XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3905-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 3905;

              rilevato che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali - come, peraltro, evidenziato nella relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione del decreto-legge - può essere disposto con decreto ministeriale in presenza di motivate esigenze e che provvedere al predetto differimento, con riferimento all'anno in corso, con un atto normativo primario si configura come una sorta di "rilegificazione";

              rilevato che il contenuto del provvedimento risulta ampliato a seguito dell'approvazione di numerosi emendamenti aventi ad oggetto materie apparentemente disomogenee e che tale prassi apparirebbe consentita solo ove si ravvisasse la sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza, richiesti dall'articolo 77 della Costituzione (valutazione che non spetta al Comitato), e ove vi fosse un'attinenza non solo indiretta con le disposizioni dell'atto originario;

              rilevato che, nella novellazione di alcune disposizioni, non si è tenuto conto della raccomandazione contenuta nel punto 9 della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, in ordine all'unità minima del testo da sostituire con una novella;

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

                sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

                si sopprimano, in quanto caratterizzate da un elevato profilo di disomogeneità rispetto alle altre disposizioni introdotte nel decreto-legge - tutte comunque riconducibili alla disciplina di questioni finanziarie relative agli enti locali -, le seguenti disposizioni:

              a) l'articolo 1-bis, in materia di relazione sulla gestione straordinaria dei comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti per condizionamento di tipo mafioso;

              b) il comma 5 dell'articolo 1-quater, in materia di sanzioni amministrative;

              c) l'articolo 1-septies, che disciplina l'utilizzo dei segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità.
          Il Comitato osserva altresì che:

                sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 1-sexies, in materia di esclusione dai vincoli posti dall'articolo 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), ove si fa riferimento ai comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, dovrebbe valutarsi l'opportunità di fare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a tale soglia, poiché anche i comuni con popolazione pari a cinquemila abitanti sono esonerati dal cosiddetto "patto di stabilità interno". Tale disposizione sembra costituire una norma di interpretazione autentica - non esplicitamente qualificata come tale - dell'art 34, comma 11; peraltro, essa appare volta a risolvere i problemi interpretativi derivanti dal combinato disposto di tale comma con i commi 1 e 4 del medesimo articolo.

          Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

                sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche anche al fine di contribuire ad un corretto ed equilibrato rapporto tra i diversi atti normativi. Solo in tal modo, infatti, appare possibile evitare l'inflazione normativa e la incoerente sovrapposizione di norme di diverso rango.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 3905, di conversione del decreto-legge n. 50 del 2003, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali, approvato dal Senato;

              rilevato che le disposizioni del decreto-legge appaiono riconducibili alle materie "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane" e "sistema tributario e contabile dello Stato" che l'articolo 117, secondo comma, lettere p) ed e), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, nonché alla materia "coordinamento della finanza pubblica e sistema tributario" che il terzo comma del medesimo articolo 117 della Costituzione demanda alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;
            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La II Commissione,

              esaminato il disegno di legge in oggetto,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



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