XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3904-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 3904;

              rilevato che all'articolo 1, comma 1, lettera a) non si tiene conto della raccomandazione contenuta nel punto 9 della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, in ordine all'unità minima del testo da sostituire con una novella, e che in entrambe le lettere del citato comma il riferimento all'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 andrebbe sostituito con l'indicazione esatta del comma su cui si interviene, in ossequio al punto 12, lettere f) ed h) della citata circolare;

              alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 1, lettera b), dovrebbe specificarsi quale sia, tra il comune e la regione, l'autorità competente all'adozione del provvedimento relativo all'idoneità delle acque di balneazione. Peraltro, nell'ultimo periodo della disposizione si introduce il riferimento alla "individuazione" delle acque di balneazione dichiarate idonee, che non sembrerebbe trovare riscontro nei periodi precedenti.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri,

              esaminato il disegno di legge C. 3904, di conversione del decreto-legge n. 51 del 2003, recante disposizioni urgenti in materia di acque di balneazione, approvato dal Senato,

              rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge sono riconducibili alla materia "tutela dell'ambiente" che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nonché alla materia "tutela della salute" che l'articolo 117, terzo comma, demanda alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni,

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione politiche dell'Unione europea,

              esaminato il disegno di legge C. 3904 di conversione del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

            con la seguente osservazione:

              appare opportuno coordinare la previsione della direttiva 76/160/CEE, che fissa i criteri minimi di qualità cui devono rispondere le acque di balneazione stabilendo che i prelievi dei campioni abbiano inizio due settimane prima dell'inizio della stagione balneare, con quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge, dove si richiede che sia effettuato il prelievo con esito positivo di due campioni nel mese precedente l'inizio della stagione balneare, quale condizione per la dichiarazione di balneabilità.



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