XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3585




        Onorevoli Deputati! - L'Accordo si inserisce nel quadro dello stabilimento delle relazioni diplomatiche tra l'Italia e la Repubblica popolare democratica di Corea (Corea del Nord), avvenuto nel gennaio 2000, e nel desiderio condiviso da ambo le parti, e riaffermato durante la visita del Ministro degli affari esteri Lamberto Dini a Pyongyang, di avviare una collaborazione economica di reciproco vantaggio. Ciò passa, in primo luogo, attraverso la creazione di un ambiente favorevole agli operatori economici dei due Paesi che favorisca lo sviluppo dei rapporti economici e degli investimenti. In particolare, con la Corea del Nord, esso potrebbe contribuire all'inserimento del Paese asiatico in una struttura di relazioni economiche internazionali, da cui esso si è tenuto fino adesso lontano.
        Lo strumento in questione, negoziato insieme a un "Accordo Quadro di cooperazione economica" a Pyongyang in luglio, è basato su un modello standard, da cui sono discesi analoghi accordi già posti in essere tra l'Italia ed altri Paesi. Questo prevede la definizione di uno stabile quadro normativo e giuridico interno che assicuri, nei limiti propri di ciascun ordinamento, la libertà di investimento per le imprese di un Paese nel territorio dell'altro; la libertà di movimento e residenza del personale delle imprese investitrici; la libertà di trasferire redditi, profitti, dividendi ed altri pagamenti dentro e fuori lo Stato di destinazione dell'investimento. Si stabiliscono inoltre l'impegno delle Parti ad offrire il trattamento della nazione più favorita (salvo alcune eccezioni definite nell'articolato), nonché le regole in caso di nazionalizzazione, esproprio e compensazione per danni. Il testo dell'Accordo prevede infine le procedure per la risoluzione di controversie tra l'investitore estero e le autorità dello Stato ospite o fra i due Stati.
        L'Accordo non prevede impegni di spesa. Esso non comporta inoltre innovazioni sulla normativa interna o in relazione alla normativa comunitaria; ne viene di seguito illustrato il contenuto.
        Articolo 1: definisce il significato dei termini usati nell'Accordo.
        Articolo 2: definisce gli impegni delle Parti a creare e mantenere uno stabile quadro giuridico che garantisca l'attività dei singoli investitori, compreso il trattamento più favorevole possibile dai rispettivi ordinamenti interni riguardo l'ingresso, la residenza e la libertà di movimento all'interno del Paese di destinazione del personale impiegato nella realizzazione di un determinato investimento.
        Articolo 3: obbliga ciascuno Stato a concedere agli investitori dell'altro Stato un trattamento non meno favorevole di quello concesso a un Paese terzo. Sono salve le eccezioni dovute alle agevolazioni concesse a un Paese terzo in quanto membro di un'unione doganale, mercato comune o area di libero commercio.
        Articolo 4: impone alle Parti il divieto di procedere ad operazioni di limitazione, temporanea o permanente, dei diritti di proprietà o controllo su un investimento, se non specificamente previste dalla legislazione o da un ordine di un tribunale competente su quell'investimento; sancisce il divieto di nazionalizzazione, requisizione o esproprio se non in base a un pubblico interesse e solo dietro una piena ed immediata compensazione. Lo stesso articolo stabilisce le modalità per la determinazione della compensazione e il tasso di cambio applicabile.
        Articolo 5: stabilisce il trattamento della nazione più favorita in caso di risarcimento per danni, subiti dall'investimento di una delle Parti, causati da conflitti armati, insurrezioni, disordini civili, eccetera.
        Articolo 6: stabilisce la libertà di trasferimento di ogni tipo di pagamento dentro e fuori il Paese di destinazione dell'investimento.
        Articolo 7: fissa le procedure di trasferimento dei pagamenti effettuati o ricevuti dall'investitore (compresi i casi di nazionalizzazione, esproprio, risarcimento danni e surroga) e il tasso di cambio applicabile.
        Articolo 8: sancisce il diritto di surroga.
        Articolo 9: stabilisce le forme di risoluzione delle controversie tra un investitore di una delle Parti e l'altro Stato in cui è stato effettuato l'investimento.
        Articolo 10: regola le forme di composizione delle controversie tra l'Italia e la Repubblica popolare democratica di Corea in materia d'investimenti e stabilisce, in particolare, le regole per la costituzione e il funzionamento di un tribunale arbitrale.
        Articolo 11: definisce il campo di applicazione dell'Accordo.
        Articolo 12: stabilisce che ciascuna delle Parti può proporre all'altra consultazioni su ogni tema relativo all'Accordo.
        Articolo 13: stabilisce l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo.
        L'entrata in vigore dell'Accordo in oggetto risponde ad un'esigenza diffusamente avvertita negli ambienti imprenditoriali del nostro Paese. Dall'attuazione del medesimo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento vigente nella Repubblica popolare democratica di Corea non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili; per la copertura di tali tipi di danni, pertanto, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento. D'altra parte, il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici.
        Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al tribunale arbitrale si provvede con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.
        Per tali considerazioni non derivano, dal presente provvedimento, nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato e non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

          La ratifica legislativa dell'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci con la Repubblica popolare democratica di Corea è resa necessaria in quanto la sussistenza di regole per la costituzione e il funzionamento di un tribunale arbitrale, previste nell'articolo 10 dell'atto internazionale in questione, ricollega l'autorizzazione del medesimo alla fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.
          L'Accordo non comporta innovazioni sulla normativa interna e non prevede impegni di spesa.


