XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3539
Onorevoli Deputati! - 1. Generalità. La Carta
europea per le lingue regionali o minoritarie mira a
proteggere le lingue regionali o minoritarie e promuovere il
loro utilizzo al fine di salvaguardare l'eredità e le
tradizioni culturali europee, nonché il rispetto della volontà
dei singoli di potere usare tali lingue nell'ambito delle
attività pubbliche o private.
2. Origini e sviluppo dell'esercizio. La ragion
d'essere dello strumento deriva dalla constatazione
dell'importanza svolta dalle lingue minoritarie o regionali in
alcuni territori e dalla necessità di preservarne l'esistenza
attraverso misure specifiche da parte dei Paesi membri e
contraenti nel più ampio contesto della salvaguardia del
patrimonio culturale europeo. Tra le misure da adottare si
segnalano il rispetto per l'area geografica di ciascuna lingua
e l'incoraggiamento all'uso di tali lingue attraverso adeguate
misure di insegnamento.
La Carta propone inoltre delle misure specifiche per
promuovere tali lingue anche nel campo pubblico, in settori
quali quello dell'educazione, della giustizia, dei
mass-media, delle attività culturali, economiche e
sociali.
Ogni Parte deve acconsentire ad un minimo di 35 paragrafi
scelti tra l'elenco delle misure da adottare.
3. Contenuto dello strumento. Il documento comprende
un Preambolo e 23 articoli suddivisi in 5 parti:
Parte I: "Disposizioni generali", contiene 6
articoli;
Parte II: "Obiettivi e princìpi perseguiti in conformità
al paragrafo 1 dell'articolo 2", contiene un articolo;
Parte III: "Misure a favore dell'uso di lingue regionali
o minoritarie nella vita pubblica da adottare in conformità
agli impegni sottoscritti in virtù del paragrafo 2
dell'articolo 2", contiene 7 articoli.
Parte IV: "Attuazione della Carta", contiene 3
articoli;
Parte V: "Disposizioni finali", contiene 6 articoli.
4. Il Preambolo. Il Preambolo illustra nei
"considerando" l'importanza di incentivare l'uso delle lingue
minoritarie al fine di rafforzare l'unità tra i membri
firmatari e di proteggere espressioni linguistiche che
rischiano di estinguersi, contribuendo in tale modo a
mantenere e a sviluppare le tradizioni e le eredità culturali
europee. L'uso di tali lingue nella vita pubblica e privata è
un diritto inalienabile conforme ai princìpi della Convenzione
internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni
Unite e allo spirito della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali.
Si sottolinea inoltre il fatto che la promozione di tali
lingue regionali non deve avvenire a scapito di quelle
ufficiali.
5. Parte I (Articoli da 1 a 6). La parte I contiene
la definizione di "lingue regionali o minoritarie", lingue
diverse da quella ufficiale e parlate da una piccola parte
della popolazione presente su un territorio.
Per ciò che concerne le lingue minoritarie da indicare al
momento della ratifica, accettazione o approvazione
(conformemente all'articolo 3), ogni Parte deve applicare un
minimo di trentacinque paragrafi scelti tra le disposizioni
della Parte III della Carta, di cui almeno tre scelti da
ognuno degli articoli 8 e 12, e uno da ognuno degli articoli
9, 10, 11 e 13.
6. Parte II (Articolo 7). Riconosce che le minoranze
linguistiche sono espressione di ricchezza culturale e che
come tali occorre che siano salvaguardate dal rischio di
estinzione nel rispetto dell'area geografica nella quale dette
lingue sono usate. Si indica l'auspicio dell'uso della lingua
minoritaria nelle sue espressioni scritta e parlata, anche al
fine di mantenere e
sviluppare le relazioni tra i gruppi che parlano la stessa
lingua; promuovere la realizzazione di studi e ricerche in
questo campo, promuovendo scambi transnazionali per quelle
minoranze linguistiche presenti in due o più Stati.
Le Parti si impegnano a eliminare, se ancora ve ne
fossero, tutte le distinzioni, esclusioni, restrizioni
linguistiche che danneggiano l'uso delle lingue regionali
evitando di ostacolarne la diffusione.
7. Parte III (Articoli da 8 a 14). Le Parti si
impegnano a prevedere l'insegnamento della lingua regionale
parlata nel proprio territorio a tutti i livelli, dalla scuola
materna all'istruzione universitaria (articolo 8).
Le Parti si impegnano a dare adeguata protezione legale a
quei cittadini che si esprimessero in una determinata lingua
regionale. Esse dichiarano di fare quanto possibile per
rendere accessibile i testi legislativi nazionali più
importanti a coloro che parlano tali idiomi (articolo 9).
