XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3585
Onorevoli Deputati! - L'Accordo si inserisce nel quadro
dello stabilimento delle relazioni diplomatiche tra l'Italia e
la Repubblica popolare democratica di Corea (Corea del Nord),
avvenuto nel gennaio 2000, e nel desiderio condiviso da ambo
le parti, e riaffermato durante la visita del Ministro degli
affari esteri Lamberto Dini a Pyongyang, di avviare una
collaborazione economica di reciproco vantaggio. Ciò passa, in
primo luogo, attraverso la creazione di un ambiente favorevole
agli operatori economici dei due Paesi che favorisca lo
sviluppo dei rapporti economici e degli investimenti. In
particolare, con la Corea del Nord, esso potrebbe contribuire
all'inserimento del Paese asiatico in una struttura di
relazioni economiche internazionali, da cui esso si è tenuto
fino adesso lontano.
Lo strumento in questione, negoziato insieme a un "Accordo
Quadro di cooperazione economica" a Pyongyang in luglio, è
basato su un modello standard, da cui sono discesi
analoghi accordi già posti in essere tra l'Italia ed altri
Paesi. Questo prevede la definizione di uno stabile quadro
normativo e giuridico interno che assicuri, nei limiti propri
di ciascun ordinamento, la libertà di investimento per le
imprese di un Paese nel territorio dell'altro; la libertà di
movimento e residenza del personale delle imprese
investitrici; la libertà di trasferire redditi, profitti,
dividendi ed altri pagamenti dentro e fuori lo Stato di
destinazione dell'investimento. Si stabiliscono inoltre
l'impegno delle Parti ad offrire il trattamento della nazione
più favorita (salvo alcune eccezioni definite
nell'articolato), nonché le regole in caso di
nazionalizzazione, esproprio e compensazione per danni. Il
testo dell'Accordo prevede infine le procedure per la
risoluzione di controversie tra l'investitore estero e le
autorità dello Stato ospite o fra i due Stati.
L'Accordo non prevede impegni di spesa. Esso non comporta
inoltre innovazioni sulla normativa interna o in relazione
alla normativa comunitaria; ne viene di seguito illustrato il
contenuto.
Articolo 1: definisce il significato dei termini usati
nell'Accordo.
Articolo 2: definisce gli impegni delle Parti a creare e
mantenere uno stabile quadro giuridico che garantisca
l'attività dei singoli investitori, compreso il trattamento
più favorevole possibile dai rispettivi ordinamenti interni
riguardo l'ingresso, la residenza e la libertà di movimento
all'interno del Paese di destinazione del personale impiegato
nella realizzazione di un determinato investimento.
Articolo 3: obbliga ciascuno Stato a concedere agli
investitori dell'altro Stato un trattamento non meno
favorevole di quello concesso a un Paese terzo. Sono salve le
eccezioni dovute alle agevolazioni concesse a un Paese terzo
in quanto membro di un'unione doganale, mercato comune o area
di libero commercio.
Articolo 4: impone alle Parti il divieto di procedere ad
operazioni di limitazione, temporanea o permanente, dei
diritti di proprietà o controllo su un investimento, se non
specificamente previste dalla legislazione o da un ordine di
un tribunale competente su quell'investimento; sancisce il
divieto di nazionalizzazione, requisizione o esproprio se non
in base a un pubblico interesse e solo dietro una piena ed
immediata compensazione. Lo stesso articolo stabilisce le
modalità per la determinazione della compensazione e il tasso
di cambio applicabile.
Articolo 5: stabilisce il trattamento della nazione più
favorita in caso di risarcimento per danni, subiti
dall'investimento di una delle Parti, causati da conflitti
armati, insurrezioni, disordini civili, eccetera.
Articolo 6: stabilisce la libertà di trasferimento di ogni
tipo di pagamento dentro e fuori il Paese di destinazione
dell'investimento.
Articolo 7: fissa le procedure di trasferimento dei
pagamenti effettuati o ricevuti dall'investitore (compresi i
casi di nazionalizzazione, esproprio, risarcimento danni e
surroga) e il tasso di cambio applicabile.
Articolo 8: sancisce il diritto di surroga.
Articolo 9: stabilisce le forme di risoluzione delle
controversie tra un investitore di una delle Parti e l'altro
Stato in cui è stato effettuato l'investimento.
Articolo 10: regola le forme di composizione delle
controversie tra l'Italia e la Repubblica popolare democratica
di Corea in materia d'investimenti e stabilisce, in
particolare, le regole per la costituzione e il funzionamento
di un tribunale arbitrale.
Articolo 11: definisce il campo di applicazione
dell'Accordo.
Articolo 12: stabilisce che ciascuna delle Parti può
proporre all'altra consultazioni su ogni tema relativo
all'Accordo.
Articolo 13: stabilisce l'entrata in vigore e la durata
dell'Accordo.
L'entrata in vigore dell'Accordo in oggetto risponde ad
un'esigenza diffusamente avvertita negli ambienti
imprenditoriali del nostro Paese. Dall'attuazione del
medesimo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più
favorevole previsto dall'ordinamento vigente nella Repubblica
popolare democratica di Corea non derivano maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato. Infatti, per quanto riguarda
gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti
dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili; per la
copertura di tali tipi di danni, pertanto, si provvede con
legge speciale che viene emanata in occasione del singolo
evento. D'altra parte, il meccanismo per la risoluzione delle
controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il
ricorso ai normali canali diplomatici.
Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare
dal ricorso al tribunale arbitrale si provvede con i normali
stanziamenti previsti per le spese di giustizia.
