XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3569
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 2615-bis del
codice civile detta norme relative alla stesura del bilancio
dei consorzi.
Data la natura particolare di questi enti, il codice
prevede la consegna della sola situazione patrimoniale e non
del bilancio di esercizio e di tutti i verbali previsti per le
società di capitali. In particolare, si prevede che detta
situazione patrimoniale debba essere redatta e consegnata
all'ufficio del registro delle imprese entro due mesi dalla
chiusura dell'esercizio, cioè entro il 28 febbraio di ogni
anno.
Per chiunque abbia un minimo di conoscenza relativa alla
contabilità ed alla gestione di una qualsiasi società, risulta
abbastanza facile capire che tale scadenza per la redazione e
la consegna è troppo ravvicinata alla chiusura dell'esercizio
prevista, per il 31 dicembre. Questo crea notevoli problemi di
gestione per i consorzi, infatti, ogni anno risulta molto
difficile rispettare tale scadenza.
La norma in questione fu redatta in un'epoca in cui i
consorzi avevano attività molto limitate o comunque con una
gestione molto semplificata. Oggi non ci sono praticamente più
differenze di impostazione contabile con gli altri tipi di
società. Infatti i consorzi hanno una normale contabilità e
redigono un bilancio del tutto simile alle società di
capitali. Tra l'altro, viene anche compilato il bilancio di
esercizio, peraltro indispensabile per la redazione della
situazione patrimoniale.
Si rende pertanto necessario modificare la norma per dare
scadenza più confacente alla realtà attuale e eliminare un
problema nella gestione dei consorzi.
La proposta è quella di introdurre una scadenza uguale a
quella delle società per azioni e cioè trenta giorni dopo
l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea (secondo
l'articolo 2435 del codice civile, anche nella nuova
formulazione che entrerà in vigore il 1^ gennaio 2004 a
seguito della riforma del diritto societario).