Nelle circoscrizioni delle autorità amministrative dello
Stato nelle quali risiedono persone che parlano tali lingue,
le Parti si impegnano, dove possibile, a fare in modo che
queste persone vedano protetti i loro diritti in campo
amministrativo e che possano, ad esempio, avere dei formulari
legislativi, nonché la possibilità di poter redigere dei
documenti direttamente in tali lingue, o impiegare questi
idiomi in dibattiti ed assemblee, senza esclusione tuttavia
della lingua ufficiale. Per fare in modo che ciò sia possibile
le Parti si impegnano a prendere una o più di queste misure:
a) traduzione o interpretazione; b) impiego di un
maggior numero di funzionari; c) soddisfare le richieste
di funzionari pubblici che conoscono una lingua regionale ad
avere un posto di lavoro nel territorio dove essa è parlata
(articolo 10).
Le Parti si impegnano a creare quanto meno una stazione
radio e un canale televisivo nelle lingue originali, ad
incoraggiare la creazione di almeno un quotidiano redatto in
una di tali lingue e a sostenere la formazione dei giornalisti
(articolo 11).
Le Parti danno la propria disponibilità a favorire ed
incoraggiare attività culturali attraverso la creazione di
librerie, videoteche, centri culturali, musei, teatri e cinema
(articolo 12).
Per ciò che concerne le attività economiche e sociali, le
Parti si impegnano ad escludere dalla loro legislazione tutte
le disposizioni che limitano, senza ragione, il ricorso alle
lingue regionali nei documenti relativi alla vita economica o
sociale; si impegnano inoltre a ridefinire le loro
regolamentazioni bancarie e finanziarie in tale senso
(articolo 13).
Le Parti si impegnano ad applicare accordi bilaterali e
multilaterali in quegli Stati dove sono presenti le medesime
lingue regionali in modo da favorire i contatti tra le persone
che usano lo stesso idioma (articolo 14).
8. Parte IV (Articoli da 15 a 17). Le Parti
presenteranno periodicamente al Segretario generale del
Consiglio d'Europa un rapporto sulla politica seguita,
rendendo pubblici i loro rapporti (articolo 15).
Tali rapporti saranno poi esaminati da un comitato di
esperti. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa
redigerà un rapporto biennale dettagliato sull'applicazione
della Carta che verrà consegnata all'Assemblea parlamentare
(articolo 16).
Il Comitato di esperti sarà formato da un membro per ogni
Parte, designato dal Comitato dei Ministri, in base ad una
lista di persone con competenze riconosciute nelle materie
trattate dalla Carta. Tali esperti sono nominati per un
periodo di sei anni con mandato rinnovabile (articolo 17).
9. Parte V (Articoli da 18 a 23). Gli ultimi 6
articoli contengono le clausole finali. La Carta in parola è
aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa ed
è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione (articolo
18).
Tale Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese che
segue la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui
cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il
loro consenso ad essere Parti della Carta in conformità a
quanto stabilito nell'articolo 18 (articolo 19). Dopo
l'entrata in vigore della Carta, il
Comitato dei Ministri potrà invitare gli Stati non membri del
Consiglio d'Europa ad aderire alla stessa (articolo 20). Tutti
gli Stati al momento della ratifica, accettazione o
approvazione possono formulare una o più riserve sui paragrafi
2, 3, 4 e 5 dell'articolo 7. Non sono ammesse altre riserve
(articolo 21). Tutte le Parti possono denunciare la Carta a
mezzo notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa:
tale notifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del
mese che segue la scadenza di un periodo di sei mesi dopo la
data di ricevimento della notifica del Segretario generale
(articolo 22). Il Segretario generale notificherà a tutti gli
Stati aderenti le firme, il deposito di tutti gli strumenti di
ratifica, accettazione o approvazione e la data di entrata in
vigore della Carta (articolo 23).
Paragrafi individuati da parte dell'Italia.
Da parte italiana la firma della Carta è stata seguita
dalla predisposizione di un'apposita legge in materia, in modo
da poter già disporre di una normativa coerente con le
prescrizioni della Carta. La legge 15 dicembre 1999, n. 482,
recante "Norme in materia di tutela delle minoranze
linguistiche storiche" è da considerarsi pertanto un
recepimento sostanziale della Carta nell'ordinamento interno
italiano.
All'atto della ratifica ogni Parte Contraente dichiarerà
(articolo 3, paragrafo 1) a quali lingue regionali o
minoritarie si applicheranno i paragrafi di cui all'articolo
2, paragrafo 2. Per l'Italia le lingue delle popolazioni
albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di
quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il
friulano, il ladino, l'occitano e il sardo sono considerate
lingue minoritarie sul proprio territorio; tali lingue sono
già oggetto di tutela in base al disposto dell'articolo 2
della citata legge n. 482 del 1999.
