XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3529
Onorevoli Colleghi! - Il comma 10 dell'articolo 1 del
decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, ha aperto a
tutti gli assistenti sociali, anche a quelli in possesso di
titolo di studio e professionale conseguito attraverso corsi
parauniversitari triennali, l'accesso ai corsi di laurea
specialistica e ai master.
Tale legge, dopo neppure un anno, nella congestione del
lavoro parlamentare e nella disattenzione generale, è stata
proditoriamente modificata e sostanzialmente vanificata da una
"disposizione interpretativa", introdotta dall'articolo 22 del
disegno di legge collegato in materia di pubblica
amministrazione (atto Camera n. 2122-bis-B, approvato in
via definitiva e in corso di pubblicazione), che
arbitrariamente limita l'accesso ai corsi di laurea
specialistica ai soli possessori di diplomi universitari di
assistenza sociale, con conseguente esclusione di coloro che
hanno conseguito diplomi al termine di identici corsi
parauniversitari.
Tale modificazione viola palesemente il principio
costituzionale di eguaglianza sia perché introduce una non
giustificata disparità di trattamento tra istituzioni
didattiche pubbliche e private di identica finalità e
contenuto formativo, sia perché è limitata ai soli assistenti
sociali, nell'ambito delle professioni considerate dal citato
decreto-legge n. 402 del 2001.
Per questo motivo si rende urgente una ulteriore norma
correttiva che sia atta a ripristinare una situazione di
equità e di uniformità tra le diverse professioni ed a rendere
giustizia ad una professione, quella degli assistenti sociali,
che tanti meriti ha acquisito sul campo per il progresso della
legislazione sociale e per il contrasto al disagio nel nostro
Paese.