B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

          L'Accordo con la Repubblica popolare democratica di Corea per la promozione e protezione degli investimenti reciproci non incide sull'ordinamento normativo interno e, in particolare, non modifica alcuna disposizione di legge. Esso infatti si limita a definire (articoli 2 e 3) l'impegno delle Parti a mantenere un quadro giuridico tale da garantire condizioni favorevoli all'attività dei singoli investitori, assicurando un trattamento giusto ed equo agli investimenti reciproci e fornendo un adeguato quadro di garanzie, conforme a quanto stabilito dalle normative interne.


C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario e con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

          L'Accordo si ispira ai princìpi generali sanciti dalla nostra Costituzione e appare conforme alla disciplina comunitaria. Per quest'ultimo aspetto, il paragrafo 4 dell'articolo 3, afferma che "le disposizioni del presente articolo non si applicano ai vantaggi e ai privilegi che una Parte contraente può concedere ad investitori di Stati Terzi in virtù della loro appartenenza a Unioni Doganali o Unioni Economiche, a un Mercato Comune, a una Zona di Libero Scambio, ad Accordi regionali o sub-regionali o nel quadro di Accordi per la Prevenzione della Doppia Imposizione o per la facilitazione del commercio transfrontaliero".
          In tal modo vengono tutelate eventuali specifiche competenze comunitarie in materia.
          L'Accordo fa inoltre salve le competenze delle regioni o delle autorità locali: esso infatti si limita a definire un insieme di garanzie fondamentali, compatibili con eventuali schemi particolari di agevolazione e incentivazione messi in opera dalle amministrazioni locali.


2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

          L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci rispecchia un modello di Accordo nazionale in vigore da più di dieci anni e costantemente aggiornato. Il modello non si conforma a un modello internazionale unico, anche se si tiene conto delle riflessioni in materia svolte in sede OCSE.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

          In seguito allo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra Italia e Repubblica popolare democratica di Corea (Corea del Nord) nel gennaio 2000, i due Paesi hanno convenuto circa l'opportunità di avviare una collaborazione economica proficua per ambo le Parti, in occasione della visita a Pyongyang nel marzo 2000 dell'allora Ministro degli affari esteri Lamberto Dini.
          L'Accordo in questione è stato negoziato insieme ad un "Accordo Quadro di cooperazione economica" a Pyongyang in luglio e rappresenta uno strumento indispensabile per lo sviluppo degli investimenti in quel Paese, tenuto conto della sua solo iniziale apertura nei confronti del sistema economico internazionale, nonché del fatto che la Corea del Nord, per la sua rigida e dirigistica struttura economica, è ancora poco assuefatta alle regole dell'economia di mercato.
          Le Parti contraenti dell'Accordo sono l'Italia e la Corea del Nord, con l'esclusione di altro soggetto di diritto internazionale. Nell'articolo 3 viene riportato il linguaggio della clausola della nazione più favorita, facendo naturalmente eccezione per le agevolazioni concesse a un Paese terzo in quanto membro di un'unione doganale, di un mercato comune o di un'area di libero commercio.
          Sono da considerare destinatari passivi dell'Atto tutti gli operatori economici di nazionalità delle Parti contraenti.


B) Obiettivi e risultati attesi.

          L'Accordo in questione mira a definire un quadro normativo interno stabile, in grado di assicurare nei limiti propri a ciascun ordinamento, la libertà di investimento per le imprese di un Paese nel territorio dell'altro; la libertà di movimento e residenza del personale di tali imprese investitrici; la libertà di trasferire redditi, profitti, dividendi ed altri pagamenti dentro e fuori lo Stato di destinazione dell'investimento.
          Oltre alla definizione della clausola della nazione più favorita come sopra illustrata, l'Accordo ha l'obiettivo di fissare le regole in caso di nazionalizzazione, esproprio e compensazione per danni, in modo da creare una cornice giuridica di sicurezza atta ad agevolare l'investimento, in ciascuno dei due Paesi, da parte dell'operatore economico della controparte.
          Il testo dell'Accordo prevede, infine, le procedure per la risoluzione delle controversie tra l'investitore estero e lo Stato ospite, al fine di tutelare l'impresa straniera rispetto all'esercizio arbitrario delle potestà sovrane da parte delle autorità del Paese che riceve l'investimento. A tale tutela, si aggiunge quella fornita dalla definizione del meccanismo di soluzione dei conflitti in materia di investimento tra i due Stati sovrani (lo Stato ospite e quello di cittadinanza dell'impresa investitrice).
          In definitiva, l'Accordo, coadiuvato dall'Accordo Quadro di cooperazione economica, dovrebbe fornire un ambiente giuridico appropriato per lo sviluppo delle relazioni economiche tra i due Paesi.


C) Valutazione dell'impatto regolamentare ed amministrativo.

          Non si prevede di dover porre in essere né regolamenti nè atti amministrativi (decreti ministeriali o interministeriali) per dare attuazione a tale provvedimento.




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