L'elenco delle minoranze viene specificato in conformità a
quanto sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta
europea delle lingue regionali o minoritarie. Secondo quanto
previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, di tale Carta, la
Repubblica italiana applicherà a queste lingue i seguenti
paragrafi scelti tra le disposizioni contenute nella Parte III
della Carta.
Articolo 8 riguardante l'educazione.
Per quanto riguarda l'educazione, le Parti si impegnano,
all'interno del territorio in cui sono usate queste lingue, e
senza pregiudizio all'insegnamento delle lingue ufficiali di
Stato a:
in materia di istruzione prescolare:
fare in modo che nell'istruzione prescolare sia
presente l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie
rilevanti (anche per gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i
ladini);
in materia di istruzione primaria:
1,b,(i) fare in modo che nell'istruzione
primaria sia presente l'insegnamento delle lingue regionali o
minoritarie interessate (riguarda gli sloveni e i
tedeschi);
1,b,(ii) fare in modo che una parte sostanziale
dell'istruzione primaria sia impartita nella lingua/lingue
regionali o minoritarie interessate (riguarda solo i
francofoni);
1,b,(iii) provvedere, nel corso dell'educazione
primaria, all'insegnamento della lingua regionale o
minoritaria rilevante, come facente parte del curriculum
(riguarda solo i ladini);
in materia di istruzione secondaria:
1,c,(i) fare in modo che gli insegnamenti nella
scuola secondaria siano impartiti nella lingua o nelle lingue
regionali o minoritarie interessate (riguarda gli sloveni e i
tedeschi);
1,c,(ii) fare in modo che una parte sostanziale
degli insegnamenti nella scuola secondaria siano impartiti
nella lingua o nelle lingue regionali o minoritarie
interessate (riguarda solo i francofoni);
1,c,(iii) provvedere, nel corso dell'educazione
secondaria, all'insegnamento della lingua regionale o
minoritaria rilevante,
come facente parte del curriculum (riguarda solo i
ladini);
in materia di istruzione professionale:
1,d,(i) fare in modo che gli insegnamenti
professionali e tecnici siano impartiti nella lingua o nelle
lingue regionali o minoritarie interessate (riguarda gli
sloveni e i tedeschi);
1,d,(ii) fare in modo che una parte sostanziale
degli insegnamenti professionali e tecnici siano impartiti
nella lingua o nelle lingue regionali o minoritarie
interessate (riguarda solo i francofoni);
1,d,(iii) provvedere, nel corso dell'istruzione
professionale e tecnica, all'insegnamento della lingua o delle
lingue regionali o minoritarie interessate, come facente parte
del curriculum (riguarda solo i ladini);
in materia di insegnamento per adulti:
1,f,(iii) se le autorità pubbliche non hanno
competenza diretta nel campo dell'educazione per adulti, esse
devono favorire e incoraggiare l'apprendimento di tali lingue
come oggetto di insegnamento per gli adulti (riguarda sloveni,
francofoni, tedeschi e ladini);
in materia di insegnamenti di storia e cultura:
1,g) mettere in atto delle disposizioni al fine
di assicurare l'insegnamento della storia e della cultura che
si rispecchia nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda
sloveni, francofoni, tedeschi e ladini);
in materia di formazione degli insegnanti:
1,h) provvedere al training di base per
gli insegnanti al fine di implementare i paragrafi da a)
a g) accettati dalle Parti (riguarda sloveni,
francofoni, tedeschi e ladini);
in materia di organi di vigilanza:
1,(i) creare un corpo di sorveglianza
responsabile del monitoraggio per le misure prese, i progressi
raggiunti nell'insegnamento delle lingue regionali o
minoritarie e per la redazione di documenti periodici che
saranno resi pubblici (riguarda sloveni, francofoni, tedeschi
e ladini).
Articolo 9 riguardante la giustizia.
