XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3593




        Onorevoli Deputati! - In previsione della costruzione di una nuova Unità di ricerche costiere subacquee (Coastal Research Vessel) "Leonardo" della NATO è stato firmato il presente Memorandum di Intesa tra il Ministero della difesa (Sottocapo di Stato maggiore della Marina militare - Ammiraglio di squadra Francesco Ricci) e il Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico (SACLANT) (Admiral Sir James Perowne) al fine di disciplinare gli aspetti giuridici e logistici relativi allo status della nave ed alla bandiera connessa a tale status.
        Già con un Accordo firmato il 2 dicembre 1987 ed entrato in vigore in pari data tra il Governo della Repubblica italiana ed il SACLANT, erano state poste le basi per la disciplina dell'attività della nave tedesca di ricerca oceanografica Alliance nelle aree marittime e nei porti sottoposti alla giurisdizione italiana, con particolare riferimento al porto di La Spezia, sede di assegnazione dell'Unità e del Centro di ricerca sottomarina di SACLANT (Saclantcen).
        Il presente Memorandum si propone di definire gli aspetti relativi alla gestione, amministrazione ed operatività della nuova Unità di ricerche costiere subacquee, battente bandiera italiana, tenendo conto dei contenuti di un analogo Atto internazionale concluso tra SACLANT e Germania per la concessione della bandiera tedesca alla predetta nave Alliance.
        Nell'articolo 1 del presente Memorandum vengono richiamati sia il già menzionato Accordo del 2 dicembre 1987, sia un altro Accordo tra Italia e SACLANT, firmato il 2 dicembre 1988, disciplinante l'installazione e le attività sul territorio italiano del citato Centro di ricerca sottomarina di SACLANT (Saclantcen).
        In base a quanto stabilito nel presente Memorandum:

            l'Unità per ricerche costiere subacquee (Leonardo) è proprietà comune dei membri della NATO e la disciplina relativa alla sua gestione, amministrazione ed operatività tiene conto degli Accordi del 2 dicembre 1987 e del 2 dicembre 1988 tra Italia e SACLANT (articolo I);

            l'Unità in questione viene destinata ad attività di ricerca oceanografica, rilievo marittimo ed attività tecniche e tecnologiche per il beneficio comune dell'Alleanza (articolo II A);

            con tale finalità ed in conformità agli scopi previsti dalla Carta NATO, il comando di SACLANT riceve in custodia la nave per conto dell'Alleanza (articolo II B);

            l'Italia diventa lo Stato di bandiera. La nave assume quindi lo status di nave pubblica e batte, di conseguenza, la bandiera navale italiana relativa allo status di nave pubblica; è, inoltre, contraddistinta da un segno distintivo sul fumaiolo (logo della NATO) (articolo II C);

            il Ministero della difesa italiano è autorizzato ad agire per l'Italia per tutte le questioni riguardanti la nave (articolo II D);

            la nave fa parte di Saclantcen ed è sotto il controllo del direttore di Saclantcen (articolo II E);

            il Comando NATO di SACLANT trasferisce la nave in amministrazione fiduciaria al Ministero della difesa italiano. Quest'ultimo inserisce la nave in un proprio apposito registro attribuendo numero di fiancata e nominativo internazionale (articolo III A);
            la nave svolgerà servizio non commerciale e sarà impegnata in prove oceanografiche, tecnologiche e tecniche in ambiente marino anche con l'impiego di strumenti acustici, di gravità, magnetici e sismici (articolo III B);

            la condotta della nave (Unità nazionale impegnata in servizio non commerciale per conto e sotto controllo operativo del Comando NATO di SACLANT) viene supervisionata dal Ministero della difesa italiano che si incarica di ottenere la clearence diplomatica in caso di visita a Paese non-NATO ed informa SACLANT delle questioni che riguardano la nave (articolo IV A);

            vengono individuati il diritto della navigazione e le procedure amministrative applicabili all'Unità (articolo IV B);

            la nave, in quanto Unità appartenente alla NATO, rientra nell'ambito dell'Accordo sullo status delle Forze del 1951 (NATO SOFA), del Protocollo di Parigi del 1952 e degli Accordi successivi pertinenti. Di conseguenza il Comando NATO di SACLANT assume il ruolo di Stato di origine quando l'Unità viene dislocata in un Paese NATO diverso dall'Italia (articolo IV C);

            viene individuata la disciplina applicabile all'equipaggio ed è precisato che il Comando NATO di SACLANT rimane totalmente responsabile della sicurezza ed efficienza della nave garantendo che le condizioni di lavoro a bordo rispecchino il contenuto delle norme internazionali pertinenti (articolo V A);

            viene stabilita l'organizzazione della nave e la libertà di SACLANT di avvalersi di una ditta commerciale in qualità di gestore (articolo V B);

            l'Unità viene costruita in conformità alle norme e agli standard dell'American Bureau of Shipping. Sono disciplinate certificazione ed ispezioni (articolo V C);