Per tali considerazioni non derivano, dal presente
provvedimento, nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato e
non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2
dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
La ratifica legislativa dell'Accordo sulla promozione e
protezione degli investimenti reciproci con la Repubblica
popolare democratica di Corea è resa necessaria in quanto la
sussistenza di regole per la costituzione e il funzionamento
di un tribunale arbitrale, previste nell'articolo 10 dell'atto
internazionale in questione, ricollega l'autorizzazione del
medesimo alla fattispecie di cui all'articolo 80 della
Costituzione.
L'Accordo non comporta innovazioni sulla normativa
interna e non prevede impegni di spesa.
B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i
regolamenti vigenti.
L'Accordo con la Repubblica popolare democratica di Corea
per la promozione e protezione degli investimenti reciproci
non incide sull'ordinamento normativo interno e, in
particolare, non modifica alcuna disposizione di legge. Esso
infatti si limita a definire (articoli 2 e 3) l'impegno delle
Parti a mantenere un quadro giuridico tale da garantire
condizioni favorevoli all'attività dei singoli investitori,
assicurando un trattamento giusto ed equo agli investimenti
reciproci e fornendo un adeguato quadro di garanzie, conforme
a quanto stabilito dalle normative interne.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario e con le competenze delle regioni
ordinarie e a statuto speciale.
L'Accordo si ispira ai princìpi generali sanciti dalla
nostra Costituzione e appare conforme alla disciplina
comunitaria. Per quest'ultimo aspetto, il paragrafo 4
dell'articolo 3, afferma che "le disposizioni del presente
articolo non si applicano ai vantaggi e ai privilegi che una
Parte contraente può concedere ad investitori di Stati Terzi
in virtù della loro appartenenza a Unioni Doganali o Unioni
Economiche, a un Mercato Comune, a una Zona di Libero Scambio,
ad Accordi regionali o sub-regionali o nel quadro di Accordi
per la Prevenzione della Doppia Imposizione o per la
facilitazione del commercio transfrontaliero".
In tal modo vengono tutelate eventuali specifiche
competenze comunitarie in materia.
L'Accordo fa inoltre salve le competenze delle regioni o
delle autorità locali: esso infatti si limita a definire un
insieme di garanzie fondamentali, compatibili con eventuali
schemi particolari di agevolazione e incentivazione messi in
opera dalle amministrazioni locali.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
L'Accordo sulla promozione e protezione degli
investimenti reciproci rispecchia un modello di Accordo
nazionale in vigore da più di dieci anni e costantemente
aggiornato. Il modello non si conforma a un modello
internazionale unico, anche se si tiene conto delle
riflessioni in materia svolte in sede OCSE.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e
indiretti.
In seguito allo stabilimento delle relazioni diplomatiche
tra Italia e Repubblica popolare democratica di Corea (Corea
del Nord) nel gennaio 2000, i due Paesi hanno convenuto circa
l'opportunità di avviare una collaborazione economica proficua
per ambo le Parti, in occasione della visita a Pyongyang nel
marzo 2000 dell'allora Ministro degli affari esteri Lamberto
Dini.
L'Accordo in questione è stato negoziato insieme ad un
"Accordo Quadro di cooperazione economica" a Pyongyang in
luglio e rappresenta uno strumento indispensabile per lo
sviluppo degli investimenti in quel Paese, tenuto conto della
sua solo iniziale apertura nei confronti del sistema economico
internazionale, nonché del fatto che la Corea del Nord, per la
sua rigida e dirigistica struttura economica, è ancora poco
assuefatta alle regole dell'economia di mercato.
Le Parti contraenti dell'Accordo sono l'Italia e la Corea
del Nord, con l'esclusione di altro soggetto di diritto
internazionale. Nell'articolo 3 viene riportato il linguaggio
della clausola della nazione più favorita, facendo
naturalmente eccezione per le agevolazioni concesse a un Paese
terzo in quanto membro di un'unione doganale, di un mercato
comune o di un'area di libero commercio.
Sono da considerare destinatari passivi dell'Atto tutti
gli operatori economici di nazionalità delle Parti
contraenti.
B) Obiettivi e risultati attesi.
L'Accordo in questione mira a definire un quadro
normativo interno stabile, in grado di assicurare nei limiti
propri a ciascun ordinamento, la libertà di investimento per
le imprese di un Paese nel territorio dell'altro; la libertà
di movimento e residenza del personale di tali imprese
investitrici; la libertà di trasferire redditi, profitti,
dividendi ed altri pagamenti dentro e fuori lo Stato di
destinazione dell'investimento.
Oltre alla definizione della clausola della nazione più
favorita come sopra illustrata, l'Accordo ha l'obiettivo di
fissare le regole in caso di nazionalizzazione, esproprio e
compensazione per danni, in modo da creare una cornice
giuridica di sicurezza atta ad agevolare l'investimento, in
ciascuno dei due Paesi, da parte dell'operatore economico
della controparte.
Il testo dell'Accordo prevede, infine, le procedure per
la risoluzione delle controversie tra l'investitore estero e
lo Stato ospite, al fine di tutelare l'impresa straniera
rispetto all'esercizio arbitrario delle potestà sovrane da
parte delle autorità del Paese che riceve l'investimento. A
tale tutela, si aggiunge quella fornita dalla definizione del
meccanismo di soluzione dei conflitti in materia di
investimento tra i due Stati sovrani (lo Stato ospite e quello
di cittadinanza dell'impresa investitrice).
In definitiva, l'Accordo, coadiuvato dall'Accordo Quadro
di cooperazione economica, dovrebbe fornire un ambiente
giuridico appropriato per lo sviluppo delle relazioni
economiche tra i due Paesi.
C) Valutazione dell'impatto regolamentare ed
amministrativo.
Non si prevede di dover porre in essere né regolamenti nè
atti amministrativi (decreti ministeriali o interministeriali)
per dare attuazione a tale provvedimento.