Nel rispetto di quei distretti giudiziari in cui il numero
di residenti facenti uso delle lingue regionali o minoritarie
giustifichi le misure specificate, secondo la situazione di
ciascuna lingua e a condizione che l'uso delle facilitazioni
offerte/permesse dal presente paragrafo non sia considerata
dal giudice come un intralcio per la corretta amministrazione
della giustizia, le Parti si impegnano a prevedere che:
1,a,(i) nelle procedure penali le Corti conducano
i processi nella lingua regionale o minoritaria, qualora una
Parte lo richieda (riguarda solo i tedeschi);
1,a,(ii) nelle procedure penali venga garantito
all'accusato il diritto di esprimersi nella propria lingua
minoritaria o regionale (riguarda sloveni, francofoni,
tedeschi e ladini);
1,a,(iii) nelle procedure penali le prove scritte
o orali non siano considerate inaccettabili solo perché esse
vengono formulate in una lingua regionale o minoritaria
(riguarda sloveni e tedeschi);
1,a,(iv) nelle procedure penali vengano stabiliti
gli atti connessi a una procedura giudiziaria nelle lingue
regionali o minoritarie (riguarda solo i tedeschi);
1,b,(i) nelle procedure civili le Corti conducano
tali processi nella lingua regionale o minoritaria, qualora
una Parte lo richieda (riguarda solo i tedeschi);
1,b,(ii) alla persona sia permesso di comparire
davanti alla Corte, ogni volta che c'è una causa, potendo
usare la propria lingua regionale o minoritaria senza
incorrere in costi aggiuntivi (riguarda sloveni, francofoni,
tedeschi e ladini);
1,b,(iii) possano essere prodotti documenti e
prove nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda sloveni,
francofoni, tedeschi e ladini);
1,c,(i) nelle procedure davanti alle giurisdizioni
competenti in materia amministrativa la Corte conduca le
procedure nelle lingue regionali o minoritarie, qualora ci sia
una richiesta proveniente da una delle Parti (riguarda solo i
tedeschi);
1,c,(ii) nelle procedure davanti alle
giurisdizioni competenti in materia amministrativa la persona
possa comparire davanti alla Corte potendo usare la propria
lingua regionale o minoritaria senza incorrere in costi
aggiuntivi (riguarda solo i tedeschi);
1,c,(iii) nelle procedure davanti alle
giurisdizioni competenti in materia amministrativa possano
essere prodotti documenti e prove nelle lingue regionali o
minoritarie (riguarda solo i tedeschi);
2,c) non venga rifiutata la validità degli atti
giuridici stabiliti in ciascuno Stato per il solo fatto che
sono redatti in una lingua regionale o minoritaria (riguarda
sloveni, fracofoni, tedeschi e ladini).
Articolo 10.
1. Nelle circoscrizioni delle autorità
amministrative dello Stato nelle quali risiede un numero di
persone che usano lingue regionali o minoritarie che
giustifichi le misure che seguono, e secondo le situazioni di
ogni lingua, le Parti si impegnano, per quanto è nelle loro
possibilità, a:
per quanto concerne la presentazione di domande orali
e scritte (Stato):
1,a,(i) assicurare che le autorità amministrative
utilizzino le lingue regionali o minoritarie (riguarda solo i
tedeschi);
1,a,(ii) assicurare che coloro che sono a contatto
con il pubblico usino le lingue regionali o minoritarie con
quelle persone che le parlano (riguarda solo i
francofoni);
1,a,(iii) assicurare che coloro che parlano tali
lingue regionali o minoritarie possano presentare delle
domande orali e scritte, e ricevere una risposta nella stessa
lingua regionale o minoritaria usata (riguarda gli sloveni e i
ladini);
per quanto concerne i moduli in lingua:
1,b) mettere a disposizione dei formulari e testi
amministrativi di uso corrente per la popolazione nelle lingue
regionali o minoritarie, oppure nelle versioni bilingue
(riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i
ladini);
per quanto concerne i documenti in lingua:
1,c) permettere alle autorità amministrative di
redigere dei documenti in una lingua regionale o minoritaria
(riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i
ladini).
2. Per ciò che concerne le autorità locali e
regionali sui territori nei quali risiede un numero di
interlocutori di lingue regionali o minoritarie che
giustifichi le misure riportate a seguire, le Parti si
impegnano a permettere e incoraggiare:
per quanto concerne l'uso della lingua:
2,a) l'uso delle lingue regionali o minoritarie
all'interno dell'amministrazione regionale o locale (riguarda
gli sloveni, i francofoni tedeschi e i ladini);
per quanto concerne domande orali e scritte (enti
locali):
2,b) la possibilità per coloro che parlano una lingua
regionale o minoritaria di presentare domande orali o scritte
di una di queste lingue (riguarda gli sloveni, i francofoni
tedeschi e i ladini);
per quanto concerne la pubblicazione di testi
ufficiali:
2,c) la pubblicazione da parte di collettività
regionali di testi ufficiali anche nelle lingue regionali o
minoritarie rilevanti (riguarda francofoni e tedeschi);
2,d) la pubblicazione da parte di collettività
locali di testi ufficiali anche nelle loro lingue regionali o
minoritarie;
per quanto concerne i dibattiti assembleari:
2,e) l'uso da parte di collettività regionali, di
lingue regionali o minoritarie nei dibattiti delle loro
assemblee, senza escludere l'uso della lingua ufficiale (o
delle lingue ufficiali) dello Stato (riguarda gli sloveni, i
francofoni tedeschi e i ladini);
2,f)ˆâ4 l'uso da parte di collettività locali, di
lingue regionali o minoritarie nei dibattiti delle loro
assemblee, senza escludere l'uso della lingua ufficiale (o
delle lingue ufficiali) dello Stato (riguarda gli sloveni,
i francofoni tedeschi e i ladini);
per quanto concerne la toponomastica:
2,g) l'impiego o l'adozione, se necessario in
congiunzione al nome della lingua ufficiale (o delle lingue
ufficiali) di forme tradizionali e corrette di toponomastica
nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda gli sloveni, i
francofoni tedeschi e i ladini).
