XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3561




        Onorevoli Colleghi! - La Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, nella seduta del 20 ottobre 2002, ha dichiarato, con voto a maggioranza, compatibili con il mandato parlamentare - ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettere b) e c), del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 - la carica di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti, ricoperta rispettivamente dai deputati Diego Cammarata, eletto sindaco di Palermo, Vincenzo Zaccheo, eletto sindaco di Latina e Remo Di Giandomenico, eletto sindaco di Termoli.
        Ciò è avvenuto data l'assenza di una norma esplicita che sancisca l'incompatibilità della carica di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti, dal momento che il disposto del citato articolo 7 contempla alcuni casi di ineleggibilità, ma non di incompatibilità. A questo proposito è stata richiamata la disposizione dell'articolo 65 della Costituzione, secondo cui "la legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore", deducendosene la necessità di una chiara previsione normativa.
        La Giunta ha deliberato in tal modo pur rilevando la difficile conciliabilità tra le cariche, con il conseguente cumulo di competenze che finirebbe per privilegiare l'interesse locale su quello generale, cui invece è tenuto il parlamentare senza vincolo di mandato; senza contare, peraltro, gli evidenti limiti di tempo disponibile per lo svolgimento di entrambe le funzioni.
        Nel merito, la Giunta ha osservato che, a fronte della mancanza di una espressa previsione legislativa, la legge elettorale è stata costantemente interpretata nel senso di ritenere che la carica comportante ineleggibilità, qualora sia assunta successivamente all'elezione parlamentare, comporti incompatibilità, imponendo quindi al deputato che si trovi in tale posizione di effettuare la necessaria opzione ovvero di essere dichiarato decaduto dal mandato parlamentare.
        Siffatta interpretazione estensiva è stata però ritenuta discutibile, in quanto fondata sulla trasformazione (concetto dagli incerti confini normativi) di una fattispecie di ineleggibilità in una ipotesi di incompatibilità, e cioè in un istituto avente presupposti e ragioni affatto diversi: l'ineleggibilità si fonderebbe infatti essenzialmente sull'esigenza di evitare la captatio benevolentiae, cioè la cattura indebita di consenso elettorale in forza della carica pubblica ricoperta, mentre l'incompatibilità dovrebbe invece mirare ad evitare un oggettivo conflitto di interessi e di attività tra cariche e uffici pubblici. Conseguentemente il giudizio del legislatore relativo ad una ipotesi di ineleggibilità potrebbe non comportare la sussistenza di un implicito giudizio di incompatibilità con il mandato parlamentare della medesima carica. Tale interpretazione estensiva comporterebbe inoltre una compressione di diritti assoluti senza una base legislativa espressa, potendo quindi apparire lesiva del principio di legalità costituzionalmente tutelato (di cui l'articolo 65 della Carta fondamentale rappresenta un'espressione specifica per la materia in questione).
        La Giunta ha ritenuto prioritario il rispetto della "certezza del diritto" per cui, posto che la regola è la compatibilità, la ipotesi di incompatibilità (che rappresenta l'eccezione) va espressamente prevista.
        Né è lecito trasformare una sorta di inconciliabilità tra cariche in incompatibilità, dato che la situazione esistente "in fato" rimane, in mancanza di precisa norma in merito, assolutamente priva di qualsiasi pregio giuridico.
        Tali considerazioni hanno determinato la Giunta a pronunziarsi per la compatibilità, con l'auspicio di una corale approvazione di una norma che sancisca quelle incompatibilità.
        Ciò in quanto le cariche di sindaco di città con rilevante popolazione e di presidente di giunta provinciale, oltre a poter costituire posizione idonea ad influenzare l'elettorato per le elezioni al Parlamento (e quindi idonea a costituire causa di ineleggibilità) configura anche un possibile conflitto di interessi con il mandato parlamentare, che incide sia nella fase precedente le elezioni sia in quella successiva; conflitto legato in particolare alla cura degli interessi locali (certo rilevanti per una città popolosa) rispetto a quelli nazionali, nonché al cumulo di cariche oggettivamente impegnative. Nello stesso quadro va poi considerata la posizione di quanti, a sostegno dell'interpretazione di prassi, hanno ravvisato, sotto vari aspetti, l'inopportunità del cumulo della carica di sindaco o di presidente di giunta provinciale con quella parlamentare.
        Sulla scorta di tali considerazioni, appare opportuno proporre una legge che abbia lo scopo di evitare sia che il cumulo delle cariche di sindaco di città o di presidente di provincia con quella parlamentare possa dar luogo a posizioni idonee ad influenzare l'elettorato per le elezioni al Parlamento, sia un conflitto di interessi e di attività tra le suddette cariche ed uffici pubblici, sia il cumulo di cariche oggettivamente impegnative.
        A tale proposito, al fine di uniformare, per quanto possibile, le regole del sistema elettorale, sembra opportuno fissare la linea di demarcazione (tra compatibilità e incompatibilità) nel numero di abitanti previsto dalla normativa vigente al fine di determinare la mutazione del sistema elettorale (da maggioritario a proporzionale) per ciò che concerne l'elezione del consiglio comunale.
        Evidentemente il legislatore ha ritenuto quella la popolosità cittadina che rappresenta la soglia del maggior impegno dei partiti e dell'amministrazione.
        In conclusione, le oggettive incertezze normative in materia - di cui bisogna prendere atto e la cui soluzione spetta al legislatore, soggetto istituzionale a ciò preposto - e la prassi seguita non potevano costituire causa di una pronuncia di incompatibilità delle cariche in questione con il mandato parlamentare. Esse tuttavia possono ben fondare l'auspicio di una norma idonea, come già detto, ad evitare che il cumulo della carica di sindaco di città con una determinata popolazione o di presidente di amministrazione provinciale con quella di parlamentare possa dar luogo a posizioni idonee ad influenzare l'elettorato per le elezioni al Parlamento; ed insieme evitare il cumulo di cariche oggettivamente impegnative nonché confermare, sia sotto il profilo del conflitto oggettivo, sia sotto quello dell'opportunità, un'equiparazione sostanziale tra ineleggibilità e incompatibilità in caso di sopravvenienza delle relative cause.
        Conseguentemente, quindi, si propone di dichiarare incompatibili con il mandato parlamentare, le cariche di presidente della provincia e di sindaco di comune il cui consiglio viene eletto con sistema proporzionale.
        Le stesse cariche, per ragioni simili, vanno dichiarate incompatibili con quelle di Ministro e di Sottosegretario di Stato, così come con quelle di consigliere regionale e di componente di una giunta regionale.
        La inconciliabilità di fatto, la inopportunità del cumulo di cariche impegnative, la possibilità di "incidere" sull'elettorato valgono, infatti, per tali funzioni, forse più che per quelle di parlamentare nazionale.




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