XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3532
Onorevoli Colleghi! - La legge 26 luglio, 1975, n. 354,
recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà" stabilisce, con l'articolo 67, e successive
modificazioni, quali figure istituzionali, religiose e
ispettive possono visitare gli istituti penitenziari senza
autorizzazione.
Tra queste non sono individuate le figure dei presidenti
delle province e dei sindaci dei comuni nel cui territorio
sono situati gli istituti penitenziari.
Con la proposta di legge si vuole porre rimedio a questa
dimenticanza normativa, anche alla luce delle ragioni e degli
scopi di tali visite, ben specificati dal regolamento di
esecuzione dell'ordinamento penitenziario, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, tra i quali,
in particolare, la verifica delle condizioni di vita dei
detenuti.
Se partiamo proprio dalle finalità, indicate dal citato
regolamento, il riconoscimento del ruolo dei presidenti delle
province e dei sindaci appare come una esigenza funzionale, se
non addirittura una necessità. Come si può parlare, infatti,
delle condizioni di un istituto penitenziario prescindendo dai
problemi sanitari, per i quali la massima autorità sul
territorio è il sindaco, o dalle relazioni con la provincia e
il comune sugli aspetti urbanistici e edilizi?
Inoltre vi sono anche le questioni degli affidamenti
esterni e delle iniziative di formazione e di inserimento
lavorativo che coinvolgono a pieno le amministrazioni
penitenziarie, le province e i comuni.
Il nostro Paese è pieno di casi in cui gli enti locali, le
cooperative e le associazioni del terzo settore interagiscono
con le case circondariali per attivare iniziative e progetti
tesi al recupero e al pieno reintegro nella società dei
detenuti. Possiamo portare ad esempio la collaborazione fra le
amministrazioni locali pisane e il direttore della casa
circondariale "Don Bosco", che ha permesso l'attivazione di
molte iniziative volte all'inserimento in strutture di
accoglienza per chi esce dal carcere.
Questi esempi sono al dimostrazione concreta dell'utilità
di prevedere un impegno e una responsabilità maggiori da parte
dei presidenti delle province e dei sindaci dei comuni verso
la realtà carceraria presente sui rispettivi territori.