3. Per ciò che concerne i servizi pubblici
assicurati da autorità amministrative o da altre persone che
agiscono per loro conto, le Parti contraenti si impegnano, sui
territori nei quali vengono parlate le lingue regionali o
minoritarie, in funzione della situazione di ogni lingua e
nella misura dove ciò è ragionevolmente possibile, a:
per quanto riguarda i servizi pubblici:
3,a) assicurare che le lingue regionali o minoritarie
siano impiegate in occasione della presentazione del servizio
(riguarda francofoni e tedeschi);
3,b) permettere a coloro che parlano tali lingue
regionali o minoritarie di formulare una domanda e ricevere
una risposta nella stessa lingua da loro utilizzata (riguarda
sloveni e ladini).
4. Ai fini della messa in opera delle disposizioni
dei paragrafi 1, 2 e 3, che esse hanno accettato, le Parti si
impegnano a prendere una o più delle seguenti misure:
per quanto concerne il personale parlante la lingua
regionale o minoritaria:
4,a) a fornire la traduzione o l'interpretazione
eventualmente richiesta;
4,b) a reclutare, e dove necessario, a formare dei
funzionari e altri agenti pubblici in numero sufficiente;
4,c) all'osservanza, nella misura possibile, delle
domande degli agenti pubblici che conoscono una lingua
regionale o minoritaria di essere designato nel territorio in
cui quella lingua è usata (tali punti riguardano gli sloveni,
i francofoni tedeschi e i ladini);
per quanto concerne il ripristino di cognomi e di
nomi originali:
5) le Parti si impegnano a permettere, su richiesta
delle persone interessate, l'impiego o l'adozione di nomi e
cognomi nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda gli
sloveni, i francofoni tedeschi e i ladini).
Articolo 11 in materia di mezzi di comunicazione.
1. Le Parti si impegnano, per coloro che parlano
quelle lingue regionali o minoritarie all'interno dei
territori in cui esse vengono parlate, a:
per quanto concerne la radio e la televisione:
1,a,(iii) prendere adeguati provvedimenti al fine di
provvedere a che i radiodiffusori offrano programmi nelle
lingue regionali o minoritarie (riguarda gli sloveni, i
francofoni tedeschi e i ladini);
per quanto concerne la diffusione di programmi radio
televisivi:
1,b,(ii) incoraggiare e facilitare le trasmissioni
radio nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda gli
sloveni, i francofoni tedeschi e i ladini);
1,c,(ii) incoraggiare e facilitare i programmi di
trasmissione televisivi nelle lingue regionali o minoritarie
(riguarda gli sloveni, i francofoni tedeschi e i
ladini);
per quanto concerne la diffusione di audiovisivi:
1,d,(i) incoraggiare e facilitare la produzione e la
distribuzione di lavori audio e audiovisivi nelle lingue
regionali o minoritarie (riguarda gli sloveni, i francofoni
tedeschi e i ladini);
per quanto concerne l'editoria:
1,e,(i) incoraggiare e facilitare la creazione e il
mantenimento di almeno un quotidiano nelle lingue regionali o
minoritarie (riguarda gli sloveni e i tedeschi);
1,e,(ii) incoraggiare e facilitare la
pubblicazione di articoli di giornali nelle lingue regionali o
minoritarie (riguarda i francofoni e i ladini);
per quanto concerne la libertà di trasmissione
televisiva:
2) le Parti si impegnano a garantire libertà di
ricezione diretta di programmi radio-televisivi da Paesi
confinanti in una lingua usata in una forma simile o identica
alla lingua regionale o minoritaria e a non opporsi alla
ritrasmissione di trasmissioni radio-televisive nella stessa
lingua. Le Parti assicurano anche che non saranno apposte
restrizioni sulla libertà di espressione e la libera
circolazione di informazioni sui quotidiani in una lingua
usata in un modo identico o simile ad una lingua regionale o
minoritaria. L'esercizio delle citate libertà può essere
soggetto ad alcune formalità, condizioni, restrizioni e
penalità come prescritto dalla legge che sono necessarie in
una società democratica nell'interesse della sicurezza
nazionale, integrità territoriale o sicurezza pubblica, per la
prevenzione di disordini o crimini, per la protezione della
salute, dei diritti e per mantenere l'autorità e
l'imparzialità della magistratura (riguarda gli sloveni, i
francofoni, i tedeschi e i ladini);
per quanto concerne la libertà di comunicazione:
3) le Parti si impegnano ad assicurare che gli
interessi di coloro che usano le lingue regionali o
minoritarie siano rappresentati o presi in considerazione come
stabilito in accordo con la legge con rispetto per garantire
la libertà e il pluralismo dei media (riguarda gli
sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini).
