XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3904-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3904;
rilevato che all'articolo 1, comma 1, lettera a)
non si tiene conto della raccomandazione contenuta nel punto 9
della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del
Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, in ordine all'unità
minima del testo da sostituire con una novella, e che in
entrambe le lettere del citato comma il riferimento all'ultimo
comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 andrebbe sostituito con
l'indicazione esatta del comma su cui si interviene, in
ossequio al punto 12, lettere f) ed h) della
citata circolare;
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli
16-bis e 96-bis del Regolamento, osserva quanto
segue:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 1, comma 1, lettera b), dovrebbe
specificarsi quale sia, tra il comune e la regione, l'autorità
competente all'adozione del provvedimento relativo
all'idoneità delle acque di balneazione. Peraltro, nell'ultimo
periodo della disposizione si introduce il riferimento alla
"individuazione" delle acque di balneazione dichiarate idonee,
che non sembrerebbe trovare riscontro nei periodi
precedenti.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il disegno di legge C. 3904, di conversione
del decreto-legge n. 51 del 2003, recante disposizioni urgenti
in materia di acque di balneazione, approvato dal Senato,
rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge
sono riconducibili alla materia "tutela dell'ambiente" che
l'articolo 117, secondo comma, lettera s), demanda alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato nonché alla
materia "tutela della salute" che l'articolo 117, terzo comma,
demanda alla competenza legislativa concorrente tra Stato e
regioni,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione politiche dell'Unione europea,
esaminato il disegno di legge C. 3904 di conversione
del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla
normativa in materia di qualità delle acque di balneazione;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
appare opportuno coordinare la previsione della
direttiva 76/160/CEE, che fissa i criteri minimi di qualità
cui devono rispondere le acque di balneazione stabilendo che i
prelievi dei campioni abbiano inizio due settimane prima
dell'inizio della stagione balneare, con quanto previsto
dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge,
dove si richiede che sia effettuato il prelievo con esito
positivo di due campioni nel mese precedente l'inizio della
stagione balneare, quale condizione per la dichiarazione di
balneabilità.