XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3555




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dispone che il magistrato che abbia cessato di far parte dell'ordine giudiziario a sua domanda (ovvero per dimissioni), per qualsiasi motivo, non può essere riammesso in magistratura.
        Al contrario, l'articolo 132 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che è ritenuto pacificamente applicabile anche ai magistrati, consente la riammissione in servizio del magistrato dichiarato decaduto per essersi volontariamente allontanato dall'ufficio per oltre quindici giorni. Questa disposizione è normalmente utilizzata dai magistrati che intendono abbandonare l'ordine giudiziario e che non vogliono precludersi la possibilità di riammissione nell'ordine stesso.
        A loro volta, gli articoli 60 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e 10 del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, consentono la riammissione in servizio dei magistrati amministrativi volontariamente dimessisi.
        Il divieto dunque di cui all'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, considerato tuttora in vigore dalla giurisprudenza, anche costituzionale, in ragione della ritenuta "scelta di vita definitiva e irreversibile" propria della funzione giudiziaria, è del tutto anacronistico e anomalo rispetto al sistema generale e peraltro in contrasto con la mutata concezione di civile e alto servizio costituzionale della funzione giurisdizionale.
        Di qui la necessità di rimuovere tale divieto, sia per uniformare all'interno dell'ordine giudiziario ordinario la disciplina della decadenza e delle dimissioni, sia per uniformare la disciplina delle magistrature ordinaria e amministrativa, sia infine per consentire l'utilizzazione da parte del Consiglio superiore della magistratura di energie e professionalità, altrimenti irreversibilmente disperse, utili anche per contribuire al superamento della grave crisi della giustizia per carenza di organici.
        Né vi sono ostacoli e pregiudizi di sorta all'abrogazione di questa disposizione, atteso che il Consiglio superiore della magistratura resta sempre libero e autonomo nella valutazione dell'opportunità morale, civile e professionale della riammissione del magistrato già dimissionario.




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