Articolo 12.
Con riguardo ad attività e facilitazioni culturali -
librerie, videoteche, biblioteche, musei, centri culturali,
archivi, teatri e cinema, così come produzioni di film, opere
letterarie, forme di espressione vernacolare, festival -
le Parti si impegnano, all'interno dei territori in cui sono
usate queste lingue, a:
per quanto concerne le attività culturali:
1,a) incoraggiare tipi di espressione e di iniziativa
specifiche per le lingue regionali o minoritarie e rafforzare
i differenti mezzi di accesso ai lavori prodotti in queste
lingue;
1,b) rafforzare i differenti mezzi di accesso in
altre lingue per quei lavori prodotti nelle lingue regionali o
minoritarie aiutando e sviluppando la traduzione,
post-sincronizzazione e sottotitoli;
1,c) rafforzare l'accesso nelle lingue regionali o
minoritarie per quei lavori prodotti in altre lingue aiutando
a sviluppare traduzioni e sottotitoli;
1,d) assicurare che i corpi responsabili per
l'organizzazione e il supporto culturale ad attività di vario
genere facciano lavori appropriati per incorporare la
conoscenza e l'utilizzo delle lingue regionali o minoritarie
negli impegni che si sono proposti di portare avanti;
1,f) incoraggiare la partecipazione diretta dei
rappresentanti di coloro che parlano una lingua regionale o
minoritaria al fine di procurare facilitazioni e attività
culturali (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i
ladini):
1,e) promuovere misure per assicurare che i corpi
responsabili per l'organizzazione e il supporto delle attività
culturali abbiano a loro disposizione uno staff che
conosca perfettamente la lingua regionale o minoritaria in
questione, così come le lingue ufficiali parlate dal resto
della popolazione (riguarda solo i tedeschi);
per quanto concerne le agenzie per la diffusione di
opere in lingua minoritaria:
1,g) incoraggiare e facilitare la crezione di un
corpo o più corpi responsabili per il controllo e la
pubblicazione di opere prodotte nelle lingue regionali o
minoritarie (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e
i ladini).
Articolo 13.
Norme non discriminatorie.
1,c) Con riguardo alle attività economiche e sociali,
le Parti si impegnano, all'interno dell'intera Nazione, ad
opporre pratiche designate per scoraggiare l'uso delle lingue
regionali o minoritarie in connessione con attività economiche
e sociali (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i
ladini).
Articolo 14.
Per quanto concerne la cooperazione
transfrontaliera:
1,a) le Parti si impegnano ad applicare accordi
bilaterali e multilaterali già esistenti che legano le Parti
stesse con gli Stati in cui sono usate le stesse lingue in una
forma uguale o simile, o se necessario cercare di concludere
tali accordi in un modo tale da incoraggiare e rafforzare i
contatti tra coloro che parlano la stessa lingua regionale o
minoritaria in quei campi concernenti la cultura,
l'educazione, l'informazione (riguarda solo gli
sloveni);
1,b) le Parti si impegnano al fine di facilitare e
promuovere la cooperazione oltre frontiera, in particolare tra
quelle regioni o autorità locali nel cui territorio è usata la
stessa lingua regionale o minoritaria (riguarda gli sloveni, i
francofoni, i tedeschi e i ladini).
Sul piano generale, per quanto attiene agli oneri
derivanti dalla Carta europea per le lingue regionali e
minoritarie si precisa che la ratifica ed esecuzione dell'atto
internazionale non comporta ulteriori oneri finanziari in
quanto le misure di tutela contenute nei paragrafi ed alinee,
che l'Italia intende applicare, sono ricomprese nelle
disposizioni normative della legge 15 dicembre 1999, n. 482,
che prevede appositi fondi.
