XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3970-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3970;
rilevato che il provvedimento in esame risulta
sprovvisto sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa
(ATN) sia della scheda sull'analisi di impatto della
regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente
del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000,
rilevata altresì l'opportunità di richiamare
espressamente, nel testo del provvedimento, le misure oggetto
di finanziamento, facendo esplicito riferimento, come già nel
testo originario del decreto-legge, all'assegno a favore dei
nuclei familiari, con almeno tre figli minori ed all'assegno
di maternità, peraltro richiamati nel titolo,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,
non vi sia nulla da osservare.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il disegno di legge A.C. 3970 di conversione
in legge, con modificazioni, del DL 73/2003, recante
disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei
familiari con almeno tre figli minori e per la maternità,
ritenuto che le disposizioni recate dal suddetto
decreto-legge siano riconducibili alle materie "sistema
contabile dello Stato" e "determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale" che l'articolo 117, secondo comma, lettere e)
e m) riservano alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Il Comitato permanente per i pareri ha adottato la
seguente decisione:
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione
di merito:
premesso che:
la presentazione della relazione di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978, avrebbe
consentito una verifica analitica dell'andamento degli oneri
derivanti dall'attuazione dell'articolo 65 della legge n. 448
del 1998, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 74
del decreto legislativo n. 151 del 2001;
la formulazione dell'articolo 1 non consente di
individuare l'ammontare delle risorse trasferite, per altro
ricavabile dalla relazione tecnica;
considerato che appare comunque soddisfatta l'esigenza
di assicurare adeguata copertura finanziaria, per l'anno 2003,
ai predetti maggiori oneri, in quanto, come risulta dai
chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo:
a) le minori spese derivanti dall'attuazione
dell'articolo 38 della legge n. 448 del 2001 sono state
definitivamente accertate alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
b) i predetti risparmi di spesa consentono di
provvedere per l'anno 2003 ai maggiori oneri determinati
dall'attuazione dell'articolo 65 della legge n. 448 del 1998,
e successive modificazioni, nonché dell'articolo 74 del
decreto legislativo n. 151 del 2001;
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione l'opportunità di riformulare
l'articolo 1 in modo da prevedere che ai maggiori oneri
determinati dall'attuazione dell'articolo 65 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e
dall'articolo 74 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2003, si
provveda: quanto a euro 136 milioni mediante corrispondente
riduzione della spesa iscritta nel bilancio 2003 sulla base
dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
quanto ad euro 14 milioni, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 80, comma 17,
della legge 23 dicembre n. 388 del 2000, come da ultimo
rideterminata, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
PARERE FAVOREVOLE