XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3529




        Onorevoli Colleghi! - Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, ha aperto a tutti gli assistenti sociali, anche a quelli in possesso di titolo di studio e professionale conseguito attraverso corsi parauniversitari triennali, l'accesso ai corsi di laurea specialistica e ai master.
        Tale legge, dopo neppure un anno, nella congestione del lavoro parlamentare e nella disattenzione generale, è stata proditoriamente modificata e sostanzialmente vanificata da una "disposizione interpretativa", introdotta dall'articolo 22 del disegno di legge collegato in materia di pubblica amministrazione (atto Camera n. 2122-bis-B, approvato in via definitiva e in corso di pubblicazione), che arbitrariamente limita l'accesso ai corsi di laurea specialistica ai soli possessori di diplomi universitari di assistenza sociale, con conseguente esclusione di coloro che hanno conseguito diplomi al termine di identici corsi parauniversitari.
        Tale modificazione viola palesemente il principio costituzionale di eguaglianza sia perché introduce una non giustificata disparità di trattamento tra istituzioni didattiche pubbliche e private di identica finalità e contenuto formativo, sia perché è limitata ai soli assistenti sociali, nell'ambito delle professioni considerate dal citato decreto-legge n. 402 del 2001.
        Per questo motivo si rende urgente una ulteriore norma correttiva che sia atta a ripristinare una situazione di equità e di uniformità tra le diverse professioni ed a rendere giustizia ad una professione, quella degli assistenti sociali, che tanti meriti ha acquisito sul campo per il progresso della legislazione sociale e per il contrasto al disagio nel nostro Paese.




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