In ordine alle iniziative di tutela concorrente
(articoli 10, 11 e 12) si fa presente che nel documento del
Coordinamento interregionale (allegato 3) è affermato che gli
adempimenti non coperti dai fondi previsti dalla citata legge
n. 482 del 1999 risultano totalmente a carico delle regioni e
degli enti locali.
Infine, per quanto attiene all'articolo 3, paragrafi 2 e
3, della Carta, si precisa che eventuali ulteriori
riconoscimenti a favore di altre minoranze linguistiche,
effettuati dopo la ratifica del presente atto internazionale,
dovranno trovare copertura attraverso provvedimenti
ad hoc.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
La ratifica della Carta europea delle lingue regionali o
minoritarie non comporta oneri finanziari in quanto gli
adempimenti assunti risultano coperti dallo stanziamento
previsto per il finanziamento della legge 15 dicembre 1999, n.
482. Le disposizioni accettate non necessitano di norme di
adeguamento interno (in rispetto ai contenuti della circolare
del Presiedente del Consiglio dei ministri del 15 aprile
1998).
Al momento della ratifica dell'Atto internazionale, così
come precisato all'articolo 3, paragrafo 1, dell'Atto stesso,
ciascuno Stato contraente dovrà specificare a quali lingue
regionali o minoritarie o a quali lingue ufficiali meno
diffuse sull'insieme o su una parte del suo territorio, si
applicheranno i paragrafi scelti in base all'articolo 2,
paragrafo 2. L'Italia considera minoritarie sul proprio
territorio le lingue delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l'occitano ed il sardo; tali lingue sono già fatte oggetto di
tutela in base al disposto dall'articolo 2 della citata legge
n. 482 del 1999, recante norme in materia di tutela delle
minoranze linguistiche storiche.
L'elencazione delle minoranze viene specificata in
conformità a quanto sancito dall'articolo 3, paragrafo 1,
della Carta. Secondo quanto previsto dall'articolo 2,
paragrafo 2, la Repubblica italiana applicherà a queste lingue
i paragrafi scelti fra le disposizioni contenute nella Parte
III della Carta stessa, di seguito elencati:
... (omissis) ...
Dichiarazioni:
in aggiunta a tali paragrafi si applica, soltanto per
la minoranza croata, il paragrafo 1, lettera a),
dell'articolo 14, in quanto la relativa misura è prevista
dal Trattato italo-croato, ratificato ai sensi della legge 23
aprile 1998, n. 129;
per le lingue delle minoranze presenti nelle regioni a
Statuto speciale (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e
Friuli-Venezia Giulia) e nelle province autonome di Trento e
di Bolzano sono stati individuati gli ulteriori paragrafi,
corrispondenti alle disposizioni vigenti più favorevoli dei
rispettivi Statuti (articolo 4, paragrafo 2).
Naturalmente, come previsto dall'articolo 3, comma 2,
della Carta, ulteriori paragrafi più favorevoli, relativi alle
minoranze di confine, potranno essere accettati.
Riserva.
La Carta, in relazione a quanto disposto dall'articolo
1, paragrafo 1, lettera c), tutela anche le "lingue
sprovviste di territorio" con ciò intendendo quelle che non
possono essere ricollegate ad un'area geografica particolare.
Atteso che la maggioranza zingara, nel nostro Paese, non è
stata riconosciuta nella legge n. 482 del 1999, proprio perché
si tratta di un'etnia non ancorata ad un territorio, occorre
che, in sede di ratifica del provvedimento internazionale,
venga formulata la riserva disposta all'articolo 21 dello
stesso, relativamente al paragrafo 5 dell'articolo 7 della
Carta, nel quale è prevista la tutela delle "lingue sprovviste
di territorio".
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
La ratifica della Carta europea non comporta la necessità
di emanare norme di adeguamento interno in quanto l'Italia vi
aderisce sulla base di una esistente corrispondenza delle
norme che si prevede di accettare con quelle contenute nella
legge 15 dicembre 1999, n. 482, emanata successivamente
all'apertura alla firma della Carta stessa (5 novembre 1992),
alla sua entrata in vigore (1^ marzo 1998) e prima della firma
apposta il 27 giugno 2000.
Occorre inoltre precisare che per la minoranza croata la
normativa di riferimento è contenuta nella legge 23 aprile
1998, n. 129, di ratifica del Trattato italo-croato sui
diritti delle minoranze, firmato a Zagabria il 5 novembre
1996, mentre per le minoranze presenti nelle regioni a statuto
speciale (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia
Giulia) trovano applicazione, in quanto più favorevoli, le
disposizioni dei rispettivi Statuti.
ALLEGATO 1
Carta europea delle lingue regionali e minoritarie -
Convenzione.
Paragrafi o alinea accettati nelle riunioni interministeriali
del 30 ottobre e 28 novembre 2000.
