XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3569




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 2615-bis del codice civile detta norme relative alla stesura del bilancio dei consorzi.
        Data la natura particolare di questi enti, il codice prevede la consegna della sola situazione patrimoniale e non del bilancio di esercizio e di tutti i verbali previsti per le società di capitali. In particolare, si prevede che detta situazione patrimoniale debba essere redatta e consegnata all'ufficio del registro delle imprese entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè entro il 28 febbraio di ogni anno.
        Per chiunque abbia un minimo di conoscenza relativa alla contabilità ed alla gestione di una qualsiasi società, risulta abbastanza facile capire che tale scadenza per la redazione e la consegna è troppo ravvicinata alla chiusura dell'esercizio prevista, per il 31 dicembre. Questo crea notevoli problemi di gestione per i consorzi, infatti, ogni anno risulta molto difficile rispettare tale scadenza.
        La norma in questione fu redatta in un'epoca in cui i consorzi avevano attività molto limitate o comunque con una gestione molto semplificata. Oggi non ci sono praticamente più differenze di impostazione contabile con gli altri tipi di società. Infatti i consorzi hanno una normale contabilità e redigono un bilancio del tutto simile alle società di capitali. Tra l'altro, viene anche compilato il bilancio di esercizio, peraltro indispensabile per la redazione della situazione patrimoniale.
        Si rende pertanto necessario modificare la norma per dare scadenza più confacente alla realtà attuale e eliminare un problema nella gestione dei consorzi.
        La proposta è quella di introdurre una scadenza uguale a quella delle società per azioni e cioè trenta giorni dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea (secondo l'articolo 2435 del codice civile, anche nella nuova formulazione che entrerà in vigore il 1^ gennaio 2004 a seguito della riforma del diritto societario).




Frontespizio Testo articoli