XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3555
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 211 dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, dispone che il magistrato che abbia cessato di far parte
dell'ordine giudiziario a sua domanda (ovvero per dimissioni),
per qualsiasi motivo, non può essere riammesso in
magistratura.
Al contrario, l'articolo 132 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili
dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, che è ritenuto pacificamente
applicabile anche ai magistrati, consente la riammissione in
servizio del magistrato dichiarato decaduto per essersi
volontariamente allontanato dall'ufficio per oltre quindici
giorni. Questa disposizione è normalmente utilizzata dai
magistrati che intendono abbandonare l'ordine giudiziario e
che non vogliono precludersi la possibilità di riammissione
nell'ordine stesso.
A loro volta, gli articoli 60 del regolamento per la
carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti,
di cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e 10 del
regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di
Stato, di cui al regio decreto 21 aprile 1942, n. 444,
consentono la riammissione in servizio dei magistrati
amministrativi volontariamente dimessisi.
Il divieto dunque di cui all'articolo 211 dell'ordinamento
giudiziario, considerato tuttora in vigore dalla
giurisprudenza, anche costituzionale, in ragione della
ritenuta "scelta di vita definitiva e irreversibile" propria
della funzione giudiziaria, è del tutto anacronistico e
anomalo rispetto al sistema generale e peraltro in contrasto
con la mutata concezione di civile e alto servizio
costituzionale della funzione giurisdizionale.
Di qui la necessità di rimuovere tale divieto, sia per
uniformare all'interno dell'ordine giudiziario ordinario la
disciplina della decadenza e delle dimissioni, sia per
uniformare la disciplina delle magistrature ordinaria e
amministrativa, sia infine per consentire l'utilizzazione da
parte del Consiglio superiore della magistratura di energie e
professionalità, altrimenti irreversibilmente disperse, utili
anche per contribuire al superamento della grave crisi della
giustizia per carenza di organici.
Né vi sono ostacoli e pregiudizi di sorta all'abrogazione
di questa disposizione, atteso che il Consiglio superiore
della magistratura resta sempre libero e autonomo nella
valutazione dell'opportunità morale, civile e professionale
della riammissione del magistrato già dimissionario.