Almeno 3 dall'articolo 8.
Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca:
Carta europea L. 482/1999
- -
Insegnamento prescolare 1, a(i) 4.1
Insegnamento primario 1, b(iv) 4.1-4.2-4.5
Istruzione secondaria 1, c(iv) 4.1-4.2-4.5
Insegnamento ad adulti 1. f(ii) e (iii) 4.3 e 6
Insegnamento storia
e cultura 1, g 4.3
Formazione insegnanti 1, h 4.3
Organi di vigilanza 1, i d.lvo n. 258
del 20.7.99
Almeno 1 dall'articolo 9.
Ministero della giustizia:
Carta europea L. 482/1999
- -
Giustizia 1, a(ii) 9.3 art. 109
C.P.P.
1, b(ii)-(iii) artt. 122-123
C.P.C.
Almeno 1 dall'articolo 10.
Amministrazioni pubbliche e servizi pubblici - Funzione
pubblica:
Carta europea L. 482/1999
- -
Presentazioni domande
orali e scritte 1, a(iv) 9.1
Documenti redatti in lingua 1, c 8-9.1-9.3
Uso della lingua (*) 2, a 9.1
Domande orali o scritte (*) 2, b 9.1
Pubblicazione testi
ufficiali (*) 2, d 8
Dibattiti assembleari (*) 2, e-f 7.1
Personale parlante la
lingua 4, a-b-c 7.3-9.2-9.3
Ripristino di cognomi
e nomi originali 5 11
(*) Misure concorrenti con le regioni.
Almeno 1 dall'articolo 11.
Ministero della giustizia:
Carta europea L. 482/1999
- -
Libertà di trasmissioni
radiotelevisive 2 - concordato 12.1
con Min.
comunicazioni
Ministero delle comunicazioni:
Carta europea L. 482/1999
- -
Radio e televisione 1, a(iii) 12.1
Diffusione programmi
radiotelevisivi 1, b(ii) 12.1-12.2
1, c(ii) 12.1-12.2
Libertà di trasmissioni
radiotelevisive 2-concordato 12.1
con Min.Giustizia
Libertà di comunicazione 3-concordato 12.3-1.2
con Autorità
gar.comunicazioni
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:
Carta europea L. 482/1999
- -
Libertà di comunicazione 3-concordato 12.3-1.2
con Min.
comunicazioni
Almeno 3 dall'articolo 12.
Ministero per i beni e le attività culturali:
Carta europea L. 482/1999
- -
Attività culturali 1, b-f
Attività culturali 1, c-d
Almeno 1 dall'articolo 13.
Tutte le Amministrazioni e le regioni:
Carta europea L. 482/1999
- -
Norme non discriminatorie 1, c 1
La ratifica della Carta prevede l'obbligo di includere
almeno un paragrafo o alinea dell'articolo 13. Si ritiene
opportuno indicare il paragrafo 1, lettera c, di
carattere generale, che non risulta oneroso, in quanto mira a
impedire norme discriminatorie. Tale misura è in sintonia con
l'articolo 1 della legge-quadro n. 482 del 1999.
Dall'articolo 14.
Ministero degli affari esteri:
Carta europea L. 482/1999
- -
Cooperazione
transfrontaliera 1, b 19.2
In aggiunta a tali paragrafi, soltanto per la minoranza
croata, è opportuno inserire il paragrafo 1, lettera a,
dell'articolo 14, in quanto la relativa misura è prevista
dal Trattato italo-croato ratificato con legge n. 129 del
1998.
ALLEGATO 2
Carta europea delle lingue regionali e minoritarie -
Convenzione.
Paragrafi o alinea definiti con regioni, province e
comuni.
Almeno 1 dall'articolo 10.
Regioni, province e comuni:
Carta europea L. 482/1999
- -
Uso della lingua (*) 2, a 9.1
Domande orali o scritte (*) 2, b 9.1
Pubblicazione testi
ufficiali (*) 2, d 8
Dibattiti assembleari (*) 2, e-f 7.1
(*) Misure concorrenti con Amministrazioni pubbliche e
servizi pubblici - Funzione pubblica.
Almeno 1 dall'articolo 11.
Regioni, province e comuni:
Carta europea L. 482/1999
- -
Diffusione audiovisivi 1, d 14
Editoria 1, e (ii) 14
Almeno 3 dall'articolo 12.
Regioni, province e comuni:
Carta europea L. 482/1999
- -
Attività culturali 1, a 14
Traduzioni e ricerche
terminologiche 1, h 16
Agenzie per la diffusione
di opere in lingua
minoritaria 1, g 16
ALLEGATO 3
... (omissis) ...
... (omissis) ...