XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3916-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 3916,

              considerati i chiarimenti forniti dal Governo in relazione ai rilievi formulati nei corso dell'esame,

              rilevato che il provvedimento contiene alcune disposizioni che non prevedono misure di immediata applicazione (commi 1 e 12),

              considerato che, nel modificare precedenti disposizioni legislative, non si è tenuto conto della raccomandazione contenuta nel punto 9 della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001 in ordine all'unità minima del testo da sostituire con una novella (comma 12),

          ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

                sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                sia soppresso il comma 1-bis dell'articolo 1, in quanto volto a novellare un atto di rango regolamentare;

                sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

                all'articolo 1, siano soppressi i commi 10-bis, relativo alle modalità e ai termini del prelievo erariale e alla cauzione dovuta dai concessionari del gioco del Bingo, e 13-bis, in materia di aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette, in quanto recanti materie non omogenee allo specifico contenuto del decreto-legge.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 3916, di conversione del decreto-legge n. 45 del 2003, recante disposizioni urgenti relative all'UNIRE e alle scommesse ippiche, approvato dal Senato,

              rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge sono riconducibili alle materie "sistema tributario e contabile dello Stato" e "coordinamento e organizazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" che l'articolo 117, secondo comma, lettere e) e g), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)


          La XIII Commissione,

              esaminato il testo del disegno di legge C. 3916, di conversione in legge del decreto-legge n. 45 del 2003, recante disposizioni urgenti relative all'UNIRE e alle scommesse ippiche,

              rilevata l'esigenza che l'UNIRE, al fine di dare attuazione ai provvedimenti di riforma, e ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del presente decreto-legge, nonché al fine di adeguare la struttura dell'ente ai principi organizzativi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, proceda ad assunzioni di personale, previo esperimento delle procedure di mobilità e nei limiti della propria dotazione organica,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE



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