XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3561
Onorevoli Colleghi! - La Giunta delle elezioni della
Camera dei deputati, nella seduta del 20 ottobre 2002, ha
dichiarato, con voto a maggioranza, compatibili con il mandato
parlamentare - ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettere
b) e c), del testo unico delle leggi per
l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 - la carica di
sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti,
ricoperta rispettivamente dai deputati Diego Cammarata, eletto
sindaco di Palermo, Vincenzo Zaccheo, eletto sindaco di Latina
e Remo Di Giandomenico, eletto sindaco di Termoli.
Ciò è avvenuto data l'assenza di una norma esplicita che
sancisca l'incompatibilità della carica di sindaco di comune
con popolazione superiore a 20.000 abitanti, dal momento che
il disposto del citato articolo 7 contempla alcuni casi di
ineleggibilità, ma non di incompatibilità. A questo proposito
è stata richiamata la disposizione dell'articolo 65 della
Costituzione, secondo cui "la legge determina i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato
o di senatore", deducendosene la necessità di una chiara
previsione normativa.
La Giunta ha deliberato in tal modo pur rilevando la
difficile conciliabilità tra le cariche, con il conseguente
cumulo di competenze che finirebbe per privilegiare
l'interesse locale su quello generale, cui invece è tenuto il
parlamentare senza vincolo di mandato; senza contare,
peraltro, gli evidenti limiti di tempo disponibile per lo
svolgimento di entrambe le funzioni.
Nel merito, la Giunta ha osservato che, a fronte della
mancanza di una espressa previsione legislativa, la legge
elettorale è stata costantemente interpretata nel senso di
ritenere che la carica comportante ineleggibilità, qualora sia
assunta successivamente all'elezione parlamentare, comporti
incompatibilità, imponendo quindi al deputato che si trovi in
tale posizione di effettuare la necessaria opzione ovvero di
essere dichiarato decaduto dal mandato parlamentare.
Siffatta interpretazione estensiva è stata però ritenuta
discutibile, in quanto fondata sulla trasformazione (concetto
dagli incerti confini normativi) di una fattispecie di
ineleggibilità in una ipotesi di incompatibilità, e cioè in un
istituto avente presupposti e ragioni affatto diversi:
l'ineleggibilità si fonderebbe infatti essenzialmente
sull'esigenza di evitare la captatio benevolentiae, cioè
la cattura indebita di consenso elettorale in forza della
carica pubblica ricoperta, mentre l'incompatibilità dovrebbe
invece mirare ad evitare un oggettivo conflitto di interessi e
di attività tra cariche e uffici pubblici. Conseguentemente il
giudizio del legislatore relativo ad una ipotesi di
ineleggibilità potrebbe non comportare la sussistenza di un
implicito giudizio di incompatibilità con il mandato
parlamentare della medesima carica. Tale interpretazione
estensiva comporterebbe inoltre una compressione di diritti
assoluti senza una base legislativa espressa, potendo quindi
apparire lesiva del principio di legalità costituzionalmente
tutelato (di cui l'articolo 65 della Carta fondamentale
rappresenta un'espressione specifica per la materia in
questione).
La Giunta ha ritenuto prioritario il rispetto della
"certezza del diritto" per cui, posto che la regola è la
compatibilità, la ipotesi di incompatibilità (che rappresenta
l'eccezione) va espressamente prevista.
Né è lecito trasformare una sorta di inconciliabilità tra
cariche in incompatibilità, dato che la situazione esistente
"in fato" rimane, in mancanza di precisa norma in merito,
assolutamente priva di qualsiasi pregio giuridico.
Tali considerazioni hanno determinato la Giunta a
pronunziarsi per la compatibilità, con l'auspicio di una
corale approvazione di una norma che sancisca quelle
incompatibilità.
Ciò in quanto le cariche di sindaco di città con rilevante
popolazione e di presidente di giunta provinciale, oltre a
poter costituire posizione idonea ad influenzare l'elettorato
per le elezioni al Parlamento (e quindi idonea a costituire
causa di ineleggibilità) configura anche un possibile
conflitto di interessi con il mandato parlamentare, che incide
sia nella fase precedente le elezioni sia in quella
successiva; conflitto legato in particolare alla cura degli
interessi locali (certo rilevanti per una città popolosa)
rispetto a quelli nazionali, nonché al cumulo di cariche
oggettivamente impegnative. Nello stesso quadro va poi
considerata la posizione di quanti, a sostegno
dell'interpretazione di prassi, hanno ravvisato, sotto vari
aspetti, l'inopportunità del cumulo della carica di sindaco o
di presidente di giunta provinciale con quella
parlamentare.
Sulla scorta di tali considerazioni, appare opportuno
proporre una legge che abbia lo scopo di evitare sia che il
cumulo delle cariche di sindaco di città o di presidente di
provincia con quella parlamentare possa dar luogo a posizioni
idonee ad influenzare l'elettorato per le elezioni al
Parlamento, sia un conflitto di interessi e di attività tra le
suddette cariche ed uffici pubblici, sia il cumulo di cariche
oggettivamente impegnative.
A tale proposito, al fine di uniformare, per quanto
possibile, le regole del sistema elettorale, sembra opportuno
fissare la linea di demarcazione (tra compatibilità e
incompatibilità) nel numero di abitanti previsto dalla
normativa vigente al fine di determinare la mutazione del
sistema elettorale (da maggioritario a proporzionale) per ciò
che concerne l'elezione del consiglio comunale.
Evidentemente il legislatore ha ritenuto quella la
popolosità cittadina che rappresenta la soglia del maggior
impegno dei partiti e dell'amministrazione.
In conclusione, le oggettive incertezze normative in
materia - di cui bisogna prendere atto e la cui soluzione
spetta al legislatore, soggetto istituzionale a ciò preposto -
e la prassi seguita non potevano costituire causa di una
pronuncia di incompatibilità delle cariche in questione con il
mandato parlamentare. Esse tuttavia possono ben fondare
l'auspicio di una norma idonea, come già detto, ad evitare che
il cumulo della carica di sindaco di città con una determinata
popolazione o di presidente di amministrazione provinciale con
quella di parlamentare possa dar luogo a posizioni idonee ad
influenzare l'elettorato per le elezioni al Parlamento; ed
insieme evitare il cumulo di cariche oggettivamente
impegnative nonché confermare, sia sotto il profilo del
conflitto oggettivo, sia sotto quello dell'opportunità,
un'equiparazione sostanziale tra ineleggibilità e
incompatibilità in caso di sopravvenienza delle relative
cause.
Conseguentemente, quindi, si propone di dichiarare
incompatibili con il mandato parlamentare, le cariche di
presidente della provincia e di sindaco di comune il cui
consiglio viene eletto con sistema proporzionale.
Le stesse cariche, per ragioni simili, vanno dichiarate
incompatibili con quelle di Ministro e di Sottosegretario di
Stato, così come con quelle di consigliere regionale e di
componente di una giunta regionale.
La inconciliabilità di fatto, la inopportunità del cumulo
di cariche impegnative, la possibilità di "incidere"
sull'elettorato valgono, infatti, per tali funzioni, forse più
che per quelle di parlamentare nazionale.