            sono applicati all'Unità gli stessi privilegi e le stesse concessioni previste per la nave Alliance (articolo V D);

            il Comando NATO di SACLANT assicura la nave contro i rischi derivanti da danni, lesioni, incidenti ed ogni altra responsabilità. Il Ministero della difesa italiano è parte assicurata in qualsiasi copertura assicurativa per qualsiasi tipo di responsabilità in mare. SACLANT fa salvi i diritti del Ministero della difesa italiano rispetto a qualsiasi somma deducibile contemplata dalla polizza (articolo V E);

            vengono disciplinati lo Stato di origine e lo Stato di soggiorno, la disciplina applicabile nei casi di incidenti in alto mare, nelle acque territoriali di un Paese NATO o non-NATO, le modalità di risoluzione delle controversie (articolo VI) e la responsabilità delle spese (articolo VII);

            l'articolo VIII stabilisce l'entrata in vigore, le modalità con cui apportare modifiche al Memorandum, la durata dell'Atto internazionale.
        L'Annesso al Memorandum concerne la disciplina sullo status della nave e prevede il "Certificato di bandiera".
        Il provvedimento in parola dispone, all'articolo 3, l'istituzione, presso il Ministero della difesa, di un Registgro delle navi e galleggianti di Stato in servizio non commerciale (comma 1). Detto Registro concerne il naviglio delle Amministrazioni dello Stato adibito a servizio non commerciale, il cui personale non è ad ordinamento militare (comma 2); viene stabilita, infine, la bandiera relativa a tale naviglio, costituita dal tricolore italiano caricato al centro della banda bianca dell'emblema araldico della Repubblica (comma 3). L'articolo 4 del provvedimento dispone, infine, che, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, venga emanato il relativo regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


          1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

          Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

          Con un Accordo firmato a Bruxelles il 2 dicembre 1988 (e reso esecutivo dalla legge 7 gennaio 1992, n. 28), le medesime Parti hanno già definito le condizioni speciali applicabili all'installazione ed attività, nel territorio italiano (La Spezia), del Centro di ricerca sottomarina di SACLANT (Saclantcen), dal quale dipendono le unità navali da ricerca.
          Per quanto attiene il presente Memorandum i punti salienti sono:

              a) concessione della bandiera navale propria delle navi di Stato. E' stata valutata non possibile la concessione di quella militare prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n 1305, in quanto limitata al naviglio militare dei Corpi armati dello Stato, oltre, ovviamente, a quello della Marina militare;

              b) iscrizione in un apposito Registro della Difesa, nell'impossibilità di iscrivere l'Unità nel quadro del "Ruolo speciale del naviglio militare dello Stato" disciplinato dal decreto ministeriale 1^ agosto 1978;

              c) possesso della condizione giuridica di "nave pubblica". La relativa nozione, per quanto non disciplinata nell'ordinamento italiano, è già contenuta negli articoli 31, 32 e 236 della Convenzione del diritto del mare del 1982, ratificata ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689. Essa riguarda le navi di Stato in servizio non commerciale che sono state dotate di immunità al pari delle navi da guerra;

              d) esenzione teorica dagli standard costruttivi applicabili ai mercantili, in relazione alla condizione di nave di Stato (di fatto questi standard saranno rigorosamente rispettati in quanto l'unità sarà classificata dall'American Bureau of Shipping con certificazione di navigabilità che dovrà essere riconosciuta dal RINA, omologo italiano di classificazione);

              e) assunzione da parte di SACLANTCEN di tutti i rischi derivati dall'attività della nave. Il Ministero della difesa avrà, in materia di danni, un mero ruolo formale in quanto la nave sarà coperta da un'assicurazione estesa anche ai danni cagionati per colpa grave.

          L'Accordo, non prevedendo specifici adempimenti in favore dell'Unità all'infuori di quelli minimi connessi all'attività amministrativa d'ufficio discendenti dall'iscrizione della nave nei Registri della Difesa, non comporta oneri oltre quelli riguardanti tali attività che comunque graveranno sul bilancio ordinario della Difesa.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Analisi dell'intervento.

          
La categoria delle navi di Stato in servizio non commerciale è stata già introdotta nell'ordinamento giuridico italiano con la legge di ratifica della Convenzione di Montego Bay del 1982 (legge 2 dicembre 1994, n. 689 - Articoli 31, 32 e 236).


B) Obiettivi e risultati attesi.

          
Con la ratifica dell'Accordo tra la NATO e l'Italia viene:

              a) attribuito in concreto tale status ad una unità navale NATO affidata in amministrazione fiduciaria al Ministero della difesa;

              b) attribuita la nuova tipologia di bandiera navale: nel disegno di legge di ratifica viene definita la bandiera (tricolore italiano caricato al centro della banda bianca dell'emblema araldico della Repubblica italiana);

              c) prevista l'istituzione di apposito Registro da tenere presso il Ministero della difesa (NAVARM).




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