducibile contemplata dalla polizza (articolo V E);
vengono disciplinati lo Stato di origine e lo Stato di
soggiorno, la disciplina applicabile nei casi di incidenti in
alto mare, nelle acque territoriali di un Paese NATO o
non-NATO, le modalità di risoluzione delle controversie
(articolo VI) e la responsabilità delle spese (articolo
VII);
l'articolo VIII stabilisce l'entrata in vigore, le
modalità con cui apportare modifiche al Memorandum, la durata
dell'Atto internazionale.
L'Annesso al Memorandum concerne la disciplina sullo
status della nave e prevede il "Certificato di
bandiera".
Il provvedimento in parola dispone, all'articolo 3,
l'istituzione, presso il Ministero della difesa, di un
Registgro delle navi e galleggianti di Stato in servizio non
commerciale (comma 1). Detto Registro concerne il naviglio
delle Amministrazioni dello Stato adibito a servizio non
commerciale, il cui personale non è ad ordinamento militare
(comma 2); viene stabilita, infine, la bandiera relativa a
tale naviglio, costituita dal tricolore italiano caricato al
centro della banda bianca dell'emblema araldico della
Repubblica (comma 3). L'articolo 4 del provvedimento dispone,
infine, che, entro tre mesi dalla data della sua entrata in
vigore, venga emanato il relativo regolamento di attuazione ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge
23 agosto 1988, n. 400.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
Necessità dell'intervento normativo; analisi del
quadro normativo.
Con un Accordo firmato a Bruxelles il 2 dicembre 1988 (e
reso esecutivo dalla legge 7 gennaio 1992, n. 28), le medesime
Parti hanno già definito le condizioni speciali applicabili
all'installazione ed attività, nel territorio italiano (La
Spezia), del Centro di ricerca sottomarina di SACLANT
(Saclantcen), dal quale dipendono le unità navali da
ricerca.
Per quanto attiene il presente Memorandum i punti
salienti sono:
a) concessione della bandiera navale propria
delle navi di Stato. E' stata valutata non possibile la
concessione di quella militare prevista dal decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947,
n 1305, in quanto limitata al naviglio militare dei Corpi
armati dello Stato, oltre, ovviamente, a quello della Marina
militare;
b) iscrizione in un apposito Registro della
Difesa, nell'impossibilità di iscrivere l'Unità nel quadro del
"Ruolo speciale del naviglio militare dello Stato"
disciplinato dal decreto ministeriale 1^ agosto 1978;
c) possesso della condizione giuridica di "nave
pubblica". La relativa nozione, per quanto non disciplinata
nell'ordinamento italiano, è già contenuta negli articoli 31,
32 e 236 della Convenzione del diritto del mare del 1982,
ratificata ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689. Essa
riguarda le navi di Stato in servizio non commerciale che sono
state dotate di immunità al pari delle navi da guerra;
d) esenzione teorica dagli standard
costruttivi applicabili ai mercantili, in relazione alla
condizione di nave di Stato (di fatto questi standard
saranno rigorosamente rispettati in quanto l'unità sarà
classificata dall'American Bureau of Shipping con
certificazione di navigabilità che dovrà essere riconosciuta
dal RINA, omologo italiano di classificazione);
e) assunzione da parte di SACLANTCEN di tutti i
rischi derivati dall'attività della nave. Il Ministero della
difesa avrà, in materia di danni, un mero ruolo formale in
quanto la nave sarà coperta da un'assicurazione estesa anche
ai danni cagionati per colpa grave.
L'Accordo, non prevedendo specifici adempimenti in favore
dell'Unità all'infuori di quelli minimi connessi all'attività
amministrativa d'ufficio discendenti dall'iscrizione della
nave nei Registri della Difesa, non comporta oneri oltre
quelli riguardanti tali attività che comunque graveranno sul
bilancio ordinario della Difesa.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Analisi dell'intervento.
La categoria delle navi di Stato in servizio non
commerciale è stata già introdotta nell'ordinamento giuridico
italiano con la legge di ratifica della Convenzione di Montego
Bay del 1982 (legge 2 dicembre 1994, n. 689 - Articoli 31, 32
e 236).
B) Obiettivi e risultati attesi.
Con la ratifica dell'Accordo tra la NATO e l'Italia
viene:
a) attribuito in concreto tale status ad
una unità navale NATO affidata in amministrazione fiduciaria
al Ministero della difesa;
b) attribuita la nuova tipologia di bandiera
navale: nel disegno di legge di ratifica viene definita la
bandiera (tricolore italiano caricato al centro della banda
bianca dell'emblema araldico della Repubblica italiana);
c) prevista l'istituzione di apposito Registro da
tenere presso il Ministero della difesa (NAVARM).