XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3905-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3905;
rilevato che il differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali -
come, peraltro, evidenziato nella relazione di accompagnamento
del disegno di legge di conversione del decreto-legge - può
essere disposto con decreto ministeriale in presenza di
motivate esigenze e che provvedere al predetto differimento,
con riferimento all'anno in corso, con un atto normativo
primario si configura come una sorta di "rilegificazione";
rilevato che il contenuto del provvedimento risulta
ampliato a seguito dell'approvazione di numerosi emendamenti
aventi ad oggetto materie apparentemente disomogenee e che
tale prassi apparirebbe consentita solo ove si ravvisasse la
sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità e
urgenza, richiesti dall'articolo 77 della Costituzione
(valutazione che non spetta al Comitato), e ove vi fosse
un'attinenza non solo indiretta con le disposizioni dell'atto
originario;
rilevato che, nella novellazione di alcune
disposizioni, non si è tenuto conto della raccomandazione
contenuta nel punto 9 della circolare dei Presidenti della
Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile
2001, in ordine all'unità minima del testo da sostituire con
una novella;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,
debba essere rispettata la seguente condizione:
sotto il profilo della specificità e omogeneità di
contenuto:
si sopprimano, in quanto caratterizzate da un elevato
profilo di disomogeneità rispetto alle altre disposizioni
introdotte nel decreto-legge - tutte comunque riconducibili
alla disciplina di questioni finanziarie relative agli enti
locali -, le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 1-bis, in materia di
relazione sulla gestione straordinaria dei comuni i cui
consigli comunali sono stati sciolti per condizionamento di
tipo mafioso;
b) il comma 5 dell'articolo 1-quater, in
materia di sanzioni amministrative;
c) l'articolo 1-septies, che disciplina
l'utilizzo dei segretari comunali e provinciali in posizione
di disponibilità.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 1-sexies, in materia di esclusione
dai vincoli posti dall'articolo 34, comma 11, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), ove si fa
riferimento ai comuni con popolazione inferiore a cinquemila
abitanti, dovrebbe valutarsi l'opportunità di fare riferimento
ai comuni con popolazione non superiore a tale soglia, poiché
anche i comuni con popolazione pari a cinquemila abitanti sono
esonerati dal cosiddetto "patto di stabilità interno". Tale
disposizione sembra costituire una norma di interpretazione
autentica - non esplicitamente qualificata come tale -
dell'art 34, comma 11; peraltro, essa appare volta a risolvere
i problemi interpretativi derivanti dal combinato disposto di
tale comma con i commi 1 e 4 del medesimo articolo.
Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo
coerente rispetto alle proprie caratteristiche anche al fine
di contribuire ad un corretto ed equilibrato rapporto tra i
diversi atti normativi. Solo in tal modo, infatti, appare
possibile evitare l'inflazione normativa e la incoerente
sovrapposizione di norme di diverso rango.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I
Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3905, di conversione
del decreto-legge n. 50 del 2003, recante disposizioni urgenti
in materia di bilanci degli enti locali, approvato dal
Senato;
rilevato che le disposizioni del decreto-legge appaiono
riconducibili alle materie "legislazione elettorale, organi di
governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane" e "sistema tributario e contabile dello Stato"
che l'articolo 117, secondo comma, lettere p) ed
e), della Costituzione riserva alla potestà legislativa
esclusiva dello Stato, nonché alla materia "coordinamento
della finanza pubblica e sistema tributario" che il terzo
comma del medesimo articolo 117 della Costituzione demanda
alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle
regioni;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
esprime
PARERE